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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08275/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 aprile 1979 avverso la sentenza del 18 giugno 2020 della corte di appello di Torino. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli il 15 dicembre 2016, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura contestati ai capi 6 e 7 della rubrica e ha rideterminato la pena inflitta.

Si addebita all'imputato di avere concesso prestiti ad usura, facendosi promettere e poi consegnare rilevanti somme di denaro, nei confronti di almeno tre persone offese. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la difesa aveva eccepito l'abnormità della sentenza di primo grado per l'assenza di camera di consiglio, in quanto dopo la replica pronunziata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 15 dicembre 2016, il collegio si era pronunziato senza ritirarsi in camera di consiglio per deliberare sulle questioni oggetto del giudizio.

Al riguardo i giudici dell'impugnazione hanno ritenuto che i presupposti di fatto della censura fossero documentalmente smentiti in forza delle concordi ricostruzioni del collegio giudicante, del cancelliere di udienza e del pubblico ministero, secondo le quali all'udienza del 15 dicembre 2016 il difensore si limitò a richiamare le argomentazioni svolte dai colleghi alla precedente udienza, senza aggiungere ulteriori elementi valutativi, e il tribunale senza trasferirsi in altro locale procedette alla deliberazione e quindi alla lettura del dispositivo.

In sostanza la corte ha ritenuto che la replica non fosse effettiva e che pertanto non si sarebbe verificata alcuna nullità nell'omessa camera di consiglio.

Ma la pronunzia richiamata dalla corte di appello a sostegno della propria decisione, fa riferimento a un'ipotesi di giudice monocratico, mentre nel caso in esame non vi è stata la camera di consiglio per concordare tra i componenti del collegio giudicante il dispositivo, pronunziato senza soluzione di continuità rispetto alla discussione, sicché non è dato sapere il luogo, il momento e le modalità della deliberazione. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 62 n. 4 cod.pen. poiché l'usura ha avuto per oggetto somme molto contenute e avrebbe potuto essere concessa l'attenuante in parola.

La corte si è limitata a respingere la richiesta difensiva richiamando le complessive modalità del fatto senza confrontarsi con i singoli episodi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 La censura di abnormità della sentenza di primo grado è manifestamente infondata e non si confronta con la motivazione resa dalla corte territoriale, che ha respinto la censura con osservazioni corrette in punto di diritto.

Dal tenore della sentenza di appello, che richiama il contenuto delle relazioni acquisite con il consenso delle parti, emerge che il tribunale collegiale, avendo rinviato il processo solo per la replica dell'ultimo difensore, preso atto che questi si era richiamato alle conclusioni già formulate nelle udienze precedenti, non si allontanò dall'aula per recarsi in un diverso locale, in quanto inesistente ma deliberò in tempi brevissimi, rimanendo in aula, dando quindi lettura del dispositivo; tale condotta non esclude la ritualità della deliberazione che si è sicuramente potuta svolgere in tempi molto brevi, in forza di una precedente disamina del materiale probatorio acquisito, in alcun modo modificato dalla replica solo formale di uno dei difensori, che si era riportato agli argomenti difensivi già esposti dai suoi colleghi.

Nè vi è alcun elemento che possa far supporre che la camera di consiglio , svoltasi nella stessa aula di udienza sia stata tenuta alla presenza di estranei.

Il tenore del verbale di udienza attesta proprio il contrario.

Ciò premesso deve essere sottolineato che la giurisprudenza ha ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il Presidente di un collegio, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza previamente ritirarsi per deliberare sulle singole questioni insieme con gli altri giudici in camera di consiglio e senza, comunque procedere alla consultazione degli stessi, dia lettura del dispositivo, nonché della motivazione contestuale a sostegno della decisione. (Sez. 6, Sentenza n. 45459 del 12/10/2004 Ud. (dep. 24/11/2004 ) Rv. 230412 - 01) Nel caso in esame la corte di appello ha al contrario osservato alla stregua delle circostanze acquisite in sede dibattimentale che, pur non allontanandosi dall'aula, il collegio aveva adottato una deliberazione collegiale, in larghissima parte riconducibile ad una precedente disamina del materiale probatorio, stante il carattere formale di una replica, che nulla ha aggiunto alle valutazioni difensive già esposte nelle precedenti udienze.

La corte ha, di conseguenza, escluso l'ipotesi di abnormità della sentenza pronunziata, valorizzando da un lato il carattere formale della replica difensiva, che nulla ha aggiunto alla discussione già svolta nelle precedenti udienze , e dall'altro la sussistenza di una sia pur breve valutazione riepilogativa della consultazione collegiale, utile a redigere anche il dispositivo. 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte ha fornito al riguardo adeguata motivazione, osservando che l'entità dell'interesse usurario praticato e le complessive modalità dei fatti escludono che le persone offese abbiano subito un danno patrimoniale di minima rilevanza.

Va inoltre osservato che il motivo di appello proposto al riguardo era generico poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado e sottolineava non il danno cagionato alla persona offesa, quanto il guadagno complessivo dell'imputato.

A fronte di un motivo inammissibile, la corte non era tenuta neppure a motivare sul punto

2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di 3000 C in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 1 febbraio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 aprile 1979 avverso la sentenza del 18 giugno 2020 della corte di appello di Torino. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli il 15 dicembre 2016, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura contestati ai capi 6 e 7 della rubrica e ha rideterminato la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere concesso prestiti ad usura, facendosi promettere e poi consegnare rilevanti somme di denaro, nei confronti di almeno tre persone offese. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la difesa aveva eccepito l'abnormità della sentenza di primo grado per l'assenza di camera di consiglio, in quanto dopo la replica pronunziata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 15 dicembre 2016, il collegio si era pronunziato senza ritirarsi in camera di consiglio per deliberare sulle questioni oggetto del giudizio. Al riguardo i giudici dell'impugnazione hanno ritenuto che i presupposti di fatto della censura fossero documentalmente smentiti in forza delle concordi ricostruzioni del collegio giudicante, del cancelliere di udienza e del pubblico ministero, secondo le quali all'udienza del 15 dicembre 2016 il difensore si limitò a richiamare le argomentazioni svolte dai colleghi alla precedente udienza, senza aggiungere ulteriori elementi valutativi, e il tribunale senza trasferirsi in altro locale procedette alla deliberazione e quindi alla lettura del dispositivo. In sostanza la corte ha ritenuto che la replica non fosse effettiva e che pertanto non si sarebbe verificata alcuna nullità nell'omessa camera di consiglio. Ma la pronunzia richiamata dalla corte di appello a sostegno della propria decisione, fa riferimento a un'ipotesi di giudice monocratico, mentre nel caso in esame non vi è stata la camera di consiglio per concordare tra i componenti del collegio giudicante il dispositivo, pronunziato senza soluzione di continuità rispetto alla discussione, sicché non è dato sapere il luogo, il momento e le modalità della deliberazione. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 62 n. 4 cod.pen. poiché l'usura ha avuto per oggetto somme molto contenute e avrebbe potuto essere concessa l'attenuante in parola. La corte si è limitata a respingere la richiesta difensiva richiamando le complessive modalità del fatto senza confrontarsi con i singoli episodi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 La censura di abnormità della sentenza di primo grado è manifestamente infondata e non si confronta con la motivazione resa dalla corte territoriale, che ha respinto la censura con osservazioni corrette in punto di diritto. Dal tenore della sentenza di appello, che richiama il contenuto delle relazioni acquisite con il consenso delle parti, emerge che il tribunale collegiale, avendo rinviato il processo solo per la replica dell'ultimo difensore, preso atto che questi si era richiamato alle conclusioni già formulate nelle udienze precedenti, non si allontanò dall'aula per recarsi in un diverso locale, in quanto inesistente ma deliberò in tempi brevissimi, rimanendo in aula, dando quindi lettura del dispositivo; tale condotta non esclude la ritualità della deliberazione che si è sicuramente potuta svolgere in tempi molto brevi, in forza di una precedente disamina del materiale probatorio acquisito, in alcun modo modificato dalla replica solo formale di uno dei difensori, che si era riportato agli argomenti difensivi già esposti dai suoi colleghi. Nè vi è alcun elemento che possa far supporre che la camera di consiglio , svoltasi nella stessa aula di udienza sia stata tenuta alla presenza di estranei. Il tenore del verbale di udienza attesta proprio il contrario. Ciò premesso deve essere sottolineato che la giurisprudenza ha ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il Presidente di un collegio, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza previamente ritirarsi per deliberare sulle singole questioni insieme con gli altri giudici in camera di consiglio e senza, comunque procedere alla consultazione degli stessi, dia lettura del dispositivo, nonché della motivazione contestuale a sostegno della decisione. (Sez. 6, Sentenza n. 45459 del 12/10/2004 Ud. (dep. 24/11/2004 ) Rv. 230412 - 01) Nel caso in esame la corte di appello ha al contrario osservato alla stregua delle circostanze acquisite in sede dibattimentale che, pur non allontanandosi dall'aula, il collegio aveva adottato una deliberazione collegiale, in larghissima parte riconducibile ad una precedente disamina del materiale probatorio, stante il carattere formale di una replica, che nulla ha aggiunto alle valutazioni difensive già esposte nelle precedenti udienze. La corte ha, di conseguenza, escluso l'ipotesi di abnormità della sentenza pronunziata, valorizzando da un lato il carattere formale della replica difensiva, che nulla ha aggiunto alla discussione già svolta nelle precedenti udienze , e dall'altro la sussistenza di una sia pur breve valutazione riepilogativa della consultazione collegiale, utile a redigere anche il dispositivo. 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte ha fornito al riguardo adeguata motivazione, osservando che l'entità dell'interesse usurario praticato e le complessive modalità dei fatti escludono che le persone offese abbiano subito un danno patrimoniale di minima rilevanza. Va inoltre osservato che il motivo di appello proposto al riguardo era generico poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado e sottolineava non il danno cagionato alla persona offesa, quanto il guadagno complessivo dell'imputato. A fronte di un motivo inammissibile, la corte non era tenuta neppure a motivare sul punto 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di 3000 C in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 1 febbraio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Mar
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