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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:T:2004:369
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003TO0410_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-410/03, [OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann, M. Rüba, e dalla sig.ra

V. Turner, solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig.

W. Mölls, dalle sig.re O. Beynet e K. Mojzesowicz, in qualità di agenti, assistiti dall'avv.

A. Böhlke, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento, per quanto riguarda la ricorrente, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 2003, C(2003) 3426 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (procedimento COMP/E‑1/37.370 – Sorbati), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente ad un importo equo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione) , composto dai sigg.

M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici, cancelliere: sig.

H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti della controversia

1. Con decisione 1° ottobre 2003 C(2003) 3426 def. (procedimento COMP/E‑1/37.370 – Sorbati) (in prosieguo: la «Decisione»), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando ad un’intesa nel mercato dei sorbati.

Tra tali imprese figuravano, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Tokyo (Giappone).

2. Su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di imporre talune ammende alle imprese interessate.

Per fissarne l’importo, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in ordine successivo gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del trattato [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3) e la sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).

3. Per aver partecipato all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] si è vista infliggere un’ammenda di EUR 99 milioni [art. 3, lett. b), della Decisione].

Tale ammenda rispecchiava, in particolare, il ruolo di capofila dell’intesa che avrebbe avuto la [OSCURATO:PERSONA], insieme alla società Daicel, con sede in Tokyo (Giappone) (‘considerando’ 363‑375 della Decisione). [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia beneficiato di una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda per aver cooperato all’indagine (‘considerando’ 455‑466 della Decisione).

4. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che essa è stata la prima a fornire elementi di prova determinanti nell’ambito dell’indagine.

A tale titolo, essa ha beneficiato dell’immunità totale e non le è stata inflitta alcuna ammenda (‘considerando’ 439‑447 della Decisione).

Procedimento

5. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della Decisione, per quanto la riguarda, o, in subordine, alla riduzione ad un importo equo dell’ammenda inflittale.

6. Il 26 aprile 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nella causa principale a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

7. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di non avere osservazioni in merito all’istanza d’intervento.

8. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di respingere l’istanza d’intervento e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

9. Conformemente all’art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale il presidente della Quinta Sezione ha deciso di deferire a quest’ultima l’esame della presente istanza di intervento. In diritto Argomenti delle parti

10. [OSCURATO:PERSONA] precisa innanzi tutto che il ricorso nella causa principale è diretto a far annullare una decisione indirizzata ad essa in particolare.

A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa presente di aver volontariamente comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza di un’intesa nel mercato dei sorbati e di averle fornito prove determinanti a tale riguardo.

Tale circostanza dimostrerebbe di per se stessa l’esistenza di un interesse ad agire sufficiente.

11. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il fatto di essere direttamente interessata dall’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore non qualificandola come prima impresa che ha cooperato. [OSCURATO:PERSONA] rileva a tale riguardo di essere stata giustamente considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come la prima impresa che ha cooperato, tenuto conto di un determinato numero di elementi di fatto da essa riportati.

Pertanto, qualora il Tribunale concordasse con gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], essa non soddisferebbe più i requisiti necessari per beneficiare dell’immunità totale e di una riduzione d’ammenda.

12. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, per parte sua, che la [OSCURATO:PERSONA] non sia destinataria della decisione emessa nei propri confronti, che sola costituisce l’oggetto del presente ricorso.

Anche considerando che tale decisione è indirizzata sia alla [OSCURATO:PERSONA] sia a essa stessa, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe un interesse legittimo a intervenire.

A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, qualora essa vincesse la causa nell’ambito del presente ricorso, la modifica dell’art. 3, lett. b), della Decisione non modificherebbe affatto le altre disposizioni della medesima, in particolare quelle che riguardano la [OSCURATO:PERSONA].

Fondandosi in particolare sull’ordinanza emessa dal Tribunale il 25 febbraio 2003 (causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑213), la [OSCURATO:PERSONA] fa altresì presente che il principio del non bis in idem vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una nuova valutazione del merito dell’infrazione oggetto della Decisione.

Comunque, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] potesse ritornare sulla Decisione in particolare per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], l’interesse di quest’ultima a ostacolare tale riesame non sarebbe diretto ed attuale ma soltanto indiretto e potenziale.

Giudizio del Tribunale

13. Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello stesso Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] ovvero fra Stati membri, da una parte, e istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, ha diritto d’intervenire.

14. Secondo una costante giurisprudenza, la nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi della detta disposizione, dev’essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse e non come un interesse relativo ai motivi o argomenti dedotti.

Infatti, per «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza.

Si deve, in particolare, verificare se l’interveniente sia direttamente interessato dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo.

Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che occorre distinguere tra coloro che presentano istanza d’intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la loro situazione e quella di una delle parti [ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3491, punti 51-53 e 57; ordinanza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 12 supra, punti 26 e 27, e ordinanza del Tribunale 4 febbraio 2004, causa T‑14/00, Ulestraten, Schimmert en Hulsberg e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑0000, punti 11 e 12].

15. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, bisogna rilevare, in primo luogo, che, con le sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] «chiede che il Tribunale voglia, (…)

1. annullare la [Decisione], nella parte che [la] riguarda; […]

2. in subordine, ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda inflitta (…) con la [Decisione]».

16. Occorre sottolineare, in secondo luogo, che la Decisione, benché redatta sotto forma di una sola decisione, deve analizzarsi come un insieme di decisioni individuali che rilevano nei confronti delle imprese destinatarie le infrazioni ascritte a loro carico e che infliggono loro eventuali ammende, e che ciò è inoltre confortato dal suo dispositivo, in particolare dagli artt. 1 e 3 (v., in tal senso, ordinanza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 12 supra, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

17. Bisogna ricordare, in terzo luogo, che, non potendo il giudice comunitario, chiamato a sindacare su un caso di eccesso di potere, statuire ultra petita, l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente.

Pertanto, se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice comunitario è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano, mentre gli elementi riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere (sentenze della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5363, punti 52 e 53, e 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1197, punti 24 e 25).

18. Occorre rilevare, infine, che, se l’autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l’annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice comunitario che sia viziato dalla stessa illegittimità.

Infatti, la presa in considerazione della motivazione da cui risultano le ragioni esatte dell’illegittimità accertata dal giudice comunitario ha soltanto lo scopo di determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo.

L’autorità di un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi alla sorte di persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può pertanto aver deciso alcunché (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 17 supra, punti 54 e 55).

19. Ciò considerato, le disposizioni della Decisione che riguardano la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero pregiudicate da una sentenza del Tribunale che annullasse la Decisione, nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA], o riformasse l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].

20. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha interesse a che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] formulate nella causa principale vengano respinte solo in quanto l’annullamento o la riforma suddette, che mettessero in discussione la fondatezza delle constatazioni e delle valutazioni che la riguardano e che figurano nella Decisione, potrebbero eventualmente indurre la [OSCURATO:PERSONA] a ritornare sull’immunità che le è stata accordata.

21. Tuttavia, quand’anche si ammetta che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritornare sulle disposizioni della decisione che sanciscono l’immunità della [OSCURATO:PERSONA], l’interesse considerato al punto 20 di cui sopra non costituirebbe un interesse diretto e attuale ai sensi della giurisprudenza ma, al massimo, un interesse indiretto e potenziale.

Peraltro, in una siffatta ipotesi, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe sempre far valere i suoi argomenti nell’ambito di un ricorso di annullamento che potrebbe proporre dinanzi al Tribunale avverso una siffatta sfavorevole decisione della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, ordinanza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 12 supra, punto 37).

22. Tenuto conto di tutto quanto sopra, si deve concludere che l’interesse ad intervenire invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere qualificato come interesse diretto ed attuale alla soluzione della controversia ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte.

Di conseguenza la sua istanza di intervento dev’essere respinta.

Decisione relativa alle spese Sulle spese

23. Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa.

Poiché la presente ordinanza pone fine all’istanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], occorre provvedere sulle spese riguardanti la sua domanda d’intervento.

24. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, quest’ultima, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA], dev’essere condannata alle spese da essa sostenute e a quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al presente procedimento di intervento.

Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che non ha presentato domande a tal riguardo, restano a carico di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) così provvede: 1) L’istanza di intervento è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sostenere le spese della [OSCURATO:PERSONA] relative al procedimento di intervento nonché le proprie spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative al procedimento di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TO0410_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-410/03, [OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann, M. Rüba, e dalla sig.ra V. Turner, solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig. W. Mölls, dalle sig.re O. Beynet e K. Mojzesowicz, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Böhlke, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento, per quanto riguarda la ricorrente, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 2003,  C(2003) 3426 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (procedimento COMP/E‑1/37.370 – Sorbati), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente ad un importo equo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione) , composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici, cancelliere: sig. H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti della controversia 1. Con decisione 1° ottobre 2003 C(2003) 3426 def. (procedimento COMP/E‑1/37.370 – Sorbati) (in prosieguo: la «Decisione»), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando ad un’intesa nel mercato dei sorbati. Tra tali imprese figuravano, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Tokyo (Giappone). 2. Su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di imporre talune ammende alle imprese interessate. Per fissarne l’importo, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in ordine successivo gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del trattato [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3) e la sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4). 3. Per aver partecipato all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] si è vista infliggere un’ammenda di EUR 99 milioni [art. 3, lett. b), della Decisione]. Tale ammenda rispecchiava, in particolare, il ruolo di capofila dell’intesa che avrebbe avuto la [OSCURATO:PERSONA], insieme alla società Daicel, con sede in Tokyo (Giappone) (‘considerando’ 363‑375 della Decisione). [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia beneficiato di una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda per aver cooperato all’indagine (‘considerando’ 455‑466 della Decisione). 4. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che essa è stata la prima a fornire elementi di prova determinanti nell’ambito dell’indagine. A tale titolo, essa ha beneficiato dell’immunità totale e non le è stata inflitta alcuna ammenda (‘considerando’ 439‑447 della Decisione). Procedimento 5. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della Decisione, per quanto la riguarda, o, in subordine, alla riduzione ad un importo equo dell’ammenda inflittale. 6. Il 26 aprile 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nella causa principale a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di non avere osservazioni in merito all’istanza d’intervento. 8. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di respingere l’istanza d’intervento e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 9. Conformemente all’art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale il presidente della Quinta Sezione ha deciso di deferire a quest’ultima l’esame della presente istanza di intervento. In diritto Argomenti delle parti 10. [OSCURATO:PERSONA] precisa innanzi tutto che il ricorso nella causa principale è diretto a far annullare una decisione indirizzata ad essa in particolare. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa presente di aver volontariamente comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza di un’intesa nel mercato dei sorbati e di averle fornito prove determinanti a tale riguardo. Tale circostanza dimostrerebbe di per se stessa l’esistenza di un interesse ad agire sufficiente. 11. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il fatto di essere direttamente interessata dall’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore non qualificandola come prima impresa che ha cooperato. [OSCURATO:PERSONA] rileva a tale riguardo di essere stata giustamente considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come la prima impresa che ha cooperato, tenuto conto di un determinato numero di elementi di fatto da essa riportati. Pertanto, qualora il Tribunale concordasse con gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], essa non soddisferebbe più i requisiti necessari per beneficiare dell’immunità totale e di una riduzione d’ammenda. 12. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, per parte sua, che la [OSCURATO:PERSONA] non sia destinataria della decisione emessa nei propri confronti, che sola costituisce l’oggetto del presente ricorso. Anche considerando che tale decisione è indirizzata sia alla [OSCURATO:PERSONA] sia a essa stessa, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe un interesse legittimo a intervenire. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, qualora essa vincesse la causa nell’ambito del presente ricorso, la modifica dell’art. 3, lett. b), della Decisione non modificherebbe affatto le altre disposizioni della medesima, in particolare quelle che riguardano la [OSCURATO:PERSONA]. Fondandosi in particolare sull’ordinanza emessa dal Tribunale il 25 febbraio 2003 (causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑213), la [OSCURATO:PERSONA] fa altresì presente che il principio del non bis in idem vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una nuova valutazione del merito dell’infrazione oggetto della Decisione. Comunque, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] potesse ritornare sulla Decisione in particolare per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], l’interesse di quest’ultima a ostacolare tale riesame non sarebbe diretto ed attuale ma soltanto indiretto e potenziale. Giudizio del Tribunale 13. Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello stesso Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] ovvero fra Stati membri, da una parte, e istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, ha diritto d’intervenire. 14. Secondo una costante giurisprudenza, la nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi della detta disposizione, dev’essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto ed attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse e non come un interesse relativo ai motivi o argomenti dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza. Si deve, in particolare, verificare se l’interveniente sia direttamente interessato dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che occorre distinguere tra coloro che presentano istanza d’intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la loro situazione e quella di una delle parti [ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3491, punti 51-53 e 57; ordinanza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 12 supra, punti 26 e 27, e ordinanza del Tribunale 4 febbraio 2004, causa T‑14/00, Ulestraten, Schimmert en Hulsberg e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑0000, punti 11 e 12]. 15. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, bisogna rilevare, in primo luogo, che, con le sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] «chiede che il Tribunale voglia, (…) 1. annullare la [Decisione], nella parte che [la] riguarda; […] 2. in subordine, ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda inflitta (…) con la [Decisione]». 16. Occorre sottolineare, in secondo luogo, che la Decisione, benché redatta sotto forma di una sola decisione, deve analizzarsi come un insieme di decisioni individuali che rilevano nei confronti delle imprese destinatarie le infrazioni ascritte a loro carico e che infliggono loro eventuali ammende, e che ciò è inoltre confortato dal suo dispositivo, in particolare dagli artt. 1 e 3 (v., in tal senso, ordinanza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 12 supra, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 17. Bisogna ricordare, in terzo luogo, che, non potendo il giudice comunitario, chiamato a sindacare su un caso di eccesso di potere, statuire ultra petita, l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente. Pertanto, se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice comunitario è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano, mentre gli elementi riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere (sentenze della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5363, punti 52 e 53, e 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1197, punti 24 e 25). 18. Occorre rilevare, infine, che, se l’autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l’annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice comunitario che sia viziato dalla stessa illegittimità. Infatti, la presa in considerazione della motivazione da cui risultano le ragioni esatte dell’illegittimità accertata dal giudice comunitario ha soltanto lo scopo di determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. L’autorità di un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi alla sorte di persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può pertanto aver deciso alcunché (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 17 supra, punti 54 e 55). 19. Ciò considerato, le disposizioni della Decisione che riguardano la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero pregiudicate da una sentenza del Tribunale che annullasse la Decisione, nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA], o riformasse l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]. 20. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha interesse a che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] formulate nella causa principale vengano respinte solo in quanto l’annullamento o la riforma suddette, che mettessero in discussione la fondatezza delle constatazioni e delle valutazioni che la riguardano e che figurano nella Decisione, potrebbero eventualmente indurre la [OSCURATO:PERSONA] a ritornare sull’immunità che le è stata accordata. 21. Tuttavia, quand’anche si ammetta che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritornare sulle disposizioni della decisione che sanciscono l’immunità della [OSCURATO:PERSONA], l’interesse considerato al punto 20 di cui sopra non costituirebbe un interesse diretto e attuale ai sensi della giurisprudenza ma, al massimo, un interesse indiretto e potenziale. Peraltro, in una siffatta ipotesi, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe sempre far valere i suoi argomenti nell’ambito di un ricorso di annullamento che potrebbe proporre dinanzi al Tribunale avverso una siffatta sfavorevole decisione della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, ordinanza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 12 supra, punto 37). 22. Tenuto conto di tutto quanto sopra, si deve concludere che l’interesse ad intervenire invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere qualificato come interesse diretto ed attuale alla soluzione della controversia ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte. Di conseguenza la sua istanza di intervento dev’essere respinta. Decisione relativa alle spese Sulle spese 23. Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza pone fine all’istanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], occorre provvedere sulle spese riguardanti la sua domanda d’intervento. 24. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, quest’ultima, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA], dev’essere condannata alle spese da essa sostenute e a quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al presente procedimento di intervento. Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che non ha presentato domande a tal riguardo, restano a carico di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) così provvede: 1) L’istanza di intervento è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sostenere le spese della [OSCURATO:PERSONA] relative al procedimento di intervento nonché le proprie spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative al procedimento di intervento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris