CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07590/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Adetcrersrvtso—dite-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e di contrabbando alla pena ritenuta di giustizia, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge con riguardo alla determinazicne della pena pecuniaria, e nel secondo, la violazione di legge per la mancata verifica della assenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che i due motivi espongono doglianze non consentite, il primo perché si limita a contestare che la pena pecuniaria non è stata ridotta in misura proporzionale alla riduzione della pena detentiva, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa indicazione della misura della pena, e il secondo perché non contiene alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]