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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05450/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione dell'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al profilo della determinazione della pena in relazione alla già ritenuta unificazione sotto il profilo della continuazione dei reati di cui a due sentenze esecutive, ha rideterminato la pena complessiva in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 4.500,00 di multa.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen., 671 e 627 cod. proc. pen.

Lamenta il difensore che il Giudice del rinvio, omettendo di uniformarsi ai principi indicati dalla Corte di cassazione, "ha inopinatamente trasformato il reato più grave individuato dal giudice della cognizione nel capo A) della rubrica per la sentenza sub 2) in un reato satellite da porre in continuazione applicando illegittimamente per il medesimo un ulteriore aumento pari a mesi 6 ed C 250,00 di multa".

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, una volta individuato nel capo F) della sentenza n. 1) delle due oggetto di unificazione il reato più grave, «differentemente da quanto operato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza annullata, ed in ossequio a quanto affermato dalla Corte di Cassazione», previo confronto tra i due titoli esecutivi, in quanto per lo stesso il Giudice della cognizione aveva applicato la pena più elevata (anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3000,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 4500,00 di multa), ha, poi, determinato la pena da applicare in continuazione a tutti i reati satellite della sentenza n.1) (capi A, B, C, D, E, G) e della sentenza n.2) (capi B, C, D, E), conformemente agli aumenti già operati dai giudici della cognizione (come da insegnamento di Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna).

Da ultimo, ha determinato nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa, ritenendola congrua all'entità del fatto e quindi giustificandone la misura (si veda Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.244115: il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi), la pena in continuazione per il capo A) della sentenza n. 2), che, nell'ambito di tale titolo esecutivo, in sede di cognizione, costituiva il reato più grave sulla cui pena base era stata applicata la pena in continuazione per gli altri reati.

2. Il ricorso, che fa leva su un'inopinata trasformazione del reato più grave in reato satellite e su un aumento illegittimo della pena per lo stesso, dimostrando di con confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che muove proprio dalla pronuncia rescindente di questa Corte, e palesando la sua manifesta infondatezza, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione dell'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al profilo della determinazione della pena in relazione alla già ritenuta unificazione sotto il profilo della continuazione dei reati di cui a due sentenze esecutive, ha rideterminato la pena complessiva in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 4.500,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen., 671 e 627 cod. proc. pen. Lamenta il difensore che il Giudice del rinvio, omettendo di uniformarsi ai principi indicati dalla Corte di cassazione, "ha inopinatamente trasformato il reato più grave individuato dal giudice della cognizione nel capo A) della rubrica per la sentenza sub 2) in un reato satellite da porre in continuazione applicando illegittimamente per il medesimo un ulteriore aumento pari a mesi 6 ed C 250,00 di multa". La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, una volta individuato nel capo F) della sentenza n. 1) delle due oggetto di unificazione il reato più grave, «differentemente da quanto operato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza annullata, ed in ossequio a quanto affermato dalla Corte di Cassazione», previo confronto tra i due titoli esecutivi, in quanto per lo stesso il Giudice della cognizione aveva applicato la pena più elevata (anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3000,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 4500,00 di multa), ha, poi, determinato la pena da applicare in continuazione a tutti i reati satellite della sentenza n.1) (capi A, B, C, D, E, G) e della sentenza n.2) (capi B, C, D, E), conformemente agli aumenti già operati dai giudici della cognizione (come da insegnamento di Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna). Da ultimo, ha determinato nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa, ritenendola congrua all'entità del fatto e quindi giustificandone la misura (si veda Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.244115: il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi), la pena in continuazione per il capo A) della sentenza n. 2), che, nell'ambito di tale titolo esecutivo, in sede di cognizione, costituiva il reato più grave sulla cui pena base era stata applicata la pena in continuazione per gli altri reati. 2. Il ricorso, che fa leva su un'inopinata trasformazione del reato più grave in reato satellite e su un aumento illegittimo della pena per lo stesso, dimostrando di con confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che muove proprio dalla pronuncia rescindente di questa Corte, e palesando la sua manifesta infondatezza, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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