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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 15828/2022

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e \AD Q), ORDINANZA sul ricorso 21217-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori giudiziari della ditta [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA N. 14/2021 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori giudiziari della ditta [OSCURATO:PERSONA], ha, per quanto ancora rileva, rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso l'ordinanza con la quale, in data 21/2/2018, il Comune aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], quale sua titolare, il pagamento della somma di C. 5.239,00 per avere, tra l'altro, violato, come accertato da verbale di contestazione del 6/10/2017, l'art. 14, comma 2°, della

I. n. 283 del 1962, avendo avviato al lavoro dipendente non munito di libretto sanitario, e l'art. 14, comma 1°, del d.lgs. n. 114 del 1998, avendo omesso di indicare il prezzo di vendita sui prodotti esposti.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - i fatti contestati (e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti) non costituiscono valutazioni ma circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali accertatori e sono, pertanto, assistite dalla fede privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c., per cui ogni contestazione, compresa quella scaturente dall'omessa indicazione del nome del lavoratore, avrebbe dovuto essere svolta a mezzo di querela di falso, in difetto della quale il verbale assume valore di prova delle violazioni anche nel giudizio di opposizione; - l'ordinanza opposta indica, mediante rinvio al verbale presupposto, le modalità di pagamento della sanzione, sebbene senza la specificazione del numero del conto corrente; - il mancato avviso, nello stesso verbale, della facoltà di pagare in misura ridotta non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immeditatamente il procedimento sanzionatorio.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori giudiziari della ditta [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/7/2021, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Ric. 2021 n. 21217 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 /

1.4. Il Comune di Taurianova ha resistito con controricorso.

1.5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 14, 16, 18, comma 2°, della

I. n. 689 del 1981, degli artt. 2700 e 2697 c.c. nonché dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 150 del 2011, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, hanno censurato la sentenza impugnata per avere il tribunale omesso di considerare: - innanzitutto, che l'ordinanza impugnata non ha indicato i dati necessari per effettuare il versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario e che, in mancanza di tali elementi essenziali, la ditta opponente non ha potuto esercitare il diritto di pagare la sanzione in misura ridotta nel termine previsto dall'art. 18, comma 2°, della

I. n. 689 del 1981; - in secondo luogo, che i fatti contestati, e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti, costituiscono mere valutazioni sensoriali e sono, quindi, prive di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c..

2.2. La prima censura è infondata.

Va, sul punto, ribadito il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni (decorrente, a norma dell'art. 16 della

I. n. 689 del 1981, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione) senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, Ric. 2021 n. 21217 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 ultimo comma, della

I. n. 241 del 1990 (la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo), con la conseguenza che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, in quanto l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del pagamento (Cass. n. 20710 del 2006).

2.3. La seconda censura è, invece, fondata.

Nel giudizio di opposizione al pagamento di una sanzione amministrativa, in effetti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o di quelle rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata (come gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante o i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche), essendo, al contrario, riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass.

SU n. 17355 del 2009), pur quando si deducano, relativamente ai fatti esposti in verbale, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. n. 3705 del 2013).

Ric. 2021 n. 21217 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022

2.4. L'efficacia probatoria del verbale, tuttavia, se da un lato concerne tutti gli accadimenti e le circostanze di fatto pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, implica, dall'altro lato, che il pubblico ufficiale adempia all'obbligo di descrivere, con la dovuta accuratezza, tutte le circostanze soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito.

La questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della conseguente prova nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, dunque, non può essere esaminata con esclusivo riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione ma può essere, al contrario, liberamente sottoposta al giudice dell'opposizione, che deve deciderla a prescindere dalla proposizione sul punto della querela di falso, con riguardo a tutte le circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'illecito che, però, non essendo state adeguatamente rappresentate nel verbale, non sono state, in realtà, oggetto di accertamento da parte del pubblico ufficiale e sono, quindi, prive di copertura probatoria privilegiata.

2.5. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che i fatti contestati (e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti) non costituivano valutazioni ma circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali accertatori ed erano, pertanto, assistite dalla fede privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c., e che ogni contestazione, compresa quella scaturente dall'omessa indicazione del nome del lavoratore, avrebbe dovuto Ric. 2021 n. 21217 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 essere svolta a mezzo di querela di falso, in difetto della quale il verbale assume valore di prova delle violazioni anche nel giudizio di opposizione, non si è, pertanto, adeguata, per ciò che riguarda quest'ultima omissione (e cioè la mancata indicazione del nome del dipendente avviato al lavoro senza libretto sanitario), al predetto principio e si espone, quindi, alle censure svolte, al riguardo, dai ricorrenti.

3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata in parte qua per l'effetto cassata con rinvio, per un nuovo, esame, al tribunale di Palmi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso nei limiti esposti in motivazione e, per l'effetto, cassa, entro i medesimi limiti, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Palmi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e \AD Q), ORDINANZA sul ricorso 21217-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori giudiziari della ditta [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA N. 14/2021 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori giudiziari della ditta [OSCURATO:PERSONA], ha, per quanto ancora rileva, rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso l'ordinanza con la quale, in data 21/2/2018, il Comune aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], quale sua titolare, il pagamento della somma di C. 5.239,00 per avere, tra l'altro, violato, come accertato da verbale di contestazione del 6/10/2017, l'art. 14, comma 2°, della I. n. 283 del 1962, avendo avviato al lavoro dipendente non munito di libretto sanitario, e l'art. 14, comma 1°, del d.lgs. n. 114 del 1998, avendo omesso di indicare il prezzo di vendita sui prodotti esposti. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - i fatti contestati (e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti) non costituiscono valutazioni ma circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali accertatori e sono, pertanto, assistite dalla fede privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c., per cui ogni contestazione, compresa quella scaturente dall'omessa indicazione del nome del lavoratore, avrebbe dovuto essere svolta a mezzo di querela di falso, in difetto della quale il verbale assume valore di prova delle violazioni anche nel giudizio di opposizione; - l'ordinanza opposta indica, mediante rinvio al verbale presupposto, le modalità di pagamento della sanzione, sebbene senza la specificazione del numero del conto corrente; - il mancato avviso, nello stesso verbale, della facoltà di pagare in misura ridotta non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immeditatamente il procedimento sanzionatorio. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori giudiziari della ditta [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/7/2021, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. Ric. 2021 n. 21217 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 / 1.4. Il Comune di Taurianova ha resistito con controricorso. 1.5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 14, 16, 18, comma 2°, della I. n. 689 del 1981, degli artt. 2700 e 2697 c.c. nonché dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 150 del 2011, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, hanno censurato la sentenza impugnata per avere il tribunale omesso di considerare: - innanzitutto, che l'ordinanza impugnata non ha indicato i dati necessari per effettuare il versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario e che, in mancanza di tali elementi essenziali, la ditta opponente non ha potuto esercitare il diritto di pagare la sanzione in misura ridotta nel termine previsto dall'art. 18, comma 2°, della I. n. 689 del 1981; - in secondo luogo, che i fatti contestati, e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti, costituiscono mere valutazioni sensoriali e sono, quindi, prive di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.. 2.2. La prima censura è infondata. Va, sul punto, ribadito il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni (decorrente, a norma dell'art. 16 della I. n. 689 del 1981, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione) senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, Ric. 2021 n. 21217 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 ultimo comma, della I. n. 241 del 1990 (la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo), con la conseguenza che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, in quanto l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del pagamento (Cass. n. 20710 del 2006). 2.3. La seconda censura è, invece, fondata. Nel giudizio di opposizione al pagamento di una sanzione amministrativa, in effetti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o di quelle rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata (come gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante o i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche), essendo, al contrario, riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. SU n. 17355 del 2009), pur quando si deducano, relativamente ai fatti esposti in verbale, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. n. 3705 del 2013). Ric. 2021 n. 21217 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 2.4. L'efficacia probatoria del verbale, tuttavia, se da un lato concerne tutti gli accadimenti e le circostanze di fatto pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, implica, dall'altro lato, che il pubblico ufficiale adempia all'obbligo di descrivere, con la dovuta accuratezza, tutte le circostanze soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito. La questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della conseguente prova nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, dunque, non può essere esaminata con esclusivo riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione ma può essere, al contrario, liberamente sottoposta al giudice dell'opposizione, che deve deciderla a prescindere dalla proposizione sul punto della querela di falso, con riguardo a tutte le circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'illecito che, però, non essendo state adeguatamente rappresentate nel verbale, non sono state, in realtà, oggetto di accertamento da parte del pubblico ufficiale e sono, quindi, prive di copertura probatoria privilegiata. 2.5. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che i fatti contestati (e cioè l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario e l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti) non costituivano valutazioni ma circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali accertatori ed erano, pertanto, assistite dalla fede privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c., e che ogni contestazione, compresa quella scaturente dall'omessa indicazione del nome del lavoratore, avrebbe dovuto Ric. 2021 n. 21217 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 essere svolta a mezzo di querela di falso, in difetto della quale il verbale assume valore di prova delle violazioni anche nel giudizio di opposizione, non si è, pertanto, adeguata, per ciò che riguarda quest'ultima omissione (e cioè la mancata indicazione del nome del dipendente avviato al lavoro senza libretto sanitario), al predetto principio e si espone, quindi, alle censure svolte, al riguardo, dai ricorrenti. 3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata in parte qua per l'effetto cassata con rinvio, per un nuovo, esame, al tribunale di Palmi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso nei limiti esposti in motivazione e, per l'effetto, cassa, entro i medesimi limiti, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Palmi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25
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