Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1988

Cassazione n. 30726/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/01/1988 avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di LECCOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 novembre 2024 dal Tribunale di Lecco, con cui gli è stata applicata la pena di anni 2, mesi 11 di reclusione ed euro 12.400 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110, comma 2, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2024.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/01/1988 avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di LECCOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 novembre 2024 dal Tribunale di Lecco, con cui gli è stata applicata la pena di anni 2, mesi 11 di reclusione ed euro 12.400 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110, comma 2, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2024. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 30726/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris