Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 28485/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Decreto ingiuntivo emesso sulla base di cambiali- Ricorso inammissibile.

Ad.

CC2 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5446/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 3057/2021 depositata il 16/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Padova con decreto n. 1699/11, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, il pagamento della somma di € 493.162,00 a [OSCURATO:PERSONA] e di € 420.866,00 a [OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo ed alle spese e competenze del procedimento monitorio nella misura liquidata nel decreto, in forza di n. 191 cambiali (dell’importo di € 2.582,00 ciascuna) sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], di cui n. 163 sottoscritte per garanzia anche da [OSCURATO:PERSONA].

Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione Roberto e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a restituire loro tutte le somme corrispostegli in virtù della provvisoria esecuzione.

Sostenevano che le somme ad essi ingiunte e quelle da loro precedentemente versate al [OSCURATO:PERSONA] non erano dovute, in quanto pressoché interamente riferite a interessi a tassi usurari ed extralegali, non pattuiti in forma scritta, illegittimamente applicati dal [OSCURATO:PERSONA] nella misura dallo stesso dichiarata del 20-24%, sui quali erano stati applicati interessi anatocistici nella stessa misura. [OSCURATO:PERSONA] contestava tali assunti e sosteneva che il credito da lui azionato risultava provato e documentato dagli effetti cambiari dedotti in sede monitoria, costituenti un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., che lo dispensava dall’onere di provare il rapporto obbligatorio sottostante, la cui esistenza si doveva presumere fino a prova contraria.

La causa veniva istruita mediante: a) acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (e in particolare, del decreto del 07.06.2013, con il quale il GIP aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale per l’insussistenza di elementi a sostegno dell’ipotesi di reato di usura nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]); b) acquisizione dei documenti depositati da [OSCURATO:PERSONA], Cassa di Risparmio del Veneto e [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza di ordini di esibizione del giudice; c) espletamento di CTU contabile (richiesta dagli opponenti) per l’accertamento, sulla base della documentazione prodotta, del tasso di interesse effettivamente applicato dal [OSCURATO:PERSONA] sulle somme ad essi mutuate specificando se tale tasso fosse, o meno, usurario.

Nelle more dell’udienza di precisazione delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA] decedeva.

Il giudizio interrotto veniva riassunto dagli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi del [OSCURATO:PERSONA], ossia dei figli Diana, Sandra, Francesco e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1590/2019, in accoglimento parziale dell’opposizione; revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma accertava il credito di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in € 123.936,00, oltre agli interessi legali dalla scadenza di ciascuna cambiale al saldo; condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo succeduti al padre [OSCURATO:PERSONA], come sopra rilevato), a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 369.226,00, oltre interessi legali dalle date del pagamento al saldo ed oltre gli originali dei titoli azionati; respingeva ogni altra domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con istanza depositata in data 30.10.2019 chiedevano al Tribunale di Padova di disporre la correzione di alcuni errori materiali e di calcolo contenuti nella sentenza, ma il Tribunale respingeva il ricorso, sul presupposto che gli errori in essa lamentati non rientravano tra quelli emendabili con il procedimento di correzione.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) errata interpretazione ed applicazione dell’art. 169, comma 2 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto tardiva la restituzione del fascicolo di parte dell’odierno appellante; 2) errata, insufficiente e contraddittoria motivazione (con travisamento dei fatti) nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova dell’inesistenza del rapporto fondamentale sottostante l’emissione delle n. 143 cambiali da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 3) errata statuizione in ordine alla rilevanza attribuita alla scrittura del 13.05.2004, da essi prodotta, a fronte di altra scrittura (sottoscritta dalle parti in pari data), nella versione prodotta dalla controparte.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi della sorella [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, i quali – oltre a chiedere dichiararsi la inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello ex adversoproposto –svolgevano appello incidentale nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto dovuta da [OSCURATO:PERSONA] agli appellanti principali la somma di € 123.936,00 oltre interessi (invece di accertare l’insussistenza del debito per i titoli dedotti in giudizio), chiedendo la restituzione della somma indicata in sentenza oltre a quanto versato in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (previo accertamento della insussistenza del debito per i titoli dedotti in giudizio).

In via subordinata di appello incidentale condizionato, nell’ipotesi di accoglimento dell’appello principale, riproponevano le domande svolte in primo grado di accertamento dell’usurarietà dei tassi di interessi applicati dal [OSCURATO:PERSONA] sulle somme mutuate agli appellati e la condanna degli appellanti alla restituzione a [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 181.539,57 ovvero di € 138.218,35, riproponendo le istanze istruttorie escluse in primo grado.La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 3057/2021 - dopo aver premesso che gli appellanti non avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accertata l’intervenuta prescrizione dell’azione cartolare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la cessazione della garanzia prestata dall’avvallante -da un lato, ritenuta l’ammissibiiltà dell’appello principale (p. 14), ha ritenuto lo stesso infondato (p. 15 ss); dall’altro, in relazione all’appello incidentale, ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo in relazione agli interessi.

Quindi ha compensato integralmente tra le parti anche le spese processuali relative al secondo grado.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale erede della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno dei rispettivi assunti. [OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti ha depositato anche una seconda memoria datata 20 settembre.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte territoriale, nella impugnata sentenza, - respingendo il secondo motivo dell ’ appello principale (p. 17 ss.), ha condiviso l’assunto del giudice di primo grado che i Moressa avevano superato la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale sottostante al rilascio di gran parte delle cambiali, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del [OSCURATO:PERSONA] … dell’esistenza, ammontare ed esigibilità del suo credito , onere che dal predetto non era stato assolto (p. 20); mentre, -respingendo il terzo motivo, ha ritenuto (p. 21) che il giudice di primo grado aveva esattamente specificato come l’efficacia o meno dell’accordo di cui alla predetta scrittura (del 13 maggio 2004, ndr) non possa ritenersi dirimente ai fini del valore probatorio della stessa in quanto il documento contiene l’espressa ammissione da parte dell’appellante principale della possibile esistenza, in tutto o in parte, del proprio credito nei confronti dei Moressa, per cui le argomentazioni critiche veicolate dall’appellante in sede di gravame non consentono di pervenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal Tribunale , precisando poi le ragioni per le quali neppure la versione della suddetta scrittura prodotta dall’appellante era idonea ad inficiare la logica sottesa alla motivazione del Tribunale in ordine alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale .

2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale erede della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], articolano in ricorso tre motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver il Collegio lagunare risolto la situazione di incertezza – quale risultante da una scrittura contenente un’assunta “espressa ammissione del creditore della POSSIBILE inesistenza, in tutto o in parte” del credito – a carico della parte a favore della quale la presunzione di legge (dell’esistenza del rapporto fondamentale) porta utilità, e non a carico della parte gravata del rischio della mancata prova e su cui “grava” la presunzione

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver il Collegio lagunare riscontrato la sussistenza di una assunta «ammissione espressa» del Sig. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla possibile inesistenza –in tutto o in parte – del proprio credito sulla base di una lettura atomistica diun solo elemento del panorama indiziario, del tutto incapace di sorreggere un procedimento presuntivo munito dei caratteri della “gravità, precisione, inferenza cognitiva e concludenza” e, così, di rispettare le “regole inferenziali” pretese dall’art. 2729 c.c., pretermettendo il dovere di effettuare una considerazione globale e sintetica di tutti gli elementi agli atti, e di vagliare la loro idoneità ad univocamente sorreggere la detta inferenza logica

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: vizio di travisato esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello assunto che “non sarebbe plausibile” che con la scrittura del 6.9.2003 le parti «avessero già rideterminato i loro rapporti di debito-credito con applicazione del tasso di interesse al 7%», travisando in toto le risultanze agli atti, comprese quelle di C.T.U., per cui con la detta scrittura era stato rideterminato il credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Moressa consistente in una somma per sorte capitale e interessi legali

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Inammissibili sono i primi due motivi, accomunati dal fatto che in entrambi i ricorrenti denunciano violazione di legge.

In particolare, inammissibile è il primo, in quanto si risolve nella prospettazione di una valutazione e di un apprezzamento della vicenda fattuale diversa da quella del giudice del merito, mentre la logica del vizio denunciato suppone l’assunzione della vicenda fattuale oggetto di giudizio nei termini indicati dal giudice di merito e l’addebito ad esso dell’averlo mal sussunto sotto una norma, oppure di non averlo erroneamente sussunto sotto di essa.

Inammissibile è il secondo motivo, in quanto esso si concreta in argomentazioni volte ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, ovvero nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quest’ultima abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 c.c.

In tal modo la critica, svolta nel motivo, si risolve nella sostanza in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, quindi, si pone su un terreno che è quello del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Terreno che, come le Sezioni Unite (sent. nn. 8053 e 8054/2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell ’ omessa valutazione di una risultanza istruttoria.

3.2. Per la ragione da ultimo indicata è inammissibile anche il terzo motivo, che è stato per l’appunto proposto come vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Senonché, si ribadisce, tale norma (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Cass. Sez.

U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (Cass.2268/2022, 22397/2019, 14802/2017).

Affinchéuna simile censura sia rituale deve trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Con la conseguenza, tra l’altro, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si sia formato in esito all’esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021).

Nel caso di specie non è stato specificamente indicato alcun fatto storico specifico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito; risolvendosi, piuttosto, la censura alla complessiva valutazione dell’intero materiale probatorio.

Donde l’inammissibilità anche di detto motivo.

4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue infine la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.

M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, in favore della controparte, in euro 6600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Decreto ingiuntivo emesso sulla base di cambiali- Ricorso inammissibile. Ad. CC2 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5446/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 3057/2021 depositata il 16/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Padova con decreto n. 1699/11, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, il pagamento della somma di € 493.162,00 a [OSCURATO:PERSONA] e di € 420.866,00 a [OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo ed alle spese e competenze del procedimento monitorio nella misura liquidata nel decreto, in forza di n. 191 cambiali (dell’importo di € 2.582,00 ciascuna) sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], di cui n. 163 sottoscritte per garanzia anche da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione Roberto e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a restituire loro tutte le somme corrispostegli in virtù della provvisoria esecuzione. Sostenevano che le somme ad essi ingiunte e quelle da loro precedentemente versate al [OSCURATO:PERSONA] non erano dovute, in quanto pressoché interamente riferite a interessi a tassi usurari ed extralegali, non pattuiti in forma scritta, illegittimamente applicati dal [OSCURATO:PERSONA] nella misura dallo stesso dichiarata del 20-24%, sui quali erano stati applicati interessi anatocistici nella stessa misura. [OSCURATO:PERSONA] contestava tali assunti e sosteneva che il credito da lui azionato risultava provato e documentato dagli effetti cambiari dedotti in sede monitoria, costituenti un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., che lo dispensava dall’onere di provare il rapporto obbligatorio sottostante, la cui esistenza si doveva presumere fino a prova contraria. La causa veniva istruita mediante: a) acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (e in particolare, del decreto del 07.06.2013, con il quale il GIP aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale per l’insussistenza di elementi a sostegno dell’ipotesi di reato di usura nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]); b) acquisizione dei documenti depositati da [OSCURATO:PERSONA], Cassa di Risparmio del Veneto e [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza di ordini di esibizione del giudice; c) espletamento di CTU contabile (richiesta dagli opponenti) per l’accertamento, sulla base della documentazione prodotta, del tasso di interesse effettivamente applicato dal [OSCURATO:PERSONA] sulle somme ad essi mutuate specificando se tale tasso fosse, o meno, usurario. Nelle more dell’udienza di precisazione delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA] decedeva. Il giudizio interrotto veniva riassunto dagli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi del [OSCURATO:PERSONA], ossia dei figli Diana, Sandra, Francesco e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1590/2019, in accoglimento parziale dell’opposizione; revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma accertava il credito di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in € 123.936,00, oltre agli interessi legali dalla scadenza di ciascuna cambiale al saldo; condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo succeduti al padre [OSCURATO:PERSONA], come sopra rilevato), a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 369.226,00, oltre interessi legali dalle date del pagamento al saldo ed oltre gli originali dei titoli azionati; respingeva ogni altra domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con istanza depositata in data 30.10.2019 chiedevano al Tribunale di Padova di disporre la correzione di alcuni errori materiali e di calcolo contenuti nella sentenza, ma il Tribunale respingeva il ricorso, sul presupposto che gli errori in essa lamentati non rientravano tra quelli emendabili con il procedimento di correzione.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) errata interpretazione ed applicazione dell’art. 169, comma 2 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto tardiva la restituzione del fascicolo di parte dell’odierno appellante; 2) errata, insufficiente e contraddittoria motivazione (con travisamento dei fatti) nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova dell’inesistenza del rapporto fondamentale sottostante l’emissione delle n. 143 cambiali da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 3) errata statuizione in ordine alla rilevanza attribuita alla scrittura del 13.05.2004, da essi prodotta, a fronte di altra scrittura (sottoscritta dalle parti in pari data), nella versione prodotta dalla controparte. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi della sorella [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, i quali – oltre a chiedere dichiararsi la inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello ex adversoproposto –svolgevano appello incidentale nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto dovuta da [OSCURATO:PERSONA] agli appellanti principali la somma di € 123.936,00 oltre interessi (invece di accertare l’insussistenza del debito per i titoli dedotti in giudizio), chiedendo la restituzione della somma indicata in sentenza oltre a quanto versato in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (previo accertamento della insussistenza del debito per i titoli dedotti in giudizio). In via subordinata di appello incidentale condizionato, nell’ipotesi di accoglimento dell’appello principale, riproponevano le domande svolte in primo grado di accertamento dell’usurarietà dei tassi di interessi applicati dal [OSCURATO:PERSONA] sulle somme mutuate agli appellati e la condanna degli appellanti alla restituzione a [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 181.539,57 ovvero di € 138.218,35, riproponendo le istanze istruttorie escluse in primo grado.La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 3057/2021 - dopo aver premesso che gli appellanti non avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accertata l’intervenuta prescrizione dell’azione cartolare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la cessazione della garanzia prestata dall’avvallante -da un lato, ritenuta l’ammissibiiltà dell’appello principale (p. 14), ha ritenuto lo stesso infondato (p. 15 ss); dall’altro, in relazione all’appello incidentale, ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo in relazione agli interessi. Quindi ha compensato integralmente tra le parti anche le spese processuali relative al secondo grado. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale erede della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno dei rispettivi assunti. [OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti ha depositato anche una seconda memoria datata 20 settembre. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte territoriale, nella impugnata sentenza, - respingendo il secondo motivo dell ’ appello principale (p. 17 ss.), ha condiviso l’assunto del giudice di primo grado che i Moressa avevano superato la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale sottostante al rilascio di gran parte delle cambiali, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del [OSCURATO:PERSONA] … dell’esistenza, ammontare ed esigibilità del suo credito , onere che dal predetto non era stato assolto (p. 20); mentre, -respingendo il terzo motivo, ha ritenuto (p. 21) che il giudice di primo grado aveva esattamente specificato come l’efficacia o meno dell’accordo di cui alla predetta scrittura (del 13 maggio 2004, ndr) non possa ritenersi dirimente ai fini del valore probatorio della stessa in quanto il documento contiene l’espressa ammissione da parte dell’appellante principale della possibile esistenza, in tutto o in parte, del proprio credito nei confronti dei Moressa, per cui le argomentazioni critiche veicolate dall’appellante in sede di gravame non consentono di pervenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal Tribunale , precisando poi le ragioni per le quali neppure la versione della suddetta scrittura prodotta dall’appellante era idonea ad inficiare la logica sottesa alla motivazione del Tribunale in ordine alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale . 2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale erede della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], articolano in ricorso tre motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver il Collegio lagunare risolto la situazione di incertezza – quale risultante da una scrittura contenente un’assunta “espressa ammissione del creditore della POSSIBILE inesistenza, in tutto o in parte” del credito – a carico della parte a favore della quale la presunzione di legge (dell’esistenza del rapporto fondamentale) porta utilità, e non a carico della parte gravata del rischio della mancata prova e su cui “grava” la presunzione 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver il Collegio lagunare riscontrato la sussistenza di una assunta «ammissione espressa» del Sig. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla possibile inesistenza –in tutto o in parte – del proprio credito sulla base di una lettura atomistica diun solo elemento del panorama indiziario, del tutto incapace di sorreggere un procedimento presuntivo munito dei caratteri della “gravità, precisione, inferenza cognitiva e concludenza” e, così, di rispettare le “regole inferenziali” pretese dall’art. 2729 c.c., pretermettendo il dovere di effettuare una considerazione globale e sintetica di tutti gli elementi agli atti, e di vagliare la loro idoneità ad univocamente sorreggere la detta inferenza logica 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: vizio di travisato esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello assunto che “non sarebbe plausibile” che con la scrittura del 6.9.2003 le parti «avessero già rideterminato i loro rapporti di debito-credito con applicazione del tasso di interesse al 7%», travisando in toto le risultanze agli atti, comprese quelle di C.T.U., per cui con la detta scrittura era stato rideterminato il credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Moressa consistente in una somma per sorte capitale e interessi legali 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Inammissibili sono i primi due motivi, accomunati dal fatto che in entrambi i ricorrenti denunciano violazione di legge. In particolare, inammissibile è il primo, in quanto si risolve nella prospettazione di una valutazione e di un apprezzamento della vicenda fattuale diversa da quella del giudice del merito, mentre la logica del vizio denunciato suppone l’assunzione della vicenda fattuale oggetto di giudizio nei termini indicati dal giudice di merito e l’addebito ad esso dell’averlo mal sussunto sotto una norma, oppure di non averlo erroneamente sussunto sotto di essa. Inammissibile è il secondo motivo, in quanto esso si concreta in argomentazioni volte ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, ovvero nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quest’ultima abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 c.c. In tal modo la critica, svolta nel motivo, si risolve nella sostanza in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, quindi, si pone su un terreno che è quello del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Terreno che, come le Sezioni Unite (sent. nn. 8053 e 8054/2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell ’ omessa valutazione di una risultanza istruttoria. 3.2. Per la ragione da ultimo indicata è inammissibile anche il terzo motivo, che è stato per l’appunto proposto come vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Senonché, si ribadisce, tale norma (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (Cass.2268/2022, 22397/2019, 14802/2017). Affinchéuna simile censura sia rituale deve trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Con la conseguenza, tra l’altro, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si sia formato in esito all’esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021). Nel caso di specie non è stato specificamente indicato alcun fatto storico specifico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito; risolvendosi, piuttosto, la censura alla complessiva valutazione dell’intero materiale probatorio. Donde l’inammissibilità anche di detto motivo. 4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue infine la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, in favore della controparte, in euro 6600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di pa
Decreto Cassazione n. 28485/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris