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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 05238/2024

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17114/2018proposto da: Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesoper legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di lei in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, via Orazio 3; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 4631/2017, pubblicata il 4 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri ricorrenti poi non appellanti, ha convenuto il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], deducendo di avere lavorato dal 4 luglio 2005 presso la Prefettura di Roma con mansioni di coadiutore amministrativo contabile per le esigenze dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo UTG, nonché degli uffici delle Questure, con 7 contratti di somministrazione, alcuni prorogati, e, in seguito, quale vincitore della procedura selettiva per titoli edesami, con un contratto a termine della durata di 24 mesi stipulato il 1° gennaio 2008, prorogato fino al 31 dicembre 2010 e rinnovato fino al 31 dicembre 2011.

Egli ha dedotto l’illegittimità dei contratti di somministrazione, del contratto a termine e delle proroghe, chiedendone la trasformazione in un unico contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], con decorrenza dalla stipula del primo contratto.

Ha domandato, in ogni caso, la condanna della P.A. a riconoscere una somma pari alle venti mensilità percepite e risultanti dall’ultima busta paga o la diversa somma accertata in corso di causa.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4000/2013, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, al quale ha resistito, con appello incidentale, il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4631/2017, ha accolto l’appello del lavoratore in punto di risarcimento del danno.

Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è difeso con controricorso e ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Contro la stessa sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4631/2017 sono stati proposti due ricorsi identici, entrambi chiamati alla stessa udienza del 24 gennaio 2024, il primo avente r.g. n. 16678/2018 e il secondo con r.g. n. 17114/2018.

Pertanto, va disposta la riunione del presente ricorso, n. 17114/2018,a quello più risalente, n. 16678/2018, ex art. 335 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte, -dispone la riunione al ricorso n. 16678/2018 di quello n. 17114/2018.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17114/2018proposto da: Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesoper legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di lei in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, via Orazio 3; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 4631/2017, pubblicata il 4 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri ricorrenti poi non appellanti, ha convenuto il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], deducendo di avere lavorato dal 4 luglio 2005 presso la Prefettura di Roma con mansioni di coadiutore amministrativo contabile per le esigenze dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo UTG, nonché degli uffici delle Questure, con 7 contratti di somministrazione, alcuni prorogati, e, in seguito, quale vincitore della procedura selettiva per titoli edesami, con un contratto a termine della durata di 24 mesi stipulato il 1° gennaio 2008, prorogato fino al 31 dicembre 2010 e rinnovato fino al 31 dicembre 2011. Egli ha dedotto l’illegittimità dei contratti di somministrazione, del contratto a termine e delle proroghe, chiedendone la trasformazione in un unico contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], con decorrenza dalla stipula del primo contratto. Ha domandato, in ogni caso, la condanna della P.A. a riconoscere una somma pari alle venti mensilità percepite e risultanti dall’ultima busta paga o la diversa somma accertata in corso di causa. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4000/2013, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, al quale ha resistito, con appello incidentale, il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4631/2017, ha accolto l’appello del lavoratore in punto di risarcimento del danno. Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è difeso con controricorso e ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Contro la stessa sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4631/2017 sono stati proposti due ricorsi identici, entrambi chiamati alla stessa udienza del 24 gennaio 2024, il primo avente r.g. n. 16678/2018 e il secondo con r.g. n. 17114/2018. Pertanto, va disposta la riunione del presente ricorso, n. 17114/2018,a quello più risalente, n. 16678/2018, ex art. 335 c.p.c. P.Q.M. La Corte, -dispone la riunione al ricorso n. 16678/2018 di quello n. 17114/2018. Così deciso in Roma,
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