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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1965

Cassazione n. 02309/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1965 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di ue2,0,Z,Q Ancona, in data ' , ha confermato la condanna emessa a suo carico Q ate0,-Lé ;di, dal Tribunale di il li/ febbraio 2020in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente stradale e dall'orario notturno (art. 186, comma 2, lettera C, 2 -bis e 2 -sexies, cod.strada), a lei contestato come commesso il 25 novembre 2017.

2. Il ricorso consta di tre motivi.

Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di legge in relazione alla rilevazione etilometrica, effettuata, a rilevante distanza di tempo (tre ore dall'incidente) e con un singolo prelievo, presso laboratorio sanitario stante l'impossibilità di effettuare la rilevazione del tasso alcolemico sulla persona del Colocci con l'apparecchio in dotazione alla PG, non in regola con le revisioni periodiche.

Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge con riguardo all'aggravante dell'aver provocato un incidente, atteso che in realtà il veicolo condotto dal Colocci non ebbe nessuna collisione e non provocò pericoli, e che non è stata fatta alcuna indagine sull'elemento soggettivo che deve sostenere l'aggravante.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i motivi in cui esso si articola, oltrechè in parte presentato per motivi non consentiti.

Il primo e il terzo motivo contengono censure che non risultano proposte con l'atto d'appello, con la conseguenza che risulta violato l'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., in base al quale è inammissibile il ricorso presentato per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

E' infatti ius receptum che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

Peraltro, quanto al primo motivo, si soggiunge che quelle del ricorrente si risolvono in confutazioni meramente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio, basato sia su elementi sintomatici che su rilevazioni strumentali; e, dall'altro, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice.

E' appena il caso di ricordare che, in primo luogo, la duplice rilevazione del tasso alcolemico è prevista esclusivamente per l'accertamento mediante etilonnetro, e non anche nel caso in cui l'accertamento venga eseguito mediante prelievo ematico; ciò si spiega con il fatto che la ripetizione della misurazione è necessaria quando l'accertamento venga eseguito in modo indiretto, ossia mediante esame della concentrazione di alcool nell'aria alveolare, mentre quando la misurazione viene eseguita direttamente sul sangue (e dunque con un grado di precisione sicuro e immediato) non vi è alcuna necessità di procedere alla ripetizione dell'accertamento a breve distanza di tempo (Sez. 4, Sentenza n. 12258 del 26/01/2016, Biffi); in secondo luogo, si ricorda che in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532).

Per quanto concerne il secondo motivo (sull'aggravante dell'incidente stradale) si rammenta che ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma secondo bis, c.d.s., nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (giurisprudenza pacifica: vds. per tutte Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 - dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 253734, in cui la nozione è stata riferita allo sbandamento di un auto ed al conseguente urto contro il guard-rail); del resto tale nozione risale alla Convenzione di Vienna del 1968 in tema di circolazione e segnaletica stradale, in base alla quale l'incidente è definito come un evento in cui rimangano coinvolti esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Sul piano dell'elemento soggettivo, si rammenta che la circostanza de qua inerisce a un reato contravvenzionale, per il quale vige la regola dell'indifferenza tra dolo e colpa, di cui all'art. 42 ultimo comma, cod.pen.; e che la condizione necessaria - certamente sussistente nella specie - è costituita dall'aver provocato un incidente, per dolo o per colpa, costituita quest'ultima, nel caso di specie, dall'aver perso il controllo del mezzo.

Ne consegue che la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso rende irrilevante il maturare della prescrizione in data successiva alla sentenza d'appello (Sez.

U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1965 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di ue2,0,Z,Q Ancona, in data ' , ha confermato la condanna emessa a suo carico Q ate0,-Lé ;di, dal Tribunale di il li/ febbraio 2020in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente stradale e dall'orario notturno (art. 186, comma 2, lettera C, 2 -bis e 2 -sexies, cod.strada), a lei contestato come commesso il 25 novembre 2017. 2. Il ricorso consta di tre motivi. Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di legge in relazione alla rilevazione etilometrica, effettuata, a rilevante distanza di tempo (tre ore dall'incidente) e con un singolo prelievo, presso laboratorio sanitario stante l'impossibilità di effettuare la rilevazione del tasso alcolemico sulla persona del Colocci con l'apparecchio in dotazione alla PG, non in regola con le revisioni periodiche. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge con riguardo all'aggravante dell'aver provocato un incidente, atteso che in realtà il veicolo condotto dal Colocci non ebbe nessuna collisione e non provocò pericoli, e che non è stata fatta alcuna indagine sull'elemento soggettivo che deve sostenere l'aggravante. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i motivi in cui esso si articola, oltrechè in parte presentato per motivi non consentiti. Il primo e il terzo motivo contengono censure che non risultano proposte con l'atto d'appello, con la conseguenza che risulta violato l'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., in base al quale è inammissibile il ricorso presentato per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. E' infatti ius receptum che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, quanto al primo motivo, si soggiunge che quelle del ricorrente si risolvono in confutazioni meramente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio, basato sia su elementi sintomatici che su rilevazioni strumentali; e, dall'altro, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice. E' appena il caso di ricordare che, in primo luogo, la duplice rilevazione del tasso alcolemico è prevista esclusivamente per l'accertamento mediante etilonnetro, e non anche nel caso in cui l'accertamento venga eseguito mediante prelievo ematico; ciò si spiega con il fatto che la ripetizione della misurazione è necessaria quando l'accertamento venga eseguito in modo indiretto, ossia mediante esame della concentrazione di alcool nell'aria alveolare, mentre quando la misurazione viene eseguita direttamente sul sangue (e dunque con un grado di precisione sicuro e immediato) non vi è alcuna necessità di procedere alla ripetizione dell'accertamento a breve distanza di tempo (Sez. 4, Sentenza n. 12258 del 26/01/2016, Biffi); in secondo luogo, si ricorda che in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532). Per quanto concerne il secondo motivo (sull'aggravante dell'incidente stradale) si rammenta che ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma secondo bis, c.d.s., nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (giurisprudenza pacifica: vds. per tutte Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 - dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 253734, in cui la nozione è stata riferita allo sbandamento di un auto ed al conseguente urto contro il guard-rail); del resto tale nozione risale alla Convenzione di Vienna del 1968 in tema di circolazione e segnaletica stradale, in base alla quale l'incidente è definito come un evento in cui rimangano coinvolti esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone. Sul piano dell'elemento soggettivo, si rammenta che la circostanza de qua inerisce a un reato contravvenzionale, per il quale vige la regola dell'indifferenza tra dolo e colpa, di cui all'art. 42 ultimo comma, cod.pen.; e che la condizione necessaria - certamente sussistente nella specie - è costituita dall'aver provocato un incidente, per dolo o per colpa, costituita quest'ultima, nel caso di specie, dall'aver perso il controllo del mezzo. Ne consegue che la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso rende irrilevante il maturare della prescrizione in data successiva alla sentenza d'appello (Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R
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