CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04706/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dalla destrezza; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che richiede la qualificazione del fatto in termini di tentativo, è manifestamente infondato, poiché, in base alla ricostruzione in fatto del giudice di merito, l'imputato ha conseguito, sia pure per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, circostanza su cui riposa il criterio distintivo tra consumazione e tentativo (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la configurabilità della aggravante della destrezza, è manifestamente infondato, poiché la condotta in contestazione è consistita nel cd. "borseggio", ipotesi classica di comportamento "destro" riconducibile all'art. 625, corna primo, n. 4, cod. pen. (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso