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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:617
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0318

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate l’11 luglio 2024 ( 1 ) Causa C‑318/24 PPU [Breian] ( i ) Direcţia Naţională Anticorupţie – [OSCURATO:PERSONA] Braşov (Direzione nazionale anticorruzione – Servizio territoriale di Braşov, Romania) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov, Romania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Rifiuto di consegnare persone ricercate – Carattere definitivo del rifiuto – Riconoscimento reciproco e fiducia reciproca – Carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro emittente – Giuramento di giudici rumeni – Obbligo di adire la Corte quanto alla compatibilità di una decisione definitiva di rifiuto con il diritto dell’Unione – Decisione della Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA] [Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA] (CCF)] – Diritti di partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Coinvolgimento della Commissione – Cooperazione giudiziaria – Standard di tutela più elevato di uno Stato membro»

I. Introduzione

1. La presente causa ha ad oggetto un mandato d’arresto europeo emesso sulla base della decisione quadro 2002/584 ( 2 ) e volto all’esecuzione di una pena privativa della libertà in Romania.

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione in Francia ha tuttavia rifiutato in via definitiva la consegna della persona ricercata (in prosieguo: la «persona condannata»).

Essa ravvisa carenze sistemiche o generalizzate in Romania per quanto riguarda il giuramento dei giudici e nutre dubbi, in particolare, riguardo al fatto che due dei tre giudici che hanno irrogato la pena detentiva abbiano effettivamente prestato detto giuramento.

2. Il giudice rumeno, competente per l’esecuzione della pena detentiva, sottopone ora alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di precisare la rilevanza della decisione di rifiuto per il mandato d’arresto europeo.

Al riguardo si tratta principalmente dell’efficacia dell’autorità di cosa giudicata della decisione di rifiuto nei confronti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri e dei dubbi relativi al giuramento.

Inoltre, il giudice del rinvio chiede quale rilevanza abbia una decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] invocata dall’autorità giudiziaria francese dell’esecuzione e se esso stesso possa partecipare al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione o, quantomeno, rivolgersi alla Commissione.

3. Nel frattempo, un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione a Malta, dove la persona condannata è stata nuovamente arrestata, valuta se essa debba essere consegnata alla Romania.

Poiché il giudice maltese di primo grado ha rifiutato di dare esecuzione al mandato d’arresto a causa di dubbi relativi alle condizioni di detenzione in Romania, il giudice rumeno ha sottoposto alla Corte un’ulteriore questione.

Quest’ultima riguarda, da un lato, la cooperazione con il giudice maltese e, dall’altro, il livello di tutela dei diritti fondamentali applicato dal giudice maltese.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

4. L’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] («Constitution of [OSCURATO:PERSONA]»), adottato nel 1956 e modificato da ultimo nel 2023, enuncia che uno degli scopi dell’[OSCURATO:PERSONA] è «assicurare e promuovere la più ampia assistenza reciproca tra le autorità di polizia criminale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti nei paesi interessati e alla luce della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo».

5. L’articolo 5 dello statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] indica che la Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA] (Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «CCF») è parte integrante dell’[OSCURATO:PERSONA].

6. Conformemente all’articolo 36 dello statuto dell’[OSCURATO:PERSONA], la CCF è un’autorità indipendente incaricata di garantire che il trattamento dei dati personali effettuato dall’[OSCURATO:PERSONA] sia conforme alle norme applicabili (paragrafo 1).

A tal fine, essa deve pronunciarsi in particolare su qualsiasi richiesta al riguardo (paragrafo 3).

7. La CCF ha un proprio statuto («Statute of the Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA]»), che ne precisa le funzioni e le competenze.

In base a detto statuto, essa può ordinare la cancellazione di dati personali dal sistema informativo [OSCURATO:PERSONA] [articolo 3, paragrafo 1, lettera c)].

B. Diritto dell’Unione

8. L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584 definisce il mandato d’arresto europeo e impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di darne esecuzione: «1.

Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

9. La decisione sulla consegna nonché i rapporti tra l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sono disciplinati dall’articolo 15 della decisione quadro 2002/584: «1.

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

10. La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà.

I giudici rumeni hanno irrogato alla persona condannata una pena detentiva di più anni.

Poiché la stessa aveva lasciato la Romania, il giudice del rinvio ha emesso un mandato d’arresto europeo.

11. Di conseguenza, la persona condannata è stata successivamente arrestata in Francia.

Tuttavia, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice ivi competente ha rifiutato di consegnarla alla Romania con una decisione nel frattempo divenuta definitiva.

Il sistema giudiziario rumeno sarebbe viziato da carenze sistemiche che, nel caso di specie, si sarebbero concretizzate, in particolare, nel fatto che una giudice coinvolta nella pronuncia della condanna in ultima istanza aveva prestato giuramento soltanto come pubblico ministero e che non poteva essere dimostrata la prestazione del giuramento da parte di un altro giudice coinvolto.

Sussisterebbe pertanto un rischio reale che la condanna non sia stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, a seguito di un processo equo ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.

12. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince altresì che il giudice francese si è basato sulla CCF che, a seguito di una richiesta della persona condannata, aveva espresso serie preoccupazioni quanto all’esistenza di elementi politici e al rispetto dei diritti umani nell’ambito del procedimento penale rumeno che ha portato alla sua condanna.

La CCF avrebbe pertanto deciso che i dati relativi alla persona condannata sarebbero stati cancellati dai fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA].

13. Successivamente, il 29 aprile 2024, la persona condannata è stata arrestata a Malta sulla base dello stesso mandato d’arresto europeo.

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione maltese ha quindi chiesto ulteriori informazioni al giudice del rinvio, comunicando che la persona ricercata aveva invocato la decisione dell’autorità giudiziaria francese dell’esecuzione.

14. Di conseguenza, il 30 aprile 2024, la Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 possa essere interpretato nel senso che la sentenza definitiva sulla decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona richiesta ha autorità di cosa giudicata nei confronti di un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro oppure debba essere interpretato nel senso che non osta alla [reiterazione] della richiesta di consegna sulla base dello stesso mandato d’arresto europeo, quando sono venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo precedente oppure qualora la decisione di rifiuto di esecuzione di tale mandato d’arresto europeo non fosse conforme al diritto dell’Unione, purché l’esecuzione di un nuovo mandato d’arresto europeo non comporti una violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, e la reiterazione della richiesta di consegna abbia carattere proporzionato, in conformità all’interpretazione della decisione quadro 2002/584 da parte della sentenza del 31 gennaio 2023 [[OSCURATO:PERSONA] e altri (C‑158/21), punto 141 e risposta alla sesta questione pregiudiziale)].

2. Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta [possa essere interpretato] nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato europeo [emesso ai fini dell’esecuzione della pena] quando, nell’ambito della verifica dell’obbligo di rispettare i diritti umani nel procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, per quanto riguarda il diritto a un equo processo, sotto il profilo del requisito di un giudice costituito per legge, previsto dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, sono state constatate irregolarità nella prestazione del giuramento dei membri del collegio giudicante dell’organo giurisdizionale [che ha pronunciato la sentenza di condanna], senza che sia messa in discussione l’ingerenza di altri poteri pubblici nel processo di nomina dei giudici.

3. Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta [possa essere interpretato] nel senso che, in una situazione in cui una persona che è oggetto di un mandato d’arresto europeo sostenga che la sua consegna allo Stato membro di emissione determinerebbe il mancato rispetto del suo diritto ad un equo processo, l’esistenza di una decisione della Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale fa riferimento direttamente alla situazione di tale persona, non possa giustificare, di per sé, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire il mandato d’arresto europeo in discussione, ma se una decisione siffatta possa, invece, essere presa in considerazione da parte di detta autorità giudiziaria, fra altri elementi, al fine di valutare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona.

4. Se la decisione quadro 2002/584 possa essere interpretata nel senso che essa non osta alla reiterazione della richiesta di consegna della persona richiesta sulla base del medesimo mandato d’arresto europeo, [la cui esecuzione è stata rifiutata] inizialmente da un giudice dell’esecuzione di uno Stato membro, dinanzi a un altro giudice dell’esecuzione di un altro Stato membro, quando l’autorità giudiziaria emittente constati essa stessa che la precedente decisione di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo non era conforme al diritto dell’Unione, in funzione della prassi giudiziaria già esistente della Corte di giustizia oppure soltanto in conseguenza del fatto che alla Corte è stata presentata una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione applicabile in tale causa.

5. Se il principio del riconoscimento reciproco, previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, nonché i principi di fiducia reciproca e di leale cooperazione, previsti all’articolo 4, paragrafo 3, comma 1, TUE, in combinato disposto con la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento, tutto ciò in relazione anche agli articoli 15 e 19 della decisione quadro 2002/584, consentano alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente (il giudice emittente [essendo rappresentato da] un rappresentante diretto o, su invito del giudice suddetto, da altri organi giudiziari come un magistrato di collegamento, il membro nazionale Eurojust o il procuratore dello Stato membro emittente), di partecipare direttamente, formulando richieste, offerte di prova e [prendendo parte] ai dibattiti giudiziari, nell’ambito dei procedimenti giudiziari di esecuzione del mandato d’arresto europeo, svolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nonché di utilizzare un mezzo di ricorso contro la decisione relativa al rifiuto della consegna – purché un rimedio giuridico sia previsto, e, in tal caso, in conformità a quanto stabilito dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione – sulla base e nel rispetto del principio di equivalenza.

6. Se l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, relativo ai compiti della Commissione, alla luce della decisione quadro 2002/584, [possa] essere interpretato nel senso che i compiti della Commissione diretti a promuovere l’interesse generale dell’Unione adottando le iniziative appropriate a tal fine e i compiti diretti a garantire la vigilanza sull’applicazione del diritto dell’Unione possono essere esercitati in materia di mandato d’arresto europeo, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente del mandato d’arresto europeo, nel caso in cui quest’ultima autorità ritenga che, con il rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione si pregiudichino gravemente i principi della fiducia reciproca e di leale cooperazione, affinché la Commissione adotti le misure che ritiene necessarie conformemente a tali compiti e in piena indipendenza.

15. Il 16 maggio 2024 la Quinta Sezione della Corte ha deciso di sottoporre la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui si tratta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte e all’articolo 107 e seguenti del regolamento di procedura della Corte.

Allo stesso tempo, la stessa ha chiesto al giudice del rinvio ulteriori chiarimenti sul procedimento dinanzi ad esso pendente.

16. Il 20 maggio 2024, il giudice maltese competente in primo grado ha rifiutato di consegnare la persona condannata alla Romania, poiché le condizioni di detenzione in Romania e le informazioni di cui disponeva non gli consentivano di stabilire che il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti previsto dall’articolo 4 della Carta sarebbe stato rispettato nei confronti della persona condannata.

Il 22 maggio 2024 il giudice del rinvio ha quindi sottoposto alla Corte un’ulteriore questione, unitamente alle informazioni richieste dalla Corte:

7. Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta, relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, debba essere interpretato nel senso che, in sede di esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, da un lato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo sulla base di informazioni che non sono state portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria emittente e per le quali quest’ultima non ha avuto la possibilità di fornire informazioni complementari ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro e, dall’altro lato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare uno standard più elevato di quello previsto dalla Carta e senza precisare con esattezza le norme alle quali essa fa riferimento, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di detenzione quali la predisposizione di un «piano preciso di esecuzione della pena», di «criteri precisi per stabilire un determinato regime di esecuzione» e di garanzie in materia di non discriminazione a causa di una «situazione particolarmente unica e delicata».

17. Nel frattempo, è stata accolta l’impugnazione proposta dalla procura maltese avverso il rifiuto di consegna, cosicché il procedimento è nuovamente pendente in primo grado e la persona condannata rimane in stato di detenzione.

Secondo le informazioni più recenti, il giudice di prima istanza ha intanto disposto la consegna, avverso cui la persona condannata ha però proposto impugnazione.

18. [OSCURATO:PERSONA] de pe lângă [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie (Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia – Direzione nazionale anticorruzione, Romania), la persona condannata, la Romania, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Commissione europea hanno formulato osservazioni scritte.

All’udienza tenutasi il 24 giugno 2024 sono intervenuti la persona condannata, la Romania, l’Irlanda e la Commissione.

IV. Analisi giuridica

19. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale viene in essere come reazione alle decisioni del giudice francese e di quello maltese di non dare esecuzione al mandato d’arresto europeo controverso.

Occorre anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e la sua urgenza (v., al riguardo, sub A).

L’autorità di cosa giudicata della decisione francese dà luogo, nel merito, a interrogativi relativi ai suoi effetti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri (v., al riguardo, sub B) e alla necessità di un rinvio pregiudiziale per valutarne la compatibilità con il diritto dell’Unione (v., al riguardo, sub C).

Il giudice del rinvio chiede, al contempo, se le censure del giudice francese riguardo al giuramento dei giudici rumeni che hanno emesso la sentenza di condanna possano giustificare un rifiuto della consegna (v., al riguardo, sub D).

Inoltre, esso si interroga sulla rilevanza delle constatazioni effettuate da un servizio dell’[OSCURATO:PERSONA] (v., al riguardo, sub E) nonché se esso stesso possa partecipare direttamente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione (v, al riguardo, sub F) o se possa rivolgersi alla Commissione (v., al riguardo, sub G).

Infine, la decisione maltese di rifiuto pone interrogativi relativi alla cooperazione tra l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione nonché allo standard applicabile in materia di diritti fondamentali (v., al riguardo, sub H).

A. Ricevibilità e urgenza

20. A prima vista, si potrebbe dubitare che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia effettivamente rilevante ai fini della decisione, dunque ricevibile.

Si può inoltre chiedersi se essa sia urgente ai sensi alle condizioni previste per il procedimento pregiudiziale d’urgenza.

21. Il giudice del rinvio rumeno ha emesso un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione è attualmente oggetto di esame a Malta.

Pertanto, non è il giudice del rinvio, bensì un giudice maltese a decidere se la persona condannata resti in stato di detenzione in tale luogo e, eventualmente, per quanto tempo.

Una decisione del giudice del rinvio in materia di detenzione è ipotizzabile solo in futuro, nel caso in cui la persona condannata sia consegnata da Malta alla Romania.

22. Si pone quindi, per quanto riguarda la rilevanza ai fini della decisione, la questione se il giudice del rinvio debba effettivamente adottare una decisione per la quale è necessaria una risposta della Corte alle questioni sollevate.

23. Tuttavia, la Corte ha già precisato che la garanzia dei diritti fondamentali della persona ricercata nell’ambito di un procedimento relativo a un mandato d’arresto europeo rientra, in primo luogo, nella responsabilità dello Stato membro emittente.

Pertanto, dal momento che l’emissione di un siffatto mandato può avere quale conseguenza il suo possibile arresto, un’autorità giudiziaria emittente, al fine di assicurare la garanzia di tali diritti, deve disporre della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale per stabilire se può mantenere il mandato d’arresto europeo oppure deve ritirarlo o revocarlo ( 3 ).

24. L’autorità giudiziaria emittente, al fine di rispettare i principi di fiducia reciproca e di leale cooperazione, deve astenersi dal mantenere un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione dovrebbe essere rifiutata, in particolare per evitare una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta ( 4 ).

25. Tale è l’interrogativo che si pone nel presente procedimento: sulla base delle obiezioni con cui il giudice francese e il giudice maltese di primo grado hanno rifiutato di eseguire il mandato d’arresto europeo, il giudice del rinvio rumeno deve decidere se mantenere il mandato d’arresto e chiedere l’esecuzione di quest’ultimo al giudice maltese, ora competente, oppure se revocarlo o ritirarlo.

Per statuire al riguardo, esso ha sottoposto alla Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale.

La domanda è quindi, in linea di principio, rilevante ai fini della decisione.

Esaminerò separatamente eventuali dubbi quanto alla rilevanza delle singole questioni ai fini della decisione.

26. Per quanto riguarda l’urgenza, è vero che, al momento, non è il giudice del rinvio rumeno a pronunciarsi sulla detenzione della persona condannata, poiché quest’ultima è detenuta a Malta.

La stessa si trova tuttavia in stato di detenzione in forza del solo mandato d’arresto europeo, sul cui mantenimento il giudice del rinvio deve statuire in base alle risposte fornite alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

Fintantoché perdura la detenzione a Malta, la domanda è pertanto urgente e, correttamente, esaminata nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza.

B. Effetti di un rifiuto definitivo di consegna in un altro Stato membro

27. Con la prima questione, il giudice del rinvio desidera sapere quale rilevanza abbia il rifiuto di consegna opposto dai giudici di uno Stato membro (nel caso di specie, la Francia) ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo in un altro Stato membro (nel caso di specie, Malta).

Intesa in senso stretto, la questione in tale forma non è rilevante ai fini della decisione del giudice del rinvio, giacché esso non deve statuire direttamente sull’esecuzione del mandato d’arresto.

Detta decisione spetta piuttosto ai giudici dell’altro Stato membro, vale a dire, nella presente causa, Malta.

28. Tuttavia, la Corte ha già risposto alle questioni sollevate da un giudice emittente riguardo alle competenze di un giudice dell’esecuzione in un altro Stato membro ( 5 ).

L’approccio in parola si spiega con il fatto che il giudice del rinvio chiedeva se, sulla base delle decisioni del giudice dell’esecuzione, esso potesse mantenere o dovesse revocare i mandati d’arresto europei di cui si trattava ( 6 ).

29. La rilevanza della presente questione ai fini della decisione risulta ancora più evidente qualora la si riformuli chiedendo se lo stesso rifiuto definitivo di eseguire un mandato d’arresto europeo in uno Stato membro ne escluda l’esecuzione in tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri anche quando i motivi del rifiuto risultano incompatibili con il diritto dell’Unione.

Se il rifiuto definitivo producesse tali effetti, il mandato d’arresto sarebbe inefficace e dovrebbe essere revocato dal giudice del rinvio.

30. È vero che, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste una grande importanza.

Di conseguenza, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione ( 7 ).

31. In tal senso, le decisioni della Corte relative all’emissione di un nuovo mandato d’arresto europeo ( 8 ) possono essere intese nel senso che un rifiuto di consegna avente carattere definitivo, indipendentemente dalla sua compatibilità con il diritto dell’Unione, potrebbe ostare all’esecuzione del mandato d’arresto iniziale, almeno nello Stato membro in cui è stata emessa la decisione di rifiuto.

32. Tuttavia, la decisione quadro 2002/584 non prevede che il rifiuto definitivo di eseguire un mandato d’arresto europeo in uno Stato membro ne impedisca l’esecuzione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

In particolare, un siffatto rifiuto non può essere equiparato a una «sentenza definitiva», in base al principio del ne bis in idem , sancito all’articolo 3, punto 2, della decisione quadro, la quale osta a che l’azione penale sia esercitata, per gli stessi fatti, a carico di tale persona nello Stato emittente o che sia avviata in qualsiasi altro Stato ( 9 ).

33. Il contenuto normativo delle disposizioni relative al rifiuto di consegna di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 conferma che il rifiuto di consegna in uno Stato membro non deve ostacolare la consegna da parte di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

34. Gli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 consentono, ma non impongono, di rifiutare un mandato d’arresto europeo per diversi motivi.

Qualora uno Stato membro rifiuti una consegna su tale base, la decisione di cui trattasi non può, per sua stessa natura, avere un effetto vincolante nei confronti dei giudici di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, poiché questi ultimi non sono tenuti, nell’esercizio di detta competenza, a procedere sulla falsariga di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

35. Per contro, sebbene l’articolo 3 della decisione quadro 2002/584 contenga motivi di non esecuzione obbligatoria, nondimeno almeno i motivi di cui all’articolo 3, punti 1 e 3, della stessa dipendono dalle norme di ciascuno Stato di esecuzione.

Neppure siffatte decisioni possono avere effetto vincolante nei confronti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, poiché in tali [OSCURATO:PERSONA] sono vigenti altre norme.

36. La situazione è diversa nel caso di un rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584, in cui viene sancito il principio del ne bis in idem , conformemente all’articolo 50 della Carta, nell’ambito del mandato d’arresto europeo.

Se in base a detta disposizione un giudice di uno Stato membro rifiuta correttamente la consegna per il motivo che i fatti sono già stati giudicati in un altro Stato membro, anche i giudici di altri [OSCURATO:PERSONA] membri devono rifiutare la consegna.

37. Lo stesso dovrebbe valere, mutatis mutandis , nel caso di un rifiuto basato sul rischio reale che a causa della consegna o a seguito della stessa siano lesi i diritti fondamentali dell’Unione che devono essere rispettati nell’applicazione della decisione quadro 2002/584 ( 10 ).

La Corte ha riconosciuto che l’esistenza di un siffatto rischio può autorizzare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad astenersi, a titolo eccezionale, dal dare seguito a un mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ( 11 ).

Farei addirittura un passo ulteriore: in un’ipotesi del genere, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può eseguire il mandato d’arresto, poiché, in caso contrario, essa accetterebbe la possibilità di una violazione dei diritti fondamentali ( 12 ).

38. In pratica, qualora sia correttamente accertata l’esistenza di un rischio reale di violazione di diritti fondamentali dell’Unione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di uno Stato membro, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro non può dare esecuzione al mandato d’arresto.

Tuttavia, ciò si evince non dall’autorità di cosa giudicata insita nella constatazione della prima autorità giudiziaria dell’esecuzione, bensì dal rischio di violazione dei diritti fondamentali.

39. Depone in tal senso anche il fatto che la garanzia dei diritti fondamentali connessi a un mandato d’arresto europeo spetta in primo luogo allo Stato membro emittente ( 13 ).

I giudici di tale Stato membro sono i più vicini al procedimento penale e al procedimento dell’esecuzione e si trovano quindi nella posizione migliore per valutare se i diritti fondamentali siano rispettati.

Sarebbe con ciò in contraddizione il fatto che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione in un altro Stato membro potesse constatare in modo definitivo e vincolante per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che l’esecuzione del mandato d’arresto sia impedita dai diritti fondamentali.

40. Neppure i principi di fiducia e riconoscimento reciproci, menzionati nella domanda di pronuncia pregiudiziale, possono conferire a una decisione definitiva di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione un siffatto effetto vincolante in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Al contrario, essi ostano a detti effetti.

Infatti, rifiutandosi di dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuta il riconoscimento che l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 prevede quale regola generale, a cui si può derogare solo in ipotesi eccezionali che devono essere oggetto di interpretazione restrittiva ( 14 ).

In tal modo, essa afferma, allo stesso tempo, che non ha alcuna fiducia nel rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’autorità giudiziaria emittente.

41. Quando un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuta in via definitiva di eseguire un mandato d’arresto europeo, essa non può dunque vincolare le autorità giudiziarie di altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 15 ).

42. Tuttavia, i motivi su cui un’autorità giudiziaria dell’esecuzione fonda il suo rifiuto devono essere debitamente presi in considerazione in ogni ulteriore decisione relativa al mandato d’arresto, in particolare quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione teme una violazione di diritti fondamentali ( 16 ).

Ciò costituisce non solo un’altra espressione del principio di fiducia reciproca, questa volta tra le autorità giudiziarie dell’ esecuzione , ma è anche una conseguenza necessaria del collegamento con i diritti fondamentali dell’Unione.

43. Tuttavia, come già dichiarato dalla Corte, ciò significa altresì che l’autorità giudiziaria emittente deve essere a conoscenza di dette preoccupazioni ed esaminare, alla luce di queste ultime, se essa possa mantenere o debba revocare il mandato d’arresto europeo ( 17 ).

44. Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che il rifiuto definitivo di eseguire un mandato d’arresto europeo in uno Stato membro non impedisce alle autorità giudiziarie di altri [OSCURATO:PERSONA] membri di eseguirlo.

Tuttavia, l’autorità giudiziaria emittente e, se adite in relazione a tale mandato d’arresto, anche le altre autorità giudiziarie dell’esecuzione devono esaminare se il rifiuto di dare seguito allo stesso mandato d’arresto sia stato correttamente fondato su motivi che ne ostacolano l’esecuzione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

C. L’autorità giudiziaria emittente ha l’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale in caso di rifiuto di esecuzione avente carattere definitivo?

45. La quarta questione è strettamente connessa alla risposta fornita alla prima questione e alla verifica, eventualmente necessaria in base alla medesima, del punto se un’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia correttamente rifiutato di consegnare la persona ricercata.

La questione in parola mira infatti a stabilire se l’autorità giudiziaria emittente sia legittimata a controllare essa stessa la compatibilità del rifiuto della consegna con il diritto dell’Unione o se sia tenuta a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale al riguardo.

46. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono sottoporre alla Corte questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione qualora la risposta a tali questioni sia necessaria per pronunciarsi su una controversia pendente.

L’esistenza di dubbi rilevanti ai fini della decisione quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione del rifiuto di consegna opposto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione consente quindi, di norma, all’autorità giudiziaria emittente di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale.

47. Solo quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 3, TFUE.

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, tutti i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a sottoporre alla Corte questioni relative a dubbi sulla validità di disposizioni del diritto dell’Unione che siano rilevanti ai fini della decisione ( 18 ).

48. Nel caso di specie, non vi sono elementi che consentano di affermare che le decisioni del giudice del rinvio in materia di mandato d’arresto europeo non sono più impugnabili mediante ricorsi giurisdizionali di diritto interno ( 19 ).

Non è neppure in discussione l’invalidità di disposizioni del diritto dell’Unione.

49. Ci si chiede piuttosto se il fatto che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato in via definitiva la consegna della persona ricercata dia luogo a un’ulteriore ipotesi di obbligo di rinvio pregiudiziale in capo ai giudici avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale.

Secondo il giudice del rinvio, depone in tal senso la rilevanza dell’autorità di cosa giudicata.

50. Come già esposto, l’autorità di cosa giudicata riveste effettivamente, in forza dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, un’importanza particolare nel diritto dell’Unione ( 20 ).

51. Un obbligo di adire la Corte è tuttavia giustificato soltanto qualora, in caso contrario, sussistano rischi particolari per l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione e, pertanto, anche per la certezza del diritto ( 21 ).

Si presume che siffatti rischi sussistano quando i giudici statuiscono in ultima istanza, poiché ciò consentirebbe di consolidare in tale Stato membro una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione ( 22 ).

Anche divergenze fra i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri circa la validità di un atto dell’Unione potrebbero compromettere l’unità stessa dell’ordinamento giuridico di quest’ultima e ledere il principio fondamentale della certezza del diritto ( 23 ).

52. Quando un’autorità giudiziaria emittente avverso la cui decisione si può proporre un ricorso giurisdizionale contesta le constatazioni definitive dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro relativamente all’interpretazione del diritto dell’Unione, il diritto dell’Unione nella forma della decisione quadro 2002/584 non viene certo applicato in modo uniforme nell’Unione.

Un’antinomia simile conflitto presenta tuttavia la stessa qualità di qualsiasi altro conflitto tra decisioni giudiziarie che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

53. L’autorità di cosa giudicata di una decisione con cui un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuta l’esecuzione non incide in alcun modo su detta conclusione.

Infatti, anche altre decisioni divergenti pronunciate da giudici di grado inferiore possono diventare definitive se non vengono impugnate.

Peraltro, è già stato constatato che una decisione definitiva emessa da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di uno Stato membro non vincola le autorità giudiziarie di altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 24 ).

54. Ne consegue che l’autorità giudiziaria emittente è legittimata a controllare se il rifiuto definitivo di consegna da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia compatibile con il diritto dell’Unione senza adire la Corte qualora avverso la sua decisione possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

D. Importanza del giuramento

55. Con la seconda questione, il giudice del rinvio intende chiarire se irregolarità nella prestazione del giuramento dei giudici che hanno pronunciato una condanna penale consentano a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di tale condanna, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.

56. Come ho già affermato, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto se sussiste un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali ( 25 ).

57. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve perciò valutare, nell’ambito di un esame in due fasi, l’effettività di un siffatto rischio ( 26 ).

A tal fine, essa deve, nell’ambito di una prima fase, determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, dei diritti fondamentali a causa di carenze sistemiche o generalizzate ( 27 ).

Nell’ambito di una seconda fase, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se l’interessato corra un rischio concreto di violazione di detti diritti fondamentali ( 28 ).

58. Nel procedimento principale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, il giudice francese, ha rifiutato la consegna perché dalle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria rumena emittente risultava che la prova della prestazione del giuramento dei giudici in Romania non era assicurata in ogni caso.

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha motivato il rischio concreto di una violazione dei diritti fondamentali sostenendo che, per uno dei tre giudici coinvolti nella pronuncia della condanna pertinente, non poteva essere dimostrata la prestazione del giuramento.

Un’altra giudice aveva prestato giuramento solo come pubblico ministero.

Il giudice francese ne ha apparentemente dedotto il rischio che la persona condannata scontasse una pena che non era stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.

59. Le circostanze indicate comportano effettivamente un rischio reale di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta?

1. Requisiti di cui all’articolo 47, secondo comma, della Carta

60. Le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, sancite dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo ( 29 ).

61. Poiché l’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la CEDU»), il suo significato e la sua portata sono, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione.

La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, secondo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 30 ).

62. Il riferimento alla legge nell’articolo 47, secondo comma, della Carta e all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa ( 31 ).

La verifica del rispetto di dette garanzie è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio ( 32 ).

63. Tuttavia, non qualsiasi errore è idoneo a minare detta fiducia suscitando un dubbio legittimo in merito alla qualità di «organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, di una formazione giudicante ( 33 ).

Ciò che rileva è piuttosto la natura e la gravità dell’irregolarità e la questione se vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario ( 34 ).

64. Anche la Corte EDU controlla la nomina dei giudici applicando l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

Tuttavia, in linea generale, essa denuncia soltanto violazioni manifeste delle norme nazionali applicabili in materia di nomina ( 35 ).

Solo quando l’applicazione delle norme vigenti conduca a risultati incompatibili con l’oggetto («object») o lo scopo («purpose») dei diritti umani interessati, la Corte EDU ritiene necessario un esame ulteriore ( 36 ).

In entrambi i casi, una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nell’ambito della nomina di un giudice presuppone, di norma, una violazione grave delle norme applicabili, in particolare attraverso un’influenza non prevista ( 37 ).

A tal riguardo, un controllo della procedura di nomina da parte dei giudici nazionali riveste un’importanza particolare, nella misura in cui, in ogni caso, essi garantiscono effettivamente il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 38 ).

65. La giurisprudenza pertinente della Corte e della Corte EDU riguarda violazioni normative che incidono sull’indipendenza e sull’imparzialità dei giudici rispetto ad altri rami del potere pubblico.

A prima vista, ciò sembra piuttosto improbabile per quanto riguarda le irregolarità relative al giuramento.

66. Tuttavia, il giuramento non è una mera formalità, bensì soprattutto una riaffermazione dei doveri particolarmente importanti connessi alla funzione svolta.

Pertanto, i giudici rumeni giurano di rispettare la costituzione e le leggi del paese, di difendere i diritti fondamentali e le libertà della persona e di adempiere ai loro doveri con onore, coscienza e senza pregiudizi ( 39 ).

Irregolarità che possono far sorgere dubbi legittimi quanto all’esercizio in conformità alla legge delle funzioni da parte dei giudici non sono irrilevanti ai fini dell’equo processo.

67. In particolare, il rifiuto di prestare un giuramento obbligatorio in base al diritto nazionale può costituire una violazione sufficientemente grave delle norme che regolano la composizione di un organo giurisdizionale, tale da suscitare dubbi legittimi sul fatto che il giudice soddisfi i requisiti di cui all’articolo 47, secondo comma, della Carta o all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

Un siffatto rifiuto può difatti indicare che l’interessato non è disposto ad adempiere i doveri connessi alla sua funzione ( 40 ).

In tal caso, lo stesso dovrebbe essere escluso dall’esercizio della funzione di giudice.

68. È tuttavia dubbio che le contestazioni di cui trattasi rivelino irregolarità sufficientemente gravi, in particolare quando sono valutate alla luce dell’esame in due fasi, che costituisce il presupposto per rifiutare la consegna ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

69. Ciò vale sia nel caso del verbale del giuramento di uno dei giudici, che non è più rintracciabile, sia nel caso della giudice che ha prestato giuramento solo come pubblico ministero.

2. Verbale mancante

70. Il giudice francese identifica come carenza sistemica o generalizzata, che deve essere accertata nella prima fase dell’esame, la circostanza per cui i verbali del giuramento che i giudici rumeni avevano prestato prima del mese di aprile 2014 siano stati conservati non nel loro fascicolo personale, bensì unicamente presso l’organo giurisdizionale in cui essi avevano prestato giuramento.

71. È vero che detta prassi si è effettivamente rivelata problematica nel caso di specie, poiché uno dei tre giudici che hanno emesso la pena privativa della libertà della persona condannata, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, aveva prestato giuramento 26 anni prima, ma il verbale in discussione non era più rintracciabile.

72. Tuttavia, è già dubbio se si debba considerare che la precedente normativa rumena configura una carenza, per non parlare del fatto se essa mostri un rischio sistemico o generalizzato di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.

Difatti, essa non riguarda, in effetti, la prestazione del giuramento in quanto tale, ma unicamente la prova dello stesso.

73. La questione della prova della prestazione del giuramento non è disciplinata né dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, né dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, né da altre disposizioni del diritto dell’Unione.

Essa rientra quindi, in linea di principio, nell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 41 ).

Quest’ultima è certamente limitata dai principi di equivalenza e di effettività, tuttavia non risulta che detti principi siano violati dalla normativa rumena.

74. Sebbene si possano immaginare misure più efficaci per garantire la prova della prestazione del giuramento, il principio di effettività non impone la normativa più efficace, ma vieta soltanto che l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, nella fattispecie il diritto a un giudice costituito per legge, non sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile ( 42 ).

75. Come sostiene la Romania, il verbale della prestazione del giuramento non è però l’unico mezzo per provare l’avvenuto giuramento in presenza di dubbi.

Occorre dunque, di norma, già presumere che un giudice che esercita le sue funzioni abbia anche prestato giuramento, laddove esso sia previsto ( 43 ).

Infatti, è da presumere che l’amministrazione giudiziaria e il giudice stesso, prima che quest’ultimo iniziasse ad esercitare le sue funzioni, fossero certi che il giudice aveva prestato giuramento.

Il superamento di tale presunzione presuppone l’esistenza di dubbi fondati.

A tal fine, non può essere sufficiente che il verbale della prestazione del giuramento non sia più rintracciabile.

76. In assenza di norme specifiche del diritto dell’Unione riguardo alla prova della prestazione del giuramento, non spetta quindi né alla Corte né ai giudici di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di esecuzione di mandati d’arresto europei, considerare la prassi rumena precedente come una carenza sistemica o generalizzata.

77. Di conseguenza, non è neppure possibile stabilire, in relazione al giudice di cui si tratta, che sia stato violato il diritto della persona condannata a che la sua causa sia esaminata da un giudice costituito per legge ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.

3. Giuramento come pubblico ministero

78. Per quanto riguarda la giudice che ha prestato giuramento come pubblico ministero, la prassi rumena, qualificata dal giudice francese come carenza sistemica o generalizzata non ha avuto alcuna incidenza nel suo caso, poiché è stato trovato il verbale relativo alla prestazione del giuramento da parte sua.

79. Il giudice francese lamenta piuttosto il fatto che la stessa abbia prestato giuramento non come giudice ma come pubblico ministero.

80. Anche se ciò rispecchiasse una prassi rumena generale, non costituirebbe una carenza sistemica o generalizzata dal punto di vista del diritto dell’Unione.

Infatti, la questione se e a quali condizioni debba essere prestato un giuramento rientra parimenti nell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

81. A quanto risulta, il giuramento dei pubblici ministeri corrisponde peraltro, secondo le norme rumene applicabili, al giuramento dei giudici ( 44 ).

Inoltre, l’ordinamento rumeno prevede e prevedeva che, nel caso in cui mutino le loro funzioni, giudici e pubblici ministeri non siano tenuti a prestare un nuovo giuramento ( 45 ).

Ciò potrebbe comprendere tanto il passaggio tra diversi organi giurisdizionali o collegi giudicanti quanto il passaggio dalla funzione di pubblico ministero a quella di giudice (e viceversa), poiché lo status dei giudici e dei pubblici ministeri è stato disciplinato dalle stesse leggi almeno a partire dal 1992.

In ogni caso, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, un giudice rumeno ha già respinto, nel procedimento principale, un ricorso giurisdizionale per la mancanza di un nuovo giuramento della giudice interessata nel caso di specie ( 46 ).

Di conseguenza, si deve ritenere che in forza del diritto rumeno tale prassi non costituisca in ogni caso una grave irregolarità.

82. Pertanto, neppure la prestazione del giuramento da parte della seconda giudice di cui si tratta non dà origine al rischio che la persona condannata debba scontare una pena che non è stata pronunciata da un giudice costituito per legge, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.

4. Conclusione intermedia

83. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta non consentono quindi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di una persona condannata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta in Romania per il solo motivo che non è rintracciabile il verbale relativo alla prestazione del giuramento di un giudice coinvolto nella pronuncia della condanna e che un’altra giudice coinvolta ha prestato giuramento come pubblico ministero.

E. Decisione della CCF

84. Con la terza questione, il giudice del rinvio si interroga sull’importanza di una decisione della CCF, insediata presso l’[OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dedotto l’esistenza di serie preoccupazioni riguardo a elementi politici nel generale contesto del perseguimento della persona condannata e del rispetto dei diritti umani nell’ambito del procedimento penale.

85. La decisione quadro 2002/584 non contiene alcun riferimento esplicito a siffatte decisioni.

Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che elementi che indicano la presenza di carenze sistemiche o generalizzate possono risultare, in particolare, da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite ( 47 ).

86. Sebbene detta decisione non provenga da una di tali organizzazioni, l’[OSCURATO:PERSONA] ha una qualità simile quale fonte di informazioni.

87. All’interno dell’organizzazione in parola sono rappresentati 196 [OSCURATO:PERSONA].

Pur non essendo stata istituita da un trattato internazionale formale, essa possiede uno statuto adottato dall’assemblea dei suoi membri, ossia i rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] partecipanti, e nella versione in lingua inglese essa è addirittura designata quale «Constitution» (costituzione).

88. L’Unione e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno già una cooperazione approfondita e di lunga data, come indica la Commissione in una raccomandazione relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione con l’[OSCURATO:PERSONA], che qualifica l’[OSCURATO:PERSONA] come partner fondamentale dell’Unione ( 48 ).

Il Consiglio ha quindi autorizzato la Commissione ad aprire negoziati per un accordo di cooperazione ( 49 ).

Anche le Nazioni Unite cooperano con l’[OSCURATO:PERSONA] ( 50 ).

89. Ai sensi dell’articolo 5, sesto trattino, dello statuto dell’[OSCURATO:PERSONA], la CCF è parte integrante dell’organizzazione.

L’articolo 36, paragrafo 3 prevede che la CCF tratti le richieste relative alle informazioni contenute negli archivi dell’[OSCURATO:PERSONA].

Ciò significa, in pratica, secondo lo statuto della CCF, che essa deve trattare le richieste delle persone ricercate come un’istanza indipendente di tutela giurisdizionale, garantendo in particolare il rispetto dei diritti umani.

90. La CCF può quindi, come nella presente causa, adottare una decisione nei confronti di una persona ricercata per lo stesso motivo tramite l’[OSCURATO:PERSONA] e mediante un mandato d’arresto europeo.

A differenza dei testi di cui la Corte si è finora occupata, una siffatta decisione presenta quindi un interesse non solo al fine di constatare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente ( 51 ), ma anche al fine di determinare se la persona ricercata debba temere una violazione concreta dei suoi diritti umani.

91. Tuttavia, né dalla decisione quadro 2002/584, né da altre disposizioni del diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali dell’Unione, né dalle norme dell’[OSCURATO:PERSONA] si evince che una decisione della CCF sarebbe vincolante per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione o emittente.

Al contrario, tali autorità giudiziarie devono verificare esse stesse se dalle informazioni contenute in una decisione risulti che occorre rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

92. Di norma, la decisione della CCF non consente ancora, di per sé, a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata.

L’obbligo di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE ( 52 ) impone, quanto meno, di dare all’autorità giudiziaria emittente l’occasione di pronunciarsi sulla decisione della CCF ( 53 ).

93. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta devono quindi essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi che indichino un rischio reale di violazione di diritti fondamentali dell’Unione europea della persona ricercata a causa dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, derivanti da una decisione della Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA] (Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA]), l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione devono verificare se detto mandato d’arresto possa ancora essere eseguito.

F. Partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione

94. Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se, in qualità di autorità giudiziaria emittente, esso possa, sulla base della decisione quadro 2002/584, dei principi di riconoscimento reciproco, di fiducia reciproca e di leale cooperazione nonché di tutela giurisdizionale effettiva, partecipare direttamente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione e, in particolare, compiere atti processuali nell’ambito dello stesso.

95. Detta questione riflette l’insoddisfazione del giudice del rinvio per quanto riguarda la cooperazione con il giudice francese e, in particolare, la circostanza che la decisione di rifiuto del giudice francese sia divenuta definitiva poiché il procuratore francese, pur avendo proposto un ricorso giurisdizionale, non lo ha motivato entro i termini stabiliti.

Tuttavia, il giudice del rinvio non può più incidere su tale aspetto, neppure sulla base di una risposta alla questione di cui si tratta.

Essa non è quindi rilevante ai fini della decisione per quanto riguarda il rifiuto francese di esecuzione.

96. In relazione ad altri procedimenti di esecuzione, segnatamente quello a Malta, una risposta della Corte può per contro essere del tutto rilevante ai fini della decisione, giacché il giudice del rinvio potrebbe ancora garantire eventuali diritti di partecipazione accertati dalla Corte.

Occorre pertanto rispondere alla questione di cui si tratta.

97. Il giudice del rinvio afferma correttamente che la decisione quadro 2002/584 non esclude una siffatta partecipazione al procedimento.

Tuttavia, nemmeno la impone, limitandosi a stabilire il riconoscimento reciproco dei mandati d’arresto europei e, pertanto, la fiducia reciproca nei procedimenti penali che sono all’origine di detti mandati d’arresto.

Quali strumenti utili a una leale cooperazione, la medesima prevede, in particolare all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, richieste e comunicazioni di informazioni.

98. La possibilità di una più ampia partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente nel procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione rientra quindi nell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

99. Suddetta possibilità è limitata soprattutto dal principio di effettività che il giudice del rinvio prende in considerazione facendo riferimento alla tutela giurisdizionale effettiva.

È vero che si potrebbe dubitare dell’esistenza effettiva di un diritto conferito dall’ordinamento dell’Unione, il cui esercizio dovrebbe rendere necessaria la partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

Tuttavia, sussiste quantomeno l’ obbligo , enunciato in base al diritto dell’Unione all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, di dare esecuzione al mandato d’arresto europeo.

Una partecipazione diretta dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento potrebbe contribuire all’attuazione di tale obbligo, almeno se fosse possibile superare le difficoltà pratiche a ciò connesse.

100. Analogamente alla prova della prestazione del giuramento ( 54 ), il principio di effettività non richiede neppure, per l’attuazione di un obbligo, che siano adottate norme procedurali che favoriscano in modo particolarmente efficace tale attuazione, ma vieta unicamente le norme che ne rendono l’attuazione praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

101. Quanto meno, il legislatore dell’Unione ha manifestamente ritenuto, per quanto riguarda le disposizioni della decisione quadro 2002/584 relative alla cooperazione tra autorità giudiziarie, che esse siano sufficienti ad assicurare l’effettiva esecuzione dei mandati d’arresto europei.

Se così non fosse, esso avrebbe stabilito norme più ampie.

102. Detta supposizione del legislatore dell’Unione è legittima, poiché, nell’attuazione della decisione quadro, le autorità giudiziarie coinvolte devono, in ogni caso, soddisfare l’obbligo di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE ( 55 ).

Esse devono quindi fare il possibile per assistersi reciprocamente e offrire adeguate possibilità di scambio delle informazioni necessarie.

Occorre quindi escludere che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo senza diritti di partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

103. La decisione quadro 2002/584 e il principio del riconoscimento reciproco previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE non danno quindi origine ad alcun diritto di partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, al di là di quanto disposto dall’articolo 8 e dall’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro.

G. Coinvolgimento della Commissione

104. La sesta questione mira a stabilire se il giudice del rinvio, in qualità di autorità giudiziaria emittente, possa adire la Commissione qualora ritenga che il rifiuto di consegna opposto da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione pregiudichi gravemente i principi della fiducia reciproca e di leale cooperazione.

La questione di cui si tratta si fonda parimenti sull’insoddisfazione del giudice del rinvio rispetto allo svolgimento del procedimento in Francia.

Nondimeno, contrariamente alla quinta questione, essa non è rilevante ai fini di una decisione giudiziaria ed è pertanto irricevibile.

105. Infatti, se il giudice del rinvio possa contestare dinanzi alla Commissione il comportamento di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, non è un aspetto sul quale detto giudice si pronunci nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

Il giudice del rinvio non sostiene neppure in alcun modo che la Commissione svolga direttamente un ruolo nel procedimento volto all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

106. La questione ha piuttosto ad oggetto il controllo dell’applicazione della decisione quadro da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, TUE.

Neppure detto controllo giustifica però il coinvolgimento della Commissione nel procedimento di esecuzione.

È vero che lo strumento di controllo più importante della Commissione, ossia il procedimento per inadempimento ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE, può portare a constatare che uno Stato membro, attraverso i suoi organi giurisdizionali, ha violato il diritto dell’Unione nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

Infatti, al più tardi dalla fine del periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, si deve ritenere che la Commissione sia legittimata ad avviare un procedimento per inadempimento anche in caso di violazione di una decisione quadro, tanto più che essa ha già ottenuto sentenze in tal senso ( 56 ).

Tuttavia, una constatazione del genere non ha effetti costitutivi diretti sullo stesso procedimento di esecuzione.

107. Non occorre quindi rispondere a tale questione.

H. Rifiuto di consegna da parte di Malta

108. La settima questione verte sul rifiuto di consegna della persona condannata da parte di un giudice maltese a causa dei dubbi relativi alle condizioni di detenzione in Romania.

109. Secondo una giurisprudenza costante, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve infatti rinviare la consegna qualora la persona ricercata corra, nello Stato membro emittente, a causa delle condizioni di detenzione prevedibili, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta ( 57 ).

110. Il giudice del rinvio intende accertare se, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e all’articolo 4 della Carta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa fondare un rifiuto su informazioni riguardo alle quali l’autorità giudiziaria emittente non ha potuto pronunciarsi previamente (v., al riguardo, sub 1) e se il rifiuto possa essere fondato su standard di tutela più elevati di quelli previsti dalla Carta (v., al riguardo, sub 2).

1. Cooperazione giudiziaria

111. Con la prima parte della settima questione, il giudice del rinvio contesta due constatazioni del giudice maltese rispetto alle quali esso non ha chiesto ulteriori informazioni.

Al contrario, il giudice maltese si è basato su proprie ricerche effettuate su Internet e ha ritenuto insufficiente la posizione del giudice rumeno riguardo alla garanzia, fornita dall’amministrazione penitenziaria rumena, che l’interessato non avrebbe subito trattamenti inumani o degradanti.

112. Le ricerche su Internet sono, in linea di principio, idonee a fornire indizi di carenze sistemiche o generalizzate negli [OSCURATO:PERSONA] membri.

I già menzionati documenti delle organizzazioni internazionali ( 58 ) possono spesso essere reperiti in modo relativamente agevole su Internet.

113. Tuttavia, la Corte ha già correttamente sottolineato che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, salvo violare il principio di leale cooperazione, procedere a constatazioni basate necessariamente su un’analisi del diritto dello Stato membro emittente senza aver previamente chiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni supplementari riguardanti tali norme ( 59 ).

In caso contrario, vi è motivo di temere malintesi ed errori quanto al contenuto o all’applicabilità delle disposizioni reperite.

Lo stesso deve valere per quanto riguarda i dati reali sull’applicazione del diritto nazionale.

114. Pertanto, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può utilizzare i risultati delle proprie ricerche o anche gli argomenti addotti dalla persona ricercata solo dopo aver dato all’autorità giudiziaria emittente la possibilità di prendere posizione.

Nell’interesse di una decisione accelerata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può fissare a tal fine termini brevi.

115. La questione relativa alla garanzia ( 60 ) si basa sulla giurisprudenza della Corte.

Secondo quest’ultima, la garanzia fornita dalle autorità competenti dello Stato membro emittente circa il fatto che la persona interessata non sarà sottoposta ad un trattamento inumano o degradante a causa delle sue concrete e precise condizioni di detenzione a prescindere dall’istituto penitenziario in cui sarà incarcerata nello Stato membro emittente è un elemento che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può ignorare ( 61 ).

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tenuto conto, in particolare, della fiducia reciproca che deve sussistere tra le autorità giudiziarie degli [OSCURATO:PERSONA] membri e sulla quale si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo, deve fidarsi della prima, perlomeno qualora essa sia stata apportata o, quanto meno, approvata dall’autorità giudiziaria emittente e in assenza di qualsivoglia elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all’interno di un determinato istituto penitenziario siano contrarie all’articolo 4 della Carta ( 62 ).

Per contro, essa deve procedere a una valutazione globale dell’affidabilità delle garanzie fornite da altre autorità ( 63 ).

116. Secondo il giudice del rinvio, con la comunicazione inviata al giudice maltese esso intendeva esprimere la propria approvazione della garanzia ai sensi di tale giurisprudenza.

Nella comunicazione, lo stesso avrebbe pertanto fatto esplicito riferimento al passaggio decisivo di una delle sentenze pertinenti ( 64 ).

117. Già a causa di detto riferimento, sorprende che il giudice maltese abbia supposto, senza porre ulteriori questioni, che l’autorità giudiziaria emittente non avesse approvato la garanzia.

118. Tuttavia, è probabile che il giudice maltese sia stato altresì vittima di un problema di traduzione.

Esso ha fondato la constatazione della mancata approvazione della garanzia da parte dell’autorità giudiziaria emittente sul fatto che il giudice rumeno aveva espresso la sua posizione, nella traduzione inglese della sua comunicazione, mediante il verbo «to approve» anziché il verbo «to endorse».

In effetti, la versione in lingua inglese delle sentenze pertinenti della Corte utilizza il verbo «to endorse» ( 65 ).

Tuttavia, la versione in lingua francese deliberata dalla Corte utilizza il verbo «approuver» e la traduzione in lingua rumena il verbo «a aproba».

Se, nella sua dichiarazione, il giudice rumeno ha seguito la traduzione rumena della giurisprudenza e utilizzato il verbo «a aproba», è ovvio che, nella traduzione inglese della dichiarazione, è stato utilizzato il verbo «to approve» intendendosi con detto termine nient’altro che l’approvazione ai sensi della giurisprudenza della Corte.

119. I problemi di traduzione possono influire effettivamente spesso sull’interpretazione e sull’applicazione della giurisprudenza della Corte.

Sul piano formale, solo la versione di una sentenza nella lingua processuale fa fede; per entrambe le sentenze rilevanti nel caso di specie ( 66 ), si tratta della versione tedesca.

Tuttavia, né quest’ultima versione né le versioni in lingua inglese, maltese o rumena sono state oggetto di discussioni o verifiche congiunte da parte dei giudici della Corte.

Solo la versione francese è quindi realmente affidabile, poiché la Corte ha deliberato e redatto la sentenza in tale lingua.

120. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria nell’ambito del mandato d’arresto europeo, occorre aggiungere che la dichiarazione di un’autorità deve essere spesso tradotta prima di poter essere utilizzata dall’altra autorità giudiziaria.

In tal modo possono verificarsi errori ulteriori.

121. Di conseguenza, le autorità giudiziarie coinvolte non devono essere eccessivamente rigorose quanto all’uso di determinati termini.

Al contrario, in caso di dubbio quanto al significato di affermazioni rilevanti ai fini della decisione esse devono chiedere chiarimenti, in base al principio di leale cooperazione.

2. Standard applicabili in materia di diritti fondamentali

122. Per quanto riguarda gli standard più elevati in materia di diritti fondamentali, enunciati nella seconda parte della settima questione, la Corte ha già più volte affermato che agli [OSCURATO:PERSONA] membri risulta preclusa la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione ( 67 ).

123. In particolare, la Corte ha stabilito che, se certo è lecito per gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere, per il loro sistema penitenziario, standard minimi, in termini di condizioni di detenzione, più elevati di quelli risultanti dall’articolo 4 della Carta e dall’articolo 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nondimeno, uno Stato membro può, in quanto Stato membro di esecuzione, subordinare la consegna, allo Stato membro emittente, della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo unicamente al rispetto di questi ultimi standard, e non al rispetto di quelli risultanti dal proprio diritto nazionale.

Infatti, la soluzione contraria, rimettendo in discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definiti dal diritto dell’Unione, finirebbe per pregiudicare i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che la decisione quadro 2002/584 mira a sostenere e, dunque, per compromettere l’effettività di tale decisione quadro ( 68 ).

124. Per completezza, occorre osservare che, al fine di evitare una violazione dell’articolo 4 della Carta a causa della detenzione, devono essere prese in considerazione le caratteristiche specifiche della persona condannata che il giudice maltese ha evidenziato, come la sua età.

Infatti, detto rischio deve essere valutato tenendo conto dell’insieme dei dati della causa, in particolare della durata dello stato di cui trattasi e dei suoi effetti fisici o psichici nonché, in certi casi, del sesso, dell’età e dello stato di salute della persona ( 69 ).

Tuttavia, è incompatibile con gli obiettivi e la funzione del procedimento di esecuzione, che deve essere trattato con la massima urgenza conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il fatto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione esiga che, prima della consegna, vi sia la certezza di tale esame per tutto il periodo di detenzione ( 70 ).

Salvo che elementi concreti indichino che viene violato il diritto fondamentale di cui all’articolo 4 della Carta della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, al contrario, fidarsi delle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente.

3. Conclusione intermedia

125. Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta, relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo sulla base di informazioni relative alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente sulle quali l’autorità giudiziaria emittente non ha potuto esprimersi e, qualora vi siano dubbi riguardo alla portata delle dichiarazioni di detta autorità, deve chiedere chiarimenti a quest’ultima.

Inoltre, in materia di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare uno standard più elevato di quello risultante dal diritto dell’Unione e, in particolare, dalla Carta.

V. Conclusione

126. Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale della Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania) come segue:

1. Il rifiuto definitivo di eseguire un mandato d’arresto europeo in conformità alla decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, non impedisce alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di altri [OSCURATO:PERSONA] membri di eseguirlo.

Tuttavia, l’autorità giudiziaria emittente e, se adite in relazione a tale mandato d’arresto, anche le altre autorità giudiziarie dell’esecuzione devono esaminare se il rifiuto di dare seguito allo stesso mandato d’arresto sia stato correttamente fondato su motivi che ne ostacolano l’esecuzione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

2. L’autorità giudiziaria emittente è legittimata a controllare se il rifiuto definitivo di consegna opposto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia compatibile con il diritto dell’Unione senza adire la Corte qualora avverso la sua decisione possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

3. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di una persona condannata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta in Romania per il solo motivo che non è rintracciabile il verbale relativo alla prestazione del giuramento di un giudice coinvolto nella pronuncia della condanna e che un’altra giudice coinvolta ha prestato giuramento come pubblico ministero.

4. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi che indichino un rischio reale di violazione di diritti fondamentali dell’Unione europea della persona ricercata a causa dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, derivanti da una decisione della Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA] (Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA]), l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione devono verificare se detto mandato d’arresto possa ancora essere eseguito.

5. La decisione quadro 2002/584 e il principio del riconoscimento reciproco previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE non danno origine ad alcun diritto di partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, al di là di quanto disposto dall’articolo 8 e dall’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro.

6. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta, relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo sulla base di informazioni relative alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente sulle quali l’autorità giudiziaria emittente non ha potuto esprimersi e, qualora vi siano dubbi riguardo alla portata delle dichiarazioni di detta autorità, deve chiedere chiarimenti a quest’ultima.

Inoltre, in materia di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare uno standard più elevato di quello risultante dal diritto dell’Unione e, in particolare, dalla Carta. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ). ( 3 ) Sentenze del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) ( C‑268/17 , EU:C:2018:602 , punti 28 e 29 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 54 ).

Sul rinvio pregiudiziale prima della prima emissione di un mandato d’arresto, sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia) ( C‑203/20 , EU:C:2021:1016 , punti da 47 a 49 ). ( 4 ) Sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 55 ). ( 5 ) Sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , dispositivo 1, 2, 3 e 5). ( 6 ) Sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 52 e 53 ). ( 7 ) V., ad esempio, sentenza del 6 luglio 2023, Minister for Justice and Equality (Richiesta di assenso – Effetti del mandato d’arresto europeo iniziale) ( C‑142/22 , EU:C:2023:544 , punto 35 ). ( 8 ) Sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 52 , 141 , 143 e 146 ), e del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 36 ). ( 9 )

V. sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punti 51 e 52 ). ( 10 ) In tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 84 ), e del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un paese terzo) ( C‑700/21 , EU:C:2023:444 , punto 40 ). ( 11 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (

C‑216/18 PPU

, EU:C:2018:586 , punto 59 ); del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 72 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 43 ). ( 12 )

V. sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 88 ); del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punti 50 e 51 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 97 e 98 ). ( 13 ) Sentenze del 23 gennaio 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punto 50 ); del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 54 , 96 e 115 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 43 ). ( 14 ) Sentenze del 29 giugno 2017, Popławski ( C‑579/15 , EU:C:2017:503 , punto 19 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 68 ). ( 15 ) In tal senso, per quanto riguarda l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ( GU 2006, L 292, pag. 2 ), sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punti 52 , 55 e 61 ). ( 16 )

V. sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 55 ). ( 17 ) Sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 55 e 57 , nonché, in tal senso, punti 142 e 143), e del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punti 39 e 40 , sull’accordo con Islanda e Norvegia). ( 18 ) Sentenza del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost ( 314/85 , EU:C:1987:452 , punto 15 ). ( 19 ) In tal caso, un obbligo di adire la Corte dovrebbe essere valutato secondo i criteri della sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 ). ( 20 )

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 21 )

V. sentenza del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost ( 314/85 , EU:C:1987:452 , punto 15 ). ( 22 ) Sentenze del 24 maggio 1977, Hoffmann‑Laroche ( 107/76 , EU:C:1977:89 , punto 5 ), e del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta) ( C‑416/17 , EU:C:2018:811 , punto 109 ). ( 23 ) Sentenze del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost ( 314/85 , EU:C:1987:452 , punto 15 ); del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA ( C‑344/04 , EU:C:2006:10 , punto 27 ), e del 28 marzo 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 , punto 80 ). ( 24 )

V. paragrafi da 38 a 41 delle presenti conclusioni. ( 25 )

V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 26 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) ( C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU , EU:C:2020:1033 , punto 53 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 46 ). ( 27 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 89 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 47 ). ( 28 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 94 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 48 ). ( 29 ) Sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/ UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 ); del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione ( C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 57 ), e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:44 , punto 71 ). ( 30 ) Sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione ( C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 72 ), e del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 116 ). ( 31 ) Sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina] ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 129 ), e del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 121 ). ( 32 ) Sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/ UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 ); del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione ( C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 57 ), e dell’8 maggio 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Associazioni di magistrati) ( C‑53/23 , EU:C:2024:388 , punto 55 ). ( 33 ) Sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione ( C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 75 ), e del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 123 ). ( 34 ) Sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 122 ). ( 35 ) Sentenza della Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 244). ( 36 ) Sentenza della Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 245). ( 37 ) Sentenza della Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 246 e 247). ( 38 ) Sentenza della Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ da 248 a 252). ( 39 ) Articolo 80, paragrafo 1, della legge n. 303 del 2022, già articolo 34, paragrafo 1, della legge n. 303 del 2004, e articolo 48, paragrafo 1, della legge n. 92 del 1992. ( 40 ) V., a tal riguardo, sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) del 22 aprile 2021 nella causa 125/A, menzionata nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che è stata pronunciata nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto la prestazione del giuramento da parte della giudice, la quale ha giurato come pubblico ministero. ( 41 )

V. sentenze del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑86/19 , EU:C:2020:538 , punto 38 ), e del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. ( C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18 , EU:C:2020:791 , punti da 222 a 225 ). ( 42 ) Sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral ( 33/76 , EU:C:1976:188 , punto 5 ); del 15 aprile 2008, Impact ( C‑268/06 , EU:C:2008:223 , punti 44 e 46 ), e del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑752/18 , EU:C:2019:1114 , punto 33 ). ( 43 ) In tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 69 ). ( 44 )

V. riferimenti contenuti nella nota

39. ( 45 ) Articolo 80, paragrafo 5, della legge n. 303 del 2022, già articolo 34, paragrafo 5, della legge n. 303 del 2004, e articolo 49, della legge n. 92 del 1992. ( 46 )

V. sentenza indicata nella nota

40. ( 47 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 89 ); del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 52 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 124 ). ( 48 ) Raccomandazione del 14 aprile 2021 di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-[OSCURATO:PERSONA]) [COM (2021) 177 final, pag. 1]. ( 49 ) Decisioni (UE) 2021/1312 e 2021/1313 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che autorizzano l’avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2021, L 287, pagg. 2 e 6 ). ( 50 )

V. la risoluzione 51/1 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 ottobre 1996, l’accordo di cooperazione tra le Nazioni Unite e l’[OSCURATO:PERSONA] del 1997, UNTS 1996, n. 1200 (pag. 391) e la risoluzione 1699 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell’8 agosto 2006. ( 51 )

V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 123 ). ( 52 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punti da 108 a 110 ); del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punti 48 e 49 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 131 e 132 ). ( 53 ) V., al riguardo, anche paragrafi 111 e segg. delle presenti conclusioni. ( 54 )

V. paragrafo 74 delle presenti conclusioni. ( 55 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punti da 108 a 110 ); del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punti 48 e 49 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 131 e 132 ). ( 56 ) Sentenze del 24 marzo 2022, Commissione/Irlanda (Attuazione della decisione quadro 2008/909) ( C‑125/21 , EU:C:2022:213 ), e Commissione/Irlanda (Attuazione della decisione quadro 2009/829) ( C‑126/21 , EU:C:2022:214 ). ( 57 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , in particolare punto 98 ), e del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punto 65 ). ( 58 )

V. paragrafo 85 delle presenti conclusioni. ( 59 ) Sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 134 ). ( 60 )

V. paragrafo 111 delle presenti conclusioni. ( 61 ) Sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punto 111 ). ( 62 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punto 112 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 68 ). ( 63 ) Sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punto 114 ). ( 64 ) La pronuncia pregiudiziale menziona la sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 68 ), in cui viene indicata solo l’ipotesi di un’approvazione della garanzia da parte dell’autorità giudiziaria emittente. ( 65 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punto 112 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 68 ). ( 66 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punto 112 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 68 ). ( 67 ) Parere 2/13 [Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( EU:C:2014:2454 , punto 192 )], nonché sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (

C‑216/18 PPU

, EU:C:2018:586 , punto 37 ) e Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punto 50 ), nonché del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 47 ). ( 68 ) Sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 79 ). ( 69 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punto 91 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 59 ). ( 70 ) V. sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (

C‑220/18 PPU

, EU:C:2018:589 , punti da 82 a 84 e 87 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punti 65 e 66 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0318 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate l’11 luglio 2024 ( 1 ) Causa C‑318/24 PPU [Breian] ( i ) Direcţia Naţională Anticorupţie – [OSCURATO:PERSONA] Braşov (Direzione nazionale anticorruzione – Servizio territoriale di Braşov, Romania) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov, Romania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Rifiuto di consegnare persone ricercate – Carattere definitivo del rifiuto – Riconoscimento reciproco e fiducia reciproca – Carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro emittente – Giuramento di giudici rumeni – Obbligo di adire la Corte quanto alla compatibilità di una decisione definitiva di rifiuto con il diritto dell’Unione – Decisione della Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA] [Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA] (CCF)] – Diritti di partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Coinvolgimento della Commissione – Cooperazione giudiziaria – Standard di tutela più elevato di uno Stato membro» I. Introduzione 1. La presente causa ha ad oggetto un mandato d’arresto europeo emesso sulla base della decisione quadro 2002/584 ( 2 ) e volto all’esecuzione di una pena privativa della libertà in Romania. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione in Francia ha tuttavia rifiutato in via definitiva la consegna della persona ricercata (in prosieguo: la «persona condannata»). Essa ravvisa carenze sistemiche o generalizzate in Romania per quanto riguarda il giuramento dei giudici e nutre dubbi, in particolare, riguardo al fatto che due dei tre giudici che hanno irrogato la pena detentiva abbiano effettivamente prestato detto giuramento. 2. Il giudice rumeno, competente per l’esecuzione della pena detentiva, sottopone ora alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di precisare la rilevanza della decisione di rifiuto per il mandato d’arresto europeo. Al riguardo si tratta principalmente dell’efficacia dell’autorità di cosa giudicata della decisione di rifiuto nei confronti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri e dei dubbi relativi al giuramento. Inoltre, il giudice del rinvio chiede quale rilevanza abbia una decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] invocata dall’autorità giudiziaria francese dell’esecuzione e se esso stesso possa partecipare al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione o, quantomeno, rivolgersi alla Commissione. 3. Nel frattempo, un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione a Malta, dove la persona condannata è stata nuovamente arrestata, valuta se essa debba essere consegnata alla Romania. Poiché il giudice maltese di primo grado ha rifiutato di dare esecuzione al mandato d’arresto a causa di dubbi relativi alle condizioni di detenzione in Romania, il giudice rumeno ha sottoposto alla Corte un’ulteriore questione. Quest’ultima riguarda, da un lato, la cooperazione con il giudice maltese e, dall’altro, il livello di tutela dei diritti fondamentali applicato dal giudice maltese. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 4. L’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] («Constitution of [OSCURATO:PERSONA]»), adottato nel 1956 e modificato da ultimo nel 2023, enuncia che uno degli scopi dell’[OSCURATO:PERSONA] è «assicurare e promuovere la più ampia assistenza reciproca tra le autorità di polizia criminale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti nei paesi interessati e alla luce della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo». 5. L’articolo 5 dello statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] indica che la Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA] (Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «CCF») è parte integrante dell’[OSCURATO:PERSONA]. 6. Conformemente all’articolo 36 dello statuto dell’[OSCURATO:PERSONA], la CCF è un’autorità indipendente incaricata di garantire che il trattamento dei dati personali effettuato dall’[OSCURATO:PERSONA] sia conforme alle norme applicabili (paragrafo 1). A tal fine, essa deve pronunciarsi in particolare su qualsiasi richiesta al riguardo (paragrafo 3). 7. La CCF ha un proprio statuto («Statute of the Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA]»), che ne precisa le funzioni e le competenze. In base a detto statuto, essa può ordinare la cancellazione di dati personali dal sistema informativo [OSCURATO:PERSONA] [articolo 3, paragrafo 1, lettera c)]. B. Diritto dell’Unione 8. L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584 definisce il mandato d’arresto europeo e impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di darne esecuzione: «1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. 3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro». 9. La decisione sulla consegna nonché i rapporti tra l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sono disciplinati dall’articolo 15 della decisione quadro 2002/584: «1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro. 2.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17. 3.   L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione». III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale 10. La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. I giudici rumeni hanno irrogato alla persona condannata una pena detentiva di più anni. Poiché la stessa aveva lasciato la Romania, il giudice del rinvio ha emesso un mandato d’arresto europeo. 11. Di conseguenza, la persona condannata è stata successivamente arrestata in Francia. Tuttavia, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice ivi competente ha rifiutato di consegnarla alla Romania con una decisione nel frattempo divenuta definitiva. Il sistema giudiziario rumeno sarebbe viziato da carenze sistemiche che, nel caso di specie, si sarebbero concretizzate, in particolare, nel fatto che una giudice coinvolta nella pronuncia della condanna in ultima istanza aveva prestato giuramento soltanto come pubblico ministero e che non poteva essere dimostrata la prestazione del giuramento da parte di un altro giudice coinvolto. Sussisterebbe pertanto un rischio reale che la condanna non sia stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, a seguito di un processo equo ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. 12. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince altresì che il giudice francese si è basato sulla CCF che, a seguito di una richiesta della persona condannata, aveva espresso serie preoccupazioni quanto all’esistenza di elementi politici e al rispetto dei diritti umani nell’ambito del procedimento penale rumeno che ha portato alla sua condanna. La CCF avrebbe pertanto deciso che i dati relativi alla persona condannata sarebbero stati cancellati dai fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA]. 13. Successivamente, il 29 aprile 2024, la persona condannata è stata arrestata a Malta sulla base dello stesso mandato d’arresto europeo. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione maltese ha quindi chiesto ulteriori informazioni al giudice del rinvio, comunicando che la persona ricercata aveva invocato la decisione dell’autorità giudiziaria francese dell’esecuzione. 14. Di conseguenza, il 30 aprile 2024, la Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1. Se l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 possa essere interpretato nel senso che la sentenza definitiva sulla decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona richiesta ha autorità di cosa giudicata nei confronti di un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro oppure debba essere interpretato nel senso che non osta alla [reiterazione] della richiesta di consegna sulla base dello stesso mandato d’arresto europeo, quando sono venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo precedente oppure qualora la decisione di rifiuto di esecuzione di tale mandato d’arresto europeo non fosse conforme al diritto dell’Unione, purché l’esecuzione di un nuovo mandato d’arresto europeo non comporti una violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, e la reiterazione della richiesta di consegna abbia carattere proporzionato, in conformità all’interpretazione della decisione quadro 2002/584 da parte della sentenza del 31 gennaio 2023 [[OSCURATO:PERSONA] e altri (C‑158/21), punto 141 e risposta alla sesta questione pregiudiziale)]. 2. Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta [possa essere interpretato] nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato europeo [emesso ai fini dell’esecuzione della pena] quando, nell’ambito della verifica dell’obbligo di rispettare i diritti umani nel procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, per quanto riguarda il diritto a un equo processo, sotto il profilo del requisito di un giudice costituito per legge, previsto dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, sono state constatate irregolarità nella prestazione del giuramento dei membri del collegio giudicante dell’organo giurisdizionale [che ha pronunciato la sentenza di condanna], senza che sia messa in discussione l’ingerenza di altri poteri pubblici nel processo di nomina dei giudici. 3. Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta [possa essere interpretato] nel senso che, in una situazione in cui una persona che è oggetto di un mandato d’arresto europeo sostenga che la sua consegna allo Stato membro di emissione determinerebbe il mancato rispetto del suo diritto ad un equo processo, l’esistenza di una decisione della Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale fa riferimento direttamente alla situazione di tale persona, non possa giustificare, di per sé, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire il mandato d’arresto europeo in discussione, ma se una decisione siffatta possa, invece, essere presa in considerazione da parte di detta autorità giudiziaria, fra altri elementi, al fine di valutare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona. 4. Se la decisione quadro 2002/584 possa essere interpretata nel senso che essa non osta alla reiterazione della richiesta di consegna della persona richiesta sulla base del medesimo mandato d’arresto europeo, [la cui esecuzione è stata rifiutata] inizialmente da un giudice dell’esecuzione di uno Stato membro, dinanzi a un altro giudice dell’esecuzione di un altro Stato membro, quando l’autorità giudiziaria emittente constati essa stessa che la precedente decisione di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo non era conforme al diritto dell’Unione, in funzione della prassi giudiziaria già esistente della Corte di giustizia oppure soltanto in conseguenza del fatto che alla Corte è stata presentata una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione applicabile in tale causa. 5. Se il principio del riconoscimento reciproco, previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, nonché i principi di fiducia reciproca e di leale cooperazione, previsti all’articolo 4, paragrafo 3, comma 1, TUE, in combinato disposto con la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento, tutto ciò in relazione anche agli articoli 15 e 19 della decisione quadro 2002/584, consentano alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente (il giudice emittente [essendo rappresentato da] un rappresentante diretto o, su invito del giudice suddetto, da altri organi giudiziari come un magistrato di collegamento, il membro nazionale Eurojust o il procuratore dello Stato membro emittente), di partecipare direttamente, formulando richieste, offerte di prova e [prendendo parte] ai dibattiti giudiziari, nell’ambito dei procedimenti giudiziari di esecuzione del mandato d’arresto europeo, svolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nonché di utilizzare un mezzo di ricorso contro la decisione relativa al rifiuto della consegna – purché un rimedio giuridico sia previsto, e, in tal caso, in conformità a quanto stabilito dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione – sulla base e nel rispetto del principio di equivalenza. 6. Se l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, relativo ai compiti della Commissione, alla luce della decisione quadro 2002/584, [possa] essere interpretato nel senso che i compiti della Commissione diretti a promuovere l’interesse generale dell’Unione adottando le iniziative appropriate a tal fine e i compiti diretti a garantire la vigilanza sull’applicazione del diritto dell’Unione possono essere esercitati in materia di mandato d’arresto europeo, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente del mandato d’arresto europeo, nel caso in cui quest’ultima autorità ritenga che, con il rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione si pregiudichino gravemente i principi della fiducia reciproca e di leale cooperazione, affinché la Commissione adotti le misure che ritiene necessarie conformemente a tali compiti e in piena indipendenza. 15. Il 16 maggio 2024 la Quinta Sezione della Corte ha deciso di sottoporre la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui si tratta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte e all’articolo 107 e seguenti del regolamento di procedura della Corte. Allo stesso tempo, la stessa ha chiesto al giudice del rinvio ulteriori chiarimenti sul procedimento dinanzi ad esso pendente. 16. Il 20 maggio 2024, il giudice maltese competente in primo grado ha rifiutato di consegnare la persona condannata alla Romania, poiché le condizioni di detenzione in Romania e le informazioni di cui disponeva non gli consentivano di stabilire che il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti previsto dall’articolo 4 della Carta sarebbe stato rispettato nei confronti della persona condannata. Il 22 maggio 2024 il giudice del rinvio ha quindi sottoposto alla Corte un’ulteriore questione, unitamente alle informazioni richieste dalla Corte: 7. Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta, relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, debba essere interpretato nel senso che, in sede di esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, da un lato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo sulla base di informazioni che non sono state portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria emittente e per le quali quest’ultima non ha avuto la possibilità di fornire informazioni complementari ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro e, dall’altro lato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare uno standard più elevato di quello previsto dalla Carta e senza precisare con esattezza le norme alle quali essa fa riferimento, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di detenzione quali la predisposizione di un «piano preciso di esecuzione della pena», di «criteri precisi per stabilire un determinato regime di esecuzione» e di garanzie in materia di non discriminazione a causa di una «situazione particolarmente unica e delicata». 17. Nel frattempo, è stata accolta l’impugnazione proposta dalla procura maltese avverso il rifiuto di consegna, cosicché il procedimento è nuovamente pendente in primo grado e la persona condannata rimane in stato di detenzione. Secondo le informazioni più recenti, il giudice di prima istanza ha intanto disposto la consegna, avverso cui la persona condannata ha però proposto impugnazione. 18. [OSCURATO:PERSONA] de pe lângă [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie (Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia – Direzione nazionale anticorruzione, Romania), la persona condannata, la Romania, la Repubblica francese, la Repubblica di Malta e la Commissione europea hanno formulato osservazioni scritte. All’udienza tenutasi il 24 giugno 2024 sono intervenuti la persona condannata, la Romania, l’Irlanda e la Commissione. IV. Analisi giuridica 19. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale viene in essere come reazione alle decisioni del giudice francese e di quello maltese di non dare esecuzione al mandato d’arresto europeo controverso. Occorre anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e la sua urgenza (v., al riguardo, sub A). L’autorità di cosa giudicata della decisione francese dà luogo, nel merito, a interrogativi relativi ai suoi effetti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri (v., al riguardo, sub B) e alla necessità di un rinvio pregiudiziale per valutarne la compatibilità con il diritto dell’Unione (v., al riguardo, sub C). Il giudice del rinvio chiede, al contempo, se le censure del giudice francese riguardo al giuramento dei giudici rumeni che hanno emesso la sentenza di condanna possano giustificare un rifiuto della consegna (v., al riguardo, sub D). Inoltre, esso si interroga sulla rilevanza delle constatazioni effettuate da un servizio dell’[OSCURATO:PERSONA] (v., al riguardo, sub E) nonché se esso stesso possa partecipare direttamente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione (v, al riguardo, sub F) o se possa rivolgersi alla Commissione (v., al riguardo, sub G). Infine, la decisione maltese di rifiuto pone interrogativi relativi alla cooperazione tra l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione nonché allo standard applicabile in materia di diritti fondamentali (v., al riguardo, sub H). A. Ricevibilità e urgenza 20. A prima vista, si potrebbe dubitare che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia effettivamente rilevante ai fini della decisione, dunque ricevibile. Si può inoltre chiedersi se essa sia urgente ai sensi alle condizioni previste per il procedimento pregiudiziale d’urgenza. 21. Il giudice del rinvio rumeno ha emesso un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione è attualmente oggetto di esame a Malta. Pertanto, non è il giudice del rinvio, bensì un giudice maltese a decidere se la persona condannata resti in stato di detenzione in tale luogo e, eventualmente, per quanto tempo. Una decisione del giudice del rinvio in materia di detenzione è ipotizzabile solo in futuro, nel caso in cui la persona condannata sia consegnata da Malta alla Romania. 22. Si pone quindi, per quanto riguarda la rilevanza ai fini della decisione, la questione se il giudice del rinvio debba effettivamente adottare una decisione per la quale è necessaria una risposta della Corte alle questioni sollevate. 23. Tuttavia, la Corte ha già precisato che la garanzia dei diritti fondamentali della persona ricercata nell’ambito di un procedimento relativo a un mandato d’arresto europeo rientra, in primo luogo, nella responsabilità dello Stato membro emittente. Pertanto, dal momento che l’emissione di un siffatto mandato può avere quale conseguenza il suo possibile arresto, un’autorità giudiziaria emittente, al fine di assicurare la garanzia di tali diritti, deve disporre della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale per stabilire se può mantenere il mandato d’arresto europeo oppure deve ritirarlo o revocarlo ( 3 ). 24. L’autorità giudiziaria emittente, al fine di rispettare i principi di fiducia reciproca e di leale cooperazione, deve astenersi dal mantenere un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione dovrebbe essere rifiutata, in particolare per evitare una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta ( 4 ). 25. Tale è l’interrogativo che si pone nel presente procedimento: sulla base delle obiezioni con cui il giudice francese e il giudice maltese di primo grado hanno rifiutato di eseguire il mandato d’arresto europeo, il giudice del rinvio rumeno deve decidere se mantenere il mandato d’arresto e chiedere l’esecuzione di quest’ultimo al giudice maltese, ora competente, oppure se revocarlo o ritirarlo. Per statuire al riguardo, esso ha sottoposto alla Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale. La domanda è quindi, in linea di principio, rilevante ai fini della decisione. Esaminerò separatamente eventuali dubbi quanto alla rilevanza delle singole questioni ai fini della decisione. 26. Per quanto riguarda l’urgenza, è vero che, al momento, non è il giudice del rinvio rumeno a pronunciarsi sulla detenzione della persona condannata, poiché quest’ultima è detenuta a Malta. La stessa si trova tuttavia in stato di detenzione in forza del solo mandato d’arresto europeo, sul cui mantenimento il giudice del rinvio deve statuire in base alle risposte fornite alla domanda di pronuncia pregiudiziale. Fintantoché perdura la detenzione a Malta, la domanda è pertanto urgente e, correttamente, esaminata nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza. B. Effetti di un rifiuto definitivo di consegna in un altro Stato membro 27. Con la prima questione, il giudice del rinvio desidera sapere quale rilevanza abbia il rifiuto di consegna opposto dai giudici di uno Stato membro (nel caso di specie, la Francia) ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo in un altro Stato membro (nel caso di specie, Malta). Intesa in senso stretto, la questione in tale forma non è rilevante ai fini della decisione del giudice del rinvio, giacché esso non deve statuire direttamente sull’esecuzione del mandato d’arresto. Detta decisione spetta piuttosto ai giudici dell’altro Stato membro, vale a dire, nella presente causa, Malta. 28. Tuttavia, la Corte ha già risposto alle questioni sollevate da un giudice emittente riguardo alle competenze di un giudice dell’esecuzione in un altro Stato membro ( 5 ). L’approccio in parola si spiega con il fatto che il giudice del rinvio chiedeva se, sulla base delle decisioni del giudice dell’esecuzione, esso potesse mantenere o dovesse revocare i mandati d’arresto europei di cui si trattava ( 6 ). 29. La rilevanza della presente questione ai fini della decisione risulta ancora più evidente qualora la si riformuli chiedendo se lo stesso rifiuto definitivo di eseguire un mandato d’arresto europeo in uno Stato membro ne escluda l’esecuzione in tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri anche quando i motivi del rifiuto risultano incompatibili con il diritto dell’Unione. Se il rifiuto definitivo producesse tali effetti, il mandato d’arresto sarebbe inefficace e dovrebbe essere revocato dal giudice del rinvio. 30. È vero che, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste una grande importanza. Di conseguenza, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione ( 7 ). 31. In tal senso, le decisioni della Corte relative all’emissione di un nuovo mandato d’arresto europeo ( 8 ) possono essere intese nel senso che un rifiuto di consegna avente carattere definitivo, indipendentemente dalla sua compatibilità con il diritto dell’Unione, potrebbe ostare all’esecuzione del mandato d’arresto iniziale, almeno nello Stato membro in cui è stata emessa la decisione di rifiuto. 32. Tuttavia, la decisione quadro 2002/584 non prevede che il rifiuto definitivo di eseguire un mandato d’arresto europeo in uno Stato membro ne impedisca l’esecuzione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. In particolare, un siffatto rifiuto non può essere equiparato a una «sentenza definitiva», in base al principio del ne bis in idem , sancito all’articolo 3, punto 2, della decisione quadro, la quale osta a che l’azione penale sia esercitata, per gli stessi fatti, a carico di tale persona nello Stato emittente o che sia avviata in qualsiasi altro Stato ( 9 ). 33. Il contenuto normativo delle disposizioni relative al rifiuto di consegna di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 conferma che il rifiuto di consegna in uno Stato membro non deve ostacolare la consegna da parte di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 34. Gli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 consentono, ma non impongono, di rifiutare un mandato d’arresto europeo per diversi motivi. Qualora uno Stato membro rifiuti una consegna su tale base, la decisione di cui trattasi non può, per sua stessa natura, avere un effetto vincolante nei confronti dei giudici di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, poiché questi ultimi non sono tenuti, nell’esercizio di detta competenza, a procedere sulla falsariga di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 35. Per contro, sebbene l’articolo 3 della decisione quadro 2002/584 contenga motivi di non esecuzione obbligatoria, nondimeno almeno i motivi di cui all’articolo 3, punti 1 e 3, della stessa dipendono dalle norme di ciascuno Stato di esecuzione. Neppure siffatte decisioni possono avere effetto vincolante nei confronti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, poiché in tali [OSCURATO:PERSONA] sono vigenti altre norme. 36. La situazione è diversa nel caso di un rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584, in cui viene sancito il principio del ne bis in idem , conformemente all’articolo 50 della Carta, nell’ambito del mandato d’arresto europeo. Se in base a detta disposizione un giudice di uno Stato membro rifiuta correttamente la consegna per il motivo che i fatti sono già stati giudicati in un altro Stato membro, anche i giudici di altri [OSCURATO:PERSONA] membri devono rifiutare la consegna. 37. Lo stesso dovrebbe valere, mutatis mutandis , nel caso di un rifiuto basato sul rischio reale che a causa della consegna o a seguito della stessa siano lesi i diritti fondamentali dell’Unione che devono essere rispettati nell’applicazione della decisione quadro 2002/584 ( 10 ). La Corte ha riconosciuto che l’esistenza di un siffatto rischio può autorizzare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad astenersi, a titolo eccezionale, dal dare seguito a un mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ( 11 ). Farei addirittura un passo ulteriore: in un’ipotesi del genere, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può eseguire il mandato d’arresto, poiché, in caso contrario, essa accetterebbe la possibilità di una violazione dei diritti fondamentali ( 12 ). 38. In pratica, qualora sia correttamente accertata l’esistenza di un rischio reale di violazione di diritti fondamentali dell’Unione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di uno Stato membro, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro non può dare esecuzione al mandato d’arresto. Tuttavia, ciò si evince non dall’autorità di cosa giudicata insita nella constatazione della prima autorità giudiziaria dell’esecuzione, bensì dal rischio di violazione dei diritti fondamentali. 39. Depone in tal senso anche il fatto che la garanzia dei diritti fondamentali connessi a un mandato d’arresto europeo spetta in primo luogo allo Stato membro emittente ( 13 ). I giudici di tale Stato membro sono i più vicini al procedimento penale e al procedimento dell’esecuzione e si trovano quindi nella posizione migliore per valutare se i diritti fondamentali siano rispettati. Sarebbe con ciò in contraddizione il fatto che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione in un altro Stato membro potesse constatare in modo definitivo e vincolante per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che l’esecuzione del mandato d’arresto sia impedita dai diritti fondamentali. 40. Neppure i principi di fiducia e riconoscimento reciproci, menzionati nella domanda di pronuncia pregiudiziale, possono conferire a una decisione definitiva di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione un siffatto effetto vincolante in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Al contrario, essi ostano a detti effetti. Infatti, rifiutandosi di dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuta il riconoscimento che l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 prevede quale regola generale, a cui si può derogare solo in ipotesi eccezionali che devono essere oggetto di interpretazione restrittiva ( 14 ). In tal modo, essa afferma, allo stesso tempo, che non ha alcuna fiducia nel rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’autorità giudiziaria emittente. 41. Quando un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuta in via definitiva di eseguire un mandato d’arresto europeo, essa non può dunque vincolare le autorità giudiziarie di altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 15 ). 42. Tuttavia, i motivi su cui un’autorità giudiziaria dell’esecuzione fonda il suo rifiuto devono essere debitamente presi in considerazione in ogni ulteriore decisione relativa al mandato d’arresto, in particolare quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione teme una violazione di diritti fondamentali ( 16 ). Ciò costituisce non solo un’altra espressione del principio di fiducia reciproca, questa volta tra le autorità giudiziarie dell’ esecuzione , ma è anche una conseguenza necessaria del collegamento con i diritti fondamentali dell’Unione. 43. Tuttavia, come già dichiarato dalla Corte, ciò significa altresì che l’autorità giudiziaria emittente deve essere a conoscenza di dette preoccupazioni ed esaminare, alla luce di queste ultime, se essa possa mantenere o debba revocare il mandato d’arresto europeo ( 17 ). 44. Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che il rifiuto definitivo di eseguire un mandato d’arresto europeo in uno Stato membro non impedisce alle autorità giudiziarie di altri [OSCURATO:PERSONA] membri di eseguirlo. Tuttavia, l’autorità giudiziaria emittente e, se adite in relazione a tale mandato d’arresto, anche le altre autorità giudiziarie dell’esecuzione devono esaminare se il rifiuto di dare seguito allo stesso mandato d’arresto sia stato correttamente fondato su motivi che ne ostacolano l’esecuzione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. C. L’autorità giudiziaria emittente ha l’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale in caso di rifiuto di esecuzione avente carattere definitivo? 45. La quarta questione è strettamente connessa alla risposta fornita alla prima questione e alla verifica, eventualmente necessaria in base alla medesima, del punto se un’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia correttamente rifiutato di consegnare la persona ricercata. La questione in parola mira infatti a stabilire se l’autorità giudiziaria emittente sia legittimata a controllare essa stessa la compatibilità del rifiuto della consegna con il diritto dell’Unione o se sia tenuta a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale al riguardo. 46. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono sottoporre alla Corte questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione qualora la risposta a tali questioni sia necessaria per pronunciarsi su una controversia pendente. L’esistenza di dubbi rilevanti ai fini della decisione quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione del rifiuto di consegna opposto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione consente quindi, di norma, all’autorità giudiziaria emittente di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale. 47. Solo quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, tutti i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a sottoporre alla Corte questioni relative a dubbi sulla validità di disposizioni del diritto dell’Unione che siano rilevanti ai fini della decisione ( 18 ). 48. Nel caso di specie, non vi sono elementi che consentano di affermare che le decisioni del giudice del rinvio in materia di mandato d’arresto europeo non sono più impugnabili mediante ricorsi giurisdizionali di diritto interno ( 19 ). Non è neppure in discussione l’invalidità di disposizioni del diritto dell’Unione. 49. Ci si chiede piuttosto se il fatto che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato in via definitiva la consegna della persona ricercata dia luogo a un’ulteriore ipotesi di obbligo di rinvio pregiudiziale in capo ai giudici avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale. Secondo il giudice del rinvio, depone in tal senso la rilevanza dell’autorità di cosa giudicata. 50. Come già esposto, l’autorità di cosa giudicata riveste effettivamente, in forza dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, un’importanza particolare nel diritto dell’Unione ( 20 ). 51. Un obbligo di adire la Corte è tuttavia giustificato soltanto qualora, in caso contrario, sussistano rischi particolari per l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione e, pertanto, anche per la certezza del diritto ( 21 ). Si presume che siffatti rischi sussistano quando i giudici statuiscono in ultima istanza, poiché ciò consentirebbe di consolidare in tale Stato membro una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione ( 22 ). Anche divergenze fra i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri circa la validità di un atto dell’Unione potrebbero compromettere l’unità stessa dell’ordinamento giuridico di quest’ultima e ledere il principio fondamentale della certezza del diritto ( 23 ). 52. Quando un’autorità giudiziaria emittente avverso la cui decisione si può proporre un ricorso giurisdizionale contesta le constatazioni definitive dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro relativamente all’interpretazione del diritto dell’Unione, il diritto dell’Unione nella forma della decisione quadro 2002/584 non viene certo applicato in modo uniforme nell’Unione. Un’antinomia simile conflitto presenta tuttavia la stessa qualità di qualsiasi altro conflitto tra decisioni giudiziarie che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale. 53. L’autorità di cosa giudicata di una decisione con cui un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuta l’esecuzione non incide in alcun modo su detta conclusione. Infatti, anche altre decisioni divergenti pronunciate da giudici di grado inferiore possono diventare definitive se non vengono impugnate. Peraltro, è già stato constatato che una decisione definitiva emessa da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di uno Stato membro non vincola le autorità giudiziarie di altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 24 ). 54. Ne consegue che l’autorità giudiziaria emittente è legittimata a controllare se il rifiuto definitivo di consegna da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia compatibile con il diritto dell’Unione senza adire la Corte qualora avverso la sua decisione possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno. D. Importanza del giuramento 55. Con la seconda questione, il giudice del rinvio intende chiarire se irregolarità nella prestazione del giuramento dei giudici che hanno pronunciato una condanna penale consentano a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di tale condanna, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. 56. Come ho già affermato, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto se sussiste un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali ( 25 ). 57. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve perciò valutare, nell’ambito di un esame in due fasi, l’effettività di un siffatto rischio ( 26 ). A tal fine, essa deve, nell’ambito di una prima fase, determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, dei diritti fondamentali a causa di carenze sistemiche o generalizzate ( 27 ). Nell’ambito di una seconda fase, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se l’interessato corra un rischio concreto di violazione di detti diritti fondamentali ( 28 ). 58. Nel procedimento principale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, il giudice francese, ha rifiutato la consegna perché dalle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria rumena emittente risultava che la prova della prestazione del giuramento dei giudici in Romania non era assicurata in ogni caso. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha motivato il rischio concreto di una violazione dei diritti fondamentali sostenendo che, per uno dei tre giudici coinvolti nella pronuncia della condanna pertinente, non poteva essere dimostrata la prestazione del giuramento. Un’altra giudice aveva prestato giuramento solo come pubblico ministero. Il giudice francese ne ha apparentemente dedotto il rischio che la persona condannata scontasse una pena che non era stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. 59. Le circostanze indicate comportano effettivamente un rischio reale di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta? 1. Requisiti di cui all’articolo 47, secondo comma, della Carta 60. Le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, sancite dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo ( 29 ). 61. Poiché l’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la CEDU»), il suo significato e la sua portata sono, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, secondo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 30 ). 62. Il riferimento alla legge nell’articolo 47, secondo comma, della Carta e all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa ( 31 ). La verifica del rispetto di dette garanzie è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio ( 32 ). 63. Tuttavia, non qualsiasi errore è idoneo a minare detta fiducia suscitando un dubbio legittimo in merito alla qualità di «organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, di una formazione giudicante ( 33 ). Ciò che rileva è piuttosto la natura e la gravità dell’irregolarità e la questione se vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario ( 34 ). 64. Anche la Corte EDU controlla la nomina dei giudici applicando l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Tuttavia, in linea generale, essa denuncia soltanto violazioni manifeste delle norme nazionali applicabili in materia di nomina ( 35 ). Solo quando l’applicazione delle norme vigenti conduca a risultati incompatibili con l’oggetto («object») o lo scopo («purpose») dei diritti umani interessati, la Corte EDU ritiene necessario un esame ulteriore ( 36 ). In entrambi i casi, una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nell’ambito della nomina di un giudice presuppone, di norma, una violazione grave delle norme applicabili, in particolare attraverso un’influenza non prevista ( 37 ). A tal riguardo, un controllo della procedura di nomina da parte dei giudici nazionali riveste un’importanza particolare, nella misura in cui, in ogni caso, essi garantiscono effettivamente il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 38 ). 65. La giurisprudenza pertinente della Corte e della Corte EDU riguarda violazioni normative che incidono sull’indipendenza e sull’imparzialità dei giudici rispetto ad altri rami del potere pubblico. A prima vista, ciò sembra piuttosto improbabile per quanto riguarda le irregolarità relative al giuramento. 66. Tuttavia, il giuramento non è una mera formalità, bensì soprattutto una riaffermazione dei doveri particolarmente importanti connessi alla funzione svolta. Pertanto, i giudici rumeni giurano di rispettare la costituzione e le leggi del paese, di difendere i diritti fondamentali e le libertà della persona e di adempiere ai loro doveri con onore, coscienza e senza pregiudizi ( 39 ). Irregolarità che possono far sorgere dubbi legittimi quanto all’esercizio in conformità alla legge delle funzioni da parte dei giudici non sono irrilevanti ai fini dell’equo processo. 67. In particolare, il rifiuto di prestare un giuramento obbligatorio in base al diritto nazionale può costituire una violazione sufficientemente grave delle norme che regolano la composizione di un organo giurisdizionale, tale da suscitare dubbi legittimi sul fatto che il giudice soddisfi i requisiti di cui all’articolo 47, secondo comma, della Carta o all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Un siffatto rifiuto può difatti indicare che l’interessato non è disposto ad adempiere i doveri connessi alla sua funzione ( 40 ). In tal caso, lo stesso dovrebbe essere escluso dall’esercizio della funzione di giudice. 68. È tuttavia dubbio che le contestazioni di cui trattasi rivelino irregolarità sufficientemente gravi, in particolare quando sono valutate alla luce dell’esame in due fasi, che costituisce il presupposto per rifiutare la consegna ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. 69. Ciò vale sia nel caso del verbale del giuramento di uno dei giudici, che non è più rintracciabile, sia nel caso della giudice che ha prestato giuramento solo come pubblico ministero. 2. Verbale mancante 70. Il giudice francese identifica come carenza sistemica o generalizzata, che deve essere accertata nella prima fase dell’esame, la circostanza per cui i verbali del giuramento che i giudici rumeni avevano prestato prima del mese di aprile 2014 siano stati conservati non nel loro fascicolo personale, bensì unicamente presso l’organo giurisdizionale in cui essi avevano prestato giuramento. 71. È vero che detta prassi si è effettivamente rivelata problematica nel caso di specie, poiché uno dei tre giudici che hanno emesso la pena privativa della libertà della persona condannata, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, aveva prestato giuramento 26 anni prima, ma il verbale in discussione non era più rintracciabile. 72. Tuttavia, è già dubbio se si debba considerare che la precedente normativa rumena configura una carenza, per non parlare del fatto se essa mostri un rischio sistemico o generalizzato di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. Difatti, essa non riguarda, in effetti, la prestazione del giuramento in quanto tale, ma unicamente la prova dello stesso. 73. La questione della prova della prestazione del giuramento non è disciplinata né dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, né dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, né da altre disposizioni del diritto dell’Unione. Essa rientra quindi, in linea di principio, nell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 41 ). Quest’ultima è certamente limitata dai principi di equivalenza e di effettività, tuttavia non risulta che detti principi siano violati dalla normativa rumena. 74. Sebbene si possano immaginare misure più efficaci per garantire la prova della prestazione del giuramento, il principio di effettività non impone la normativa più efficace, ma vieta soltanto che l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, nella fattispecie il diritto a un giudice costituito per legge, non sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile ( 42 ). 75. Come sostiene la Romania, il verbale della prestazione del giuramento non è però l’unico mezzo per provare l’avvenuto giuramento in presenza di dubbi. Occorre dunque, di norma, già presumere che un giudice che esercita le sue funzioni abbia anche prestato giuramento, laddove esso sia previsto ( 43 ). Infatti, è da presumere che l’amministrazione giudiziaria e il giudice stesso, prima che quest’ultimo iniziasse ad esercitare le sue funzioni, fossero certi che il giudice aveva prestato giuramento. Il superamento di tale presunzione presuppone l’esistenza di dubbi fondati. A tal fine, non può essere sufficiente che il verbale della prestazione del giuramento non sia più rintracciabile. 76. In assenza di norme specifiche del diritto dell’Unione riguardo alla prova della prestazione del giuramento, non spetta quindi né alla Corte né ai giudici di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di esecuzione di mandati d’arresto europei, considerare la prassi rumena precedente come una carenza sistemica o generalizzata. 77. Di conseguenza, non è neppure possibile stabilire, in relazione al giudice di cui si tratta, che sia stato violato il diritto della persona condannata a che la sua causa sia esaminata da un giudice costituito per legge ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. 3. Giuramento come pubblico ministero 78. Per quanto riguarda la giudice che ha prestato giuramento come pubblico ministero, la prassi rumena, qualificata dal giudice francese come carenza sistemica o generalizzata non ha avuto alcuna incidenza nel suo caso, poiché è stato trovato il verbale relativo alla prestazione del giuramento da parte sua. 79. Il giudice francese lamenta piuttosto il fatto che la stessa abbia prestato giuramento non come giudice ma come pubblico ministero. 80. Anche se ciò rispecchiasse una prassi rumena generale, non costituirebbe una carenza sistemica o generalizzata dal punto di vista del diritto dell’Unione. Infatti, la questione se e a quali condizioni debba essere prestato un giuramento rientra parimenti nell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 81. A quanto risulta, il giuramento dei pubblici ministeri corrisponde peraltro, secondo le norme rumene applicabili, al giuramento dei giudici ( 44 ). Inoltre, l’ordinamento rumeno prevede e prevedeva che, nel caso in cui mutino le loro funzioni, giudici e pubblici ministeri non siano tenuti a prestare un nuovo giuramento ( 45 ). Ciò potrebbe comprendere tanto il passaggio tra diversi organi giurisdizionali o collegi giudicanti quanto il passaggio dalla funzione di pubblico ministero a quella di giudice (e viceversa), poiché lo status dei giudici e dei pubblici ministeri è stato disciplinato dalle stesse leggi almeno a partire dal 1992. In ogni caso, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, un giudice rumeno ha già respinto, nel procedimento principale, un ricorso giurisdizionale per la mancanza di un nuovo giuramento della giudice interessata nel caso di specie ( 46 ). Di conseguenza, si deve ritenere che in forza del diritto rumeno tale prassi non costituisca in ogni caso una grave irregolarità. 82. Pertanto, neppure la prestazione del giuramento da parte della seconda giudice di cui si tratta non dà origine al rischio che la persona condannata debba scontare una pena che non è stata pronunciata da un giudice costituito per legge, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. 4. Conclusione intermedia 83. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta non consentono quindi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di una persona condannata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta in Romania per il solo motivo che non è rintracciabile il verbale relativo alla prestazione del giuramento di un giudice coinvolto nella pronuncia della condanna e che un’altra giudice coinvolta ha prestato giuramento come pubblico ministero. E. Decisione della CCF 84. Con la terza questione, il giudice del rinvio si interroga sull’importanza di una decisione della CCF, insediata presso l’[OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dedotto l’esistenza di serie preoccupazioni riguardo a elementi politici nel generale contesto del perseguimento della persona condannata e del rispetto dei diritti umani nell’ambito del procedimento penale. 85. La decisione quadro 2002/584 non contiene alcun riferimento esplicito a siffatte decisioni. Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che elementi che indicano la presenza di carenze sistemiche o generalizzate possono risultare, in particolare, da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite ( 47 ). 86. Sebbene detta decisione non provenga da una di tali organizzazioni, l’[OSCURATO:PERSONA] ha una qualità simile quale fonte di informazioni. 87. All’interno dell’organizzazione in parola sono rappresentati 196 [OSCURATO:PERSONA]. Pur non essendo stata istituita da un trattato internazionale formale, essa possiede uno statuto adottato dall’assemblea dei suoi membri, ossia i rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] partecipanti, e nella versione in lingua inglese essa è addirittura designata quale «Constitution» (costituzione). 88. L’Unione e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno già una cooperazione approfondita e di lunga data, come indica la Commissione in una raccomandazione relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione con l’[OSCURATO:PERSONA], che qualifica l’[OSCURATO:PERSONA] come partner fondamentale dell’Unione ( 48 ). Il Consiglio ha quindi autorizzato la Commissione ad aprire negoziati per un accordo di cooperazione ( 49 ). Anche le Nazioni Unite cooperano con l’[OSCURATO:PERSONA] ( 50 ). 89. Ai sensi dell’articolo 5, sesto trattino, dello statuto dell’[OSCURATO:PERSONA], la CCF è parte integrante dell’organizzazione. L’articolo 36, paragrafo 3 prevede che la CCF tratti le richieste relative alle informazioni contenute negli archivi dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ciò significa, in pratica, secondo lo statuto della CCF, che essa deve trattare le richieste delle persone ricercate come un’istanza indipendente di tutela giurisdizionale, garantendo in particolare il rispetto dei diritti umani. 90. La CCF può quindi, come nella presente causa, adottare una decisione nei confronti di una persona ricercata per lo stesso motivo tramite l’[OSCURATO:PERSONA] e mediante un mandato d’arresto europeo. A differenza dei testi di cui la Corte si è finora occupata, una siffatta decisione presenta quindi un interesse non solo al fine di constatare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente ( 51 ), ma anche al fine di determinare se la persona ricercata debba temere una violazione concreta dei suoi diritti umani. 91. Tuttavia, né dalla decisione quadro 2002/584, né da altre disposizioni del diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali dell’Unione, né dalle norme dell’[OSCURATO:PERSONA] si evince che una decisione della CCF sarebbe vincolante per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione o emittente. Al contrario, tali autorità giudiziarie devono verificare esse stesse se dalle informazioni contenute in una decisione risulti che occorre rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. 92. Di norma, la decisione della CCF non consente ancora, di per sé, a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata. L’obbligo di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE ( 52 ) impone, quanto meno, di dare all’autorità giudiziaria emittente l’occasione di pronunciarsi sulla decisione della CCF ( 53 ). 93. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta devono quindi essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi che indichino un rischio reale di violazione di diritti fondamentali dell’Unione europea della persona ricercata a causa dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, derivanti da una decisione della Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA] (Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA]), l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione devono verificare se detto mandato d’arresto possa ancora essere eseguito. F. Partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione 94. Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se, in qualità di autorità giudiziaria emittente, esso possa, sulla base della decisione quadro 2002/584, dei principi di riconoscimento reciproco, di fiducia reciproca e di leale cooperazione nonché di tutela giurisdizionale effettiva, partecipare direttamente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione e, in particolare, compiere atti processuali nell’ambito dello stesso. 95. Detta questione riflette l’insoddisfazione del giudice del rinvio per quanto riguarda la cooperazione con il giudice francese e, in particolare, la circostanza che la decisione di rifiuto del giudice francese sia divenuta definitiva poiché il procuratore francese, pur avendo proposto un ricorso giurisdizionale, non lo ha motivato entro i termini stabiliti. Tuttavia, il giudice del rinvio non può più incidere su tale aspetto, neppure sulla base di una risposta alla questione di cui si tratta. Essa non è quindi rilevante ai fini della decisione per quanto riguarda il rifiuto francese di esecuzione. 96. In relazione ad altri procedimenti di esecuzione, segnatamente quello a Malta, una risposta della Corte può per contro essere del tutto rilevante ai fini della decisione, giacché il giudice del rinvio potrebbe ancora garantire eventuali diritti di partecipazione accertati dalla Corte. Occorre pertanto rispondere alla questione di cui si tratta. 97. Il giudice del rinvio afferma correttamente che la decisione quadro 2002/584 non esclude una siffatta partecipazione al procedimento. Tuttavia, nemmeno la impone, limitandosi a stabilire il riconoscimento reciproco dei mandati d’arresto europei e, pertanto, la fiducia reciproca nei procedimenti penali che sono all’origine di detti mandati d’arresto. Quali strumenti utili a una leale cooperazione, la medesima prevede, in particolare all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, richieste e comunicazioni di informazioni. 98. La possibilità di una più ampia partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente nel procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione rientra quindi nell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 99. Suddetta possibilità è limitata soprattutto dal principio di effettività che il giudice del rinvio prende in considerazione facendo riferimento alla tutela giurisdizionale effettiva. È vero che si potrebbe dubitare dell’esistenza effettiva di un diritto conferito dall’ordinamento dell’Unione, il cui esercizio dovrebbe rendere necessaria la partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Tuttavia, sussiste quantomeno l’ obbligo , enunciato in base al diritto dell’Unione all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, di dare esecuzione al mandato d’arresto europeo. Una partecipazione diretta dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento potrebbe contribuire all’attuazione di tale obbligo, almeno se fosse possibile superare le difficoltà pratiche a ciò connesse. 100. Analogamente alla prova della prestazione del giuramento ( 54 ), il principio di effettività non richiede neppure, per l’attuazione di un obbligo, che siano adottate norme procedurali che favoriscano in modo particolarmente efficace tale attuazione, ma vieta unicamente le norme che ne rendono l’attuazione praticamente impossibile o eccessivamente difficile. 101. Quanto meno, il legislatore dell’Unione ha manifestamente ritenuto, per quanto riguarda le disposizioni della decisione quadro 2002/584 relative alla cooperazione tra autorità giudiziarie, che esse siano sufficienti ad assicurare l’effettiva esecuzione dei mandati d’arresto europei. Se così non fosse, esso avrebbe stabilito norme più ampie. 102. Detta supposizione del legislatore dell’Unione è legittima, poiché, nell’attuazione della decisione quadro, le autorità giudiziarie coinvolte devono, in ogni caso, soddisfare l’obbligo di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE ( 55 ). Esse devono quindi fare il possibile per assistersi reciprocamente e offrire adeguate possibilità di scambio delle informazioni necessarie. Occorre quindi escludere che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo senza diritti di partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile. 103. La decisione quadro 2002/584 e il principio del riconoscimento reciproco previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE non danno quindi origine ad alcun diritto di partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, al di là di quanto disposto dall’articolo 8 e dall’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro. G. Coinvolgimento della Commissione 104. La sesta questione mira a stabilire se il giudice del rinvio, in qualità di autorità giudiziaria emittente, possa adire la Commissione qualora ritenga che il rifiuto di consegna opposto da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione pregiudichi gravemente i principi della fiducia reciproca e di leale cooperazione. La questione di cui si tratta si fonda parimenti sull’insoddisfazione del giudice del rinvio rispetto allo svolgimento del procedimento in Francia. Nondimeno, contrariamente alla quinta questione, essa non è rilevante ai fini di una decisione giudiziaria ed è pertanto irricevibile. 105. Infatti, se il giudice del rinvio possa contestare dinanzi alla Commissione il comportamento di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, non è un aspetto sul quale detto giudice si pronunci nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso. Il giudice del rinvio non sostiene neppure in alcun modo che la Commissione svolga direttamente un ruolo nel procedimento volto all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. 106. La questione ha piuttosto ad oggetto il controllo dell’applicazione della decisione quadro da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, TUE. Neppure detto controllo giustifica però il coinvolgimento della Commissione nel procedimento di esecuzione. È vero che lo strumento di controllo più importante della Commissione, ossia il procedimento per inadempimento ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE, può portare a constatare che uno Stato membro, attraverso i suoi organi giurisdizionali, ha violato il diritto dell’Unione nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Infatti, al più tardi dalla fine del periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, si deve ritenere che la Commissione sia legittimata ad avviare un procedimento per inadempimento anche in caso di violazione di una decisione quadro, tanto più che essa ha già ottenuto sentenze in tal senso ( 56 ). Tuttavia, una constatazione del genere non ha effetti costitutivi diretti sullo stesso procedimento di esecuzione. 107. Non occorre quindi rispondere a tale questione. H. Rifiuto di consegna da parte di Malta 108. La settima questione verte sul rifiuto di consegna della persona condannata da parte di un giudice maltese a causa dei dubbi relativi alle condizioni di detenzione in Romania. 109. Secondo una giurisprudenza costante, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve infatti rinviare la consegna qualora la persona ricercata corra, nello Stato membro emittente, a causa delle condizioni di detenzione prevedibili, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta ( 57 ). 110. Il giudice del rinvio intende accertare se, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e all’articolo 4 della Carta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa fondare un rifiuto su informazioni riguardo alle quali l’autorità giudiziaria emittente non ha potuto pronunciarsi previamente (v., al riguardo, sub 1) e se il rifiuto possa essere fondato su standard di tutela più elevati di quelli previsti dalla Carta (v., al riguardo, sub 2). 1. Cooperazione giudiziaria 111. Con la prima parte della settima questione, il giudice del rinvio contesta due constatazioni del giudice maltese rispetto alle quali esso non ha chiesto ulteriori informazioni. Al contrario, il giudice maltese si è basato su proprie ricerche effettuate su Internet e ha ritenuto insufficiente la posizione del giudice rumeno riguardo alla garanzia, fornita dall’amministrazione penitenziaria rumena, che l’interessato non avrebbe subito trattamenti inumani o degradanti. 112. Le ricerche su Internet sono, in linea di principio, idonee a fornire indizi di carenze sistemiche o generalizzate negli [OSCURATO:PERSONA] membri. I già menzionati documenti delle organizzazioni internazionali ( 58 ) possono spesso essere reperiti in modo relativamente agevole su Internet. 113. Tuttavia, la Corte ha già correttamente sottolineato che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, salvo violare il principio di leale cooperazione, procedere a constatazioni basate necessariamente su un’analisi del diritto dello Stato membro emittente senza aver previamente chiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni supplementari riguardanti tali norme ( 59 ). In caso contrario, vi è motivo di temere malintesi ed errori quanto al contenuto o all’applicabilità delle disposizioni reperite. Lo stesso deve valere per quanto riguarda i dati reali sull’applicazione del diritto nazionale. 114. Pertanto, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può utilizzare i risultati delle proprie ricerche o anche gli argomenti addotti dalla persona ricercata solo dopo aver dato all’autorità giudiziaria emittente la possibilità di prendere posizione. Nell’interesse di una decisione accelerata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può fissare a tal fine termini brevi. 115. La questione relativa alla garanzia ( 60 ) si basa sulla giurisprudenza della Corte. Secondo quest’ultima, la garanzia fornita dalle autorità competenti dello Stato membro emittente circa il fatto che la persona interessata non sarà sottoposta ad un trattamento inumano o degradante a causa delle sue concrete e precise condizioni di detenzione a prescindere dall’istituto penitenziario in cui sarà incarcerata nello Stato membro emittente è un elemento che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può ignorare ( 61 ). L’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tenuto conto, in particolare, della fiducia reciproca che deve sussistere tra le autorità giudiziarie degli [OSCURATO:PERSONA] membri e sulla quale si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo, deve fidarsi della prima, perlomeno qualora essa sia stata apportata o, quanto meno, approvata dall’autorità giudiziaria emittente e in assenza di qualsivoglia elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all’interno di un determinato istituto penitenziario siano contrarie all’articolo 4 della Carta ( 62 ). Per contro, essa deve procedere a una valutazione globale dell’affidabilità delle garanzie fornite da altre autorità ( 63 ). 116. Secondo il giudice del rinvio, con la comunicazione inviata al giudice maltese esso intendeva esprimere la propria approvazione della garanzia ai sensi di tale giurisprudenza. Nella comunicazione, lo stesso avrebbe pertanto fatto esplicito riferimento al passaggio decisivo di una delle sentenze pertinenti ( 64 ). 117. Già a causa di detto riferimento, sorprende che il giudice maltese abbia supposto, senza porre ulteriori questioni, che l’autorità giudiziaria emittente non avesse approvato la garanzia. 118. Tuttavia, è probabile che il giudice maltese sia stato altresì vittima di un problema di traduzione. Esso ha fondato la constatazione della mancata approvazione della garanzia da parte dell’autorità giudiziaria emittente sul fatto che il giudice rumeno aveva espresso la sua posizione, nella traduzione inglese della sua comunicazione, mediante il verbo «to approve» anziché il verbo «to endorse». In effetti, la versione in lingua inglese delle sentenze pertinenti della Corte utilizza il verbo «to endorse» ( 65 ). Tuttavia, la versione in lingua francese deliberata dalla Corte utilizza il verbo «approuver» e la traduzione in lingua rumena il verbo «a aproba». Se, nella sua dichiarazione, il giudice rumeno ha seguito la traduzione rumena della giurisprudenza e utilizzato il verbo «a aproba», è ovvio che, nella traduzione inglese della dichiarazione, è stato utilizzato il verbo «to approve» intendendosi con detto termine nient’altro che l’approvazione ai sensi della giurisprudenza della Corte. 119. I problemi di traduzione possono influire effettivamente spesso sull’interpretazione e sull’applicazione della giurisprudenza della Corte. Sul piano formale, solo la versione di una sentenza nella lingua processuale fa fede; per entrambe le sentenze rilevanti nel caso di specie ( 66 ), si tratta della versione tedesca. Tuttavia, né quest’ultima versione né le versioni in lingua inglese, maltese o rumena sono state oggetto di discussioni o verifiche congiunte da parte dei giudici della Corte. Solo la versione francese è quindi realmente affidabile, poiché la Corte ha deliberato e redatto la sentenza in tale lingua. 120. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria nell’ambito del mandato d’arresto europeo, occorre aggiungere che la dichiarazione di un’autorità deve essere spesso tradotta prima di poter essere utilizzata dall’altra autorità giudiziaria. In tal modo possono verificarsi errori ulteriori. 121. Di conseguenza, le autorità giudiziarie coinvolte non devono essere eccessivamente rigorose quanto all’uso di determinati termini. Al contrario, in caso di dubbio quanto al significato di affermazioni rilevanti ai fini della decisione esse devono chiedere chiarimenti, in base al principio di leale cooperazione. 2. Standard applicabili in materia di diritti fondamentali 122. Per quanto riguarda gli standard più elevati in materia di diritti fondamentali, enunciati nella seconda parte della settima questione, la Corte ha già più volte affermato che agli [OSCURATO:PERSONA] membri risulta preclusa la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione ( 67 ). 123. In particolare, la Corte ha stabilito che, se certo è lecito per gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere, per il loro sistema penitenziario, standard minimi, in termini di condizioni di detenzione, più elevati di quelli risultanti dall’articolo 4 della Carta e dall’articolo 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nondimeno, uno Stato membro può, in quanto Stato membro di esecuzione, subordinare la consegna, allo Stato membro emittente, della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo unicamente al rispetto di questi ultimi standard, e non al rispetto di quelli risultanti dal proprio diritto nazionale. Infatti, la soluzione contraria, rimettendo in discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definiti dal diritto dell’Unione, finirebbe per pregiudicare i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che la decisione quadro 2002/584 mira a sostenere e, dunque, per compromettere l’effettività di tale decisione quadro ( 68 ). 124. Per completezza, occorre osservare che, al fine di evitare una violazione dell’articolo 4 della Carta a causa della detenzione, devono essere prese in considerazione le caratteristiche specifiche della persona condannata che il giudice maltese ha evidenziato, come la sua età. Infatti, detto rischio deve essere valutato tenendo conto dell’insieme dei dati della causa, in particolare della durata dello stato di cui trattasi e dei suoi effetti fisici o psichici nonché, in certi casi, del sesso, dell’età e dello stato di salute della persona ( 69 ). Tuttavia, è incompatibile con gli obiettivi e la funzione del procedimento di esecuzione, che deve essere trattato con la massima urgenza conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il fatto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione esiga che, prima della consegna, vi sia la certezza di tale esame per tutto il periodo di detenzione ( 70 ). Salvo che elementi concreti indichino che viene violato il diritto fondamentale di cui all’articolo 4 della Carta della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, al contrario, fidarsi delle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente. 3. Conclusione intermedia 125. Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta, relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo sulla base di informazioni relative alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente sulle quali l’autorità giudiziaria emittente non ha potuto esprimersi e, qualora vi siano dubbi riguardo alla portata delle dichiarazioni di detta autorità, deve chiedere chiarimenti a quest’ultima. Inoltre, in materia di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare uno standard più elevato di quello risultante dal diritto dell’Unione e, in particolare, dalla Carta. V. Conclusione 126. Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale della Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania) come segue: 1. Il rifiuto definitivo di eseguire un mandato d’arresto europeo in conformità alla decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, non impedisce alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di altri [OSCURATO:PERSONA] membri di eseguirlo. Tuttavia, l’autorità giudiziaria emittente e, se adite in relazione a tale mandato d’arresto, anche le altre autorità giudiziarie dell’esecuzione devono esaminare se il rifiuto di dare seguito allo stesso mandato d’arresto sia stato correttamente fondato su motivi che ne ostacolano l’esecuzione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 2. L’autorità giudiziaria emittente è legittimata a controllare se il rifiuto definitivo di consegna opposto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia compatibile con il diritto dell’Unione senza adire la Corte qualora avverso la sua decisione possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno. 3. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di una persona condannata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta in Romania per il solo motivo che non è rintracciabile il verbale relativo alla prestazione del giuramento di un giudice coinvolto nella pronuncia della condanna e che un’altra giudice coinvolta ha prestato giuramento come pubblico ministero. 4. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi che indichino un rischio reale di violazione di diritti fondamentali dell’Unione europea della persona ricercata a causa dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, derivanti da una decisione della Commission for the Control of [OSCURATO:PERSONA] (Commissione per il controllo dei fascicoli dell’[OSCURATO:PERSONA]), l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione devono verificare se detto mandato d’arresto possa ancora essere eseguito. 5. La decisione quadro 2002/584 e il principio del riconoscimento reciproco previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE non danno origine ad alcun diritto di partecipazione dell’autorità giudiziaria emittente al procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, al di là di quanto disposto dall’articolo 8 e dall’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro. 6. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta, relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo sulla base di informazioni relative alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente sulle quali l’autorità giudiziaria emittente non ha potuto esprimersi e, qualora vi siano dubbi riguardo alla portata delle dichiarazioni di detta autorità, deve chiedere chiarimenti a quest’ultima. Inoltre, in materia di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare uno standard più elevato di quello risultante dal diritto dell’Unione e, in particolare, dalla Carta. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ). ( 3 ) Sentenze del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) ( C‑268/17 , EU:C:2018:602 , punti 28 e 29 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 54 ). Sul rinvio pregiudiziale prima della prima emissione di un mandato d’arresto, sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia) ( C‑203/20 , EU:C:2021:1016 , punti da 47 a 49 ). ( 4 ) Sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 55 ). ( 5 ) Sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , dispositivo 1, 2, 3 e 5). ( 6 ) Sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 52 e 53 ). ( 7 ) V., ad esempio, sentenza del 6 luglio 2023, Minister for Justice and Equality (Richiesta di assenso – Effetti del mandato d’arresto europeo iniziale) ( C‑142/22 , EU:C:2023:544 , punto 35 ). ( 8 ) Sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 52 , 141 , 143 e 146 ), e del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 36 ). ( 9 ) V. sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punti 51 e 52 ). ( 10 ) In tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 84 ), e del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un paese terzo) ( C‑700/21 , EU:C:2023:444 , punto 40 ). ( 11 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) ( C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , punto 59 ); del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 72 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 43 ). ( 12 ) V. sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 88 ); del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punti 50 e 51 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 97 e 98 ). ( 13 ) Sentenze del 23 gennaio 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punto 50 ); del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 54 , 96 e 115 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 43 ). ( 14 ) Sentenze del 29 giugno 2017, Popławski ( C‑579/15 , EU:C:2017:503 , punto 19 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 68 ). ( 15 ) In tal senso, per quanto riguarda l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ( GU 2006, L 292, pag. 2 ), sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punti 52 , 55 e 61 ). ( 16 ) V. sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 55 ). ( 17 ) Sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 55 e 57 , nonché, in tal senso, punti 142 e 143), e del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punti 39 e 40 , sull’accordo con Islanda e Norvegia). ( 18 ) Sentenza del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost ( 314/85 , EU:C:1987:452 , punto 15 ). ( 19 ) In tal caso, un obbligo di adire la Corte dovrebbe essere valutato secondo i criteri della sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 ). ( 20 ) V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 21 ) V. sentenza del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost ( 314/85 , EU:C:1987:452 , punto 15 ). ( 22 ) Sentenze del 24 maggio 1977, Hoffmann‑Laroche ( 107/76 , EU:C:1977:89 , punto 5 ), e del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta) ( C‑416/17 , EU:C:2018:811 , punto 109 ). ( 23 ) Sentenze del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost ( 314/85 , EU:C:1987:452 , punto 15 ); del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA ( C‑344/04 , EU:C:2006:10 , punto 27 ), e del 28 marzo 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 , punto 80 ). ( 24 ) V. paragrafi da 38 a 41 delle presenti conclusioni. ( 25 ) V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 26 ) Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) ( C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU , EU:C:2020:1033 , punto 53 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 46 ). ( 27 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 89 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 47 ). ( 28 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 94 ), e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 48 ). ( 29 ) Sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/ UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 ); del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione ( C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 57 ), e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:44 , punto 71 ). ( 30 ) Sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione ( C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 72 ), e del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 116 ). ( 31 ) Sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina] ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 129 ), e del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 121 ). ( 32 ) Sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/ UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 ); del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione ( C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 57 ), e dell’8 maggio 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Associazioni di magistrati) ( C‑53/23 , EU:C:2024:388 , punto 55 ). ( 33 ) Sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione ( C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 75 ), e del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 123 ). ( 34 ) Sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 122 ). ( 35 ) Sentenza della Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 244). ( 36 ) Sentenza della Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 245). ( 37 ) Sentenza della Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 246 e 247). ( 38 ) Sentenza della Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ da 248 a 252). ( 39 ) Articolo 80, paragrafo 1, della legge n. 303 del 2022, già articolo 34, paragrafo 1, della legge n. 303 del 2004, e articolo 48, paragrafo 1, della legge n. 92 del 1992. ( 40 ) V., a tal riguardo, sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) del 22 aprile 2021 nella causa 125/A, menzionata nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che è stata pronunciata nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto la prestazione del giuramento da parte della giudice, la quale ha giurato come pubblico ministero. ( 41 ) V. sentenze del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑86/19 , EU:C:2020:538 , punto 38 ), e del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. ( C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18 , EU:C:2020:791 , punti da 222 a 225 ). ( 42 ) Sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral ( 33/76 , EU:C:1976:188 , punto 5 ); del 15 aprile 2008, Impact ( C‑268/06 , EU:C:2008:223 , punti 44 e 46 ), e del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑752/18 , EU:C:2019:1114 , punto 33 ). ( 43 ) In tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 69 ). ( 44 ) V. riferimenti contenuti nella nota 39. ( 45 ) Articolo 80, paragrafo 5, della legge n. 303 del 2022, già articolo 34, paragrafo 5, della legge n. 303 del 2004, e articolo 49, della legge n. 92 del 1992. ( 46 ) V. sentenza indicata nella nota 40. ( 47 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 89 ); del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 52 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 124 ). ( 48 ) Raccomandazione del 14 aprile 2021 di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-[OSCURATO:PERSONA]) [COM (2021) 177 final, pag. 1]. ( 49 ) Decisioni (UE) 2021/1312 e 2021/1313 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che autorizzano l’avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2021, L 287, pagg. 2 e 6 ). ( 50 ) V. la risoluzione 51/1 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 ottobre 1996, l’accordo di cooperazione tra le Nazioni Unite e l’[OSCURATO:PERSONA] del 1997, UNTS 1996, n. 1200 (pag. 391) e la risoluzione 1699 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell’8 agosto 2006. ( 51 ) V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 123 ). ( 52 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punti da 108 a 110 ); del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punti 48 e 49 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 131 e 132 ). ( 53 ) V., al riguardo, anche paragrafi 111 e segg. delle presenti conclusioni. ( 54 ) V. paragrafo 74 delle presenti conclusioni. ( 55 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punti da 108 a 110 ); del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punti 48 e 49 ), e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punti 131 e 132 ). ( 56 ) Sentenze del 24 marzo 2022, Commissione/Irlanda (Attuazione della decisione quadro 2008/909) ( C‑125/21 , EU:C:2022:213 ), e Commissione/Irlanda (Attuazione della decisione quadro 2009/829) ( C‑126/21 , EU:C:2022:214 ). ( 57 ) Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , in particolare punto 98 ), e del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punto 65 ). ( 58 ) V. paragrafo 85 delle presenti conclusioni. ( 59 ) Sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 134 ). ( 60 ) V. paragrafo 111 delle presenti conclusioni. ( 61 ) Sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punto 111 ). ( 62 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punto 112 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 68 ). ( 63 ) Sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punto 114 ). ( 64 ) La pronuncia pregiudiziale menziona la sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 68 ), in cui viene indicata solo l’ipotesi di un’approvazione della garanzia da parte dell’autorità giudiziaria emittente. ( 65 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punto 112 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 68 ). ( 66 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punto 112 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 68 ). ( 67 ) Parere 2/13 [Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( EU:C:2014:2454 , punto 192 )], nonché sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) ( C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , punto 37 ) e Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punto 50 ), nonché del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 47 ). ( 68 ) Sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 79 ). ( 69 ) Sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punto 91 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punto 59 ). ( 70 ) V. sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) ( C‑220/18 PPU , EU:C:2018:589 , punti da 82 a 84 e 87 ), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu ( C‑128/18 , EU:C:2019:857 , punti 65 e 66 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris