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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44215/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 settembre 2021 la Corte d'appello di Torino, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, attribuitogli quale amministratore, prima di diritto e poi di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 12 ottobre 2011.

2. Nell'interesse del Barlocco è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, contestando l'utilizzabilità, ai fini del decidere, delle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], ex-commercialista della società fallita, e di [OSCURATO:PERSONA], ex-socio, dal momento che esse sono contenute in verbali non sottoscritti e, pur provenendo da altro procedimento, mai formalmente acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari.

L'inesistenza di tali atti e il fatto che la scelta del rito abbreviato fosse stata formalizzata all'udienza del 19 novembre 2014 escluderebbero in radice, secondo il ricorrente, l'applicabilità della sanatoria di cui all'attuale testo dell'art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla

I. n. 103 del 2017.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'omessa valutazione del verbale di indagini difensive, contenenti le dichiarazioni dell'impiegata [OSCURATO:PERSONA], e del documento di trasporto del 17 dicembre 2010, con riguardo all'attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto della società fallita.

Si osserva: a) dagli atti del procedimento non emergeva alcun atto gestorio posto in essere dall'imputato e che, anzi, nella sua relazione, il curatore aveva dichiarato di non avere individuato altri amministratori, oltre quelli di diritto; b) che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e il documento di trasporto sopra menzionato rivelavano che il ricorrente, dismessa la carica di amministratore, si era spogliato della documentazione sociale; c) che la Corte territoriale, pur investita del relativo motivo di appello, aveva omesso di affrontare la questione dell'elemento soggettivo, alludendo piuttosto a «probabili episodi distrattivi» dai quali l'imputato era stato assolto già in primo grado; d) che, in definitiva, la condotta andrebbe, al più, riqualificata, come bancarotta semplice.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.!. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Anche prima dell'introduzione del comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte aveva da tempo chiarito che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indaginì preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento".

Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio.

Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 - 01).

È, pertanto, ormai consolidata la conclusione per la quale nel giudizio abbreviato sono rilevabilì e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, Rv. 273345 - 01, in un caso nel quale la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione, nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle dichiarazioni del soggetto emittente la fattura contestata, contenute nel verbale di constatazione dell'Agenzia delle entrate, benché questo fosse privo delle sottoscrizioni del dichiarante e dei funzionari che avevano partecipato all'atto).

Ora, nel caso di specie, l'esistenza delle dichiarazioni delle quali si tratta nel fascicolo del P.M. è comprovata proprio da quanto riferito dal ricorrente a proposito della loro utilizzazione durante l'interrogatorio richiesto dalla difesa a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., laddove l'assenza nella copia esistente delle sottoscrizioni del dichiarante e del verbalizzante non comporta alcuna nullità assoluta, poiché la nullità prevista dall'art. 142 cod. proc. pen. (che, peraltro, riguarda soltanto la mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale) non rientra in alcuna delle nullità di cui all'art. 179 del codice di rito (per il carattere relativo della nullità, v., di recente, Sez. 1, n. 40700 del 09/09/2015, Abdel, Rv. 264855 - 0).

Quanto al fatto che i verbali sarebbero stati acquisiti successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la menzione di Sez. 3, n. 43552 del 20/10/2014 non giova al ricorrente, dal momento che la decisione, riferendosi agli atti di indagine dei quali sia stato omesso il deposito, individua un vizio che la giurisprudenza ritiene superabile proprio in forza della scelta del rito abbreviato.

In effetti, che non si tratti di inutilizzabilità di carattere patologico è confermato sia dall'orientamento secondo il quale l'omesso deposito di atti d'indagine preliminare contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio - e non una inutilizzabilità - che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901 - 01), sia dall'orientamento, del quale è espressione l'invocata Sez. 3 n. 43552 del 2014, che comunque consente l'acquisizione e l'utilizzazione degli atti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in tal modo collocando il vizio al di fuori della la inutilizzabilità cosiddetta "patologica", che costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (per quest'ultima puntualizzazione concettuale, v. anche Sez. 3, 23182 del 2018).

2. Sono invece fondati i restanti motivi sia perché nella sentenza impugnata non si registra alcun vaglio critico della documentazione menzionata dal ricorrente e alcun confronto con i restanti dati utilizzabili, sia perché non è perspicuo, per come scarnamente formulato, il riferimento a «probabili episodi distrattivi» che la mancata o irregolare tenuta dei libri contabili non avrebbe consentito di accertare, dal momento che l'imputato è stato assolto dalle contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

3. La sentenza impugnata va, in conseguenza, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 settembre 2021 la Corte d'appello di Torino, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, attribuitogli quale amministratore, prima di diritto e poi di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 12 ottobre 2011. 2. Nell'interesse del Barlocco è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, contestando l'utilizzabilità, ai fini del decidere, delle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], ex-commercialista della società fallita, e di [OSCURATO:PERSONA], ex-socio, dal momento che esse sono contenute in verbali non sottoscritti e, pur provenendo da altro procedimento, mai formalmente acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari. L'inesistenza di tali atti e il fatto che la scelta del rito abbreviato fosse stata formalizzata all'udienza del 19 novembre 2014 escluderebbero in radice, secondo il ricorrente, l'applicabilità della sanatoria di cui all'attuale testo dell'art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. n. 103 del 2017. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'omessa valutazione del verbale di indagini difensive, contenenti le dichiarazioni dell'impiegata [OSCURATO:PERSONA], e del documento di trasporto del 17 dicembre 2010, con riguardo all'attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto della società fallita. Si osserva: a) dagli atti del procedimento non emergeva alcun atto gestorio posto in essere dall'imputato e che, anzi, nella sua relazione, il curatore aveva dichiarato di non avere individuato altri amministratori, oltre quelli di diritto; b) che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e il documento di trasporto sopra menzionato rivelavano che il ricorrente, dismessa la carica di amministratore, si era spogliato della documentazione sociale; c) che la Corte territoriale, pur investita del relativo motivo di appello, aveva omesso di affrontare la questione dell'elemento soggettivo, alludendo piuttosto a «probabili episodi distrattivi» dai quali l'imputato era stato assolto già in primo grado; d) che, in definitiva, la condotta andrebbe, al più, riqualificata, come bancarotta semplice. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.!. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anche prima dell'introduzione del comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte aveva da tempo chiarito che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indaginì preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 - 01). È, pertanto, ormai consolidata la conclusione per la quale nel giudizio abbreviato sono rilevabilì e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, Rv. 273345 - 01, in un caso nel quale la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione, nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle dichiarazioni del soggetto emittente la fattura contestata, contenute nel verbale di constatazione dell'Agenzia delle entrate, benché questo fosse privo delle sottoscrizioni del dichiarante e dei funzionari che avevano partecipato all'atto). Ora, nel caso di specie, l'esistenza delle dichiarazioni delle quali si tratta nel fascicolo del P.M. è comprovata proprio da quanto riferito dal ricorrente a proposito della loro utilizzazione durante l'interrogatorio richiesto dalla difesa a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., laddove l'assenza nella copia esistente delle sottoscrizioni del dichiarante e del verbalizzante non comporta alcuna nullità assoluta, poiché la nullità prevista dall'art. 142 cod. proc. pen. (che, peraltro, riguarda soltanto la mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale) non rientra in alcuna delle nullità di cui all'art. 179 del codice di rito (per il carattere relativo della nullità, v., di recente, Sez. 1, n. 40700 del 09/09/2015, Abdel, Rv. 264855 - 0). Quanto al fatto che i verbali sarebbero stati acquisiti successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la menzione di Sez. 3, n. 43552 del 20/10/2014 non giova al ricorrente, dal momento che la decisione, riferendosi agli atti di indagine dei quali sia stato omesso il deposito, individua un vizio che la giurisprudenza ritiene superabile proprio in forza della scelta del rito abbreviato. In effetti, che non si tratti di inutilizzabilità di carattere patologico è confermato sia dall'orientamento secondo il quale l'omesso deposito di atti d'indagine preliminare contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio - e non una inutilizzabilità - che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901 - 01), sia dall'orientamento, del quale è espressione l'invocata Sez. 3 n. 43552 del 2014, che comunque consente l'acquisizione e l'utilizzazione degli atti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., in tal modo collocando il vizio al di fuori della la inutilizzabilità cosiddetta "patologica", che costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (per quest'ultima puntualizzazione concettuale, v. anche Sez. 3, 23182 del 2018). 2. Sono invece fondati i restanti motivi sia perché nella sentenza impugnata non si registra alcun vaglio critico della documentazione menzionata dal ricorrente e alcun confronto con i restanti dati utilizzabili, sia perché non è perspicuo, per come scarnamente formulato, il riferimento a «probabili episodi distrattivi» che la mancata o irregolare tenuta dei libri contabili non avrebbe consentito di accertare, dal momento che l'imputato è stato assolto dalle contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 3. La sentenza impugnata va, in conseguenza, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugna
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