CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 32550/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20179-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], '[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte nella qualità di eredi di IANNI' CARMELO, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1810 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1338/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/07/2014 R.G.N. 1642/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20179/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.1338 del 2014, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva rigettato, in riferimento al pacifico stato di familiari di Ianni‘ Carmelo, vittima del terrorismo, il beneficio pensionistico della perequazione della pensione di reversibilità alla stregua dell'art. 7 legge n.206 del 2004; 2. ritenevano i giudici di merito che lo speciale meccanismo perequativo tipizzato dalla norma non trovasse applicazione in riferimento a posizione contributiva, dalla quale era scaturita la pensione, relativa ad attività di lavoro autonomo, non essendovi, in tal caso, il parametro di riferimento economico al quale commisurare gli aumenti - vale a dire il trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità - trattandosi di assicurato lavoratore autonomo, iscritto alla gestione artigiani, condizione per cui la pensione di reversibilità non poteva fruire degli incrementi predetti; 3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], Ianni‘ Roberta e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlie, hanno proposto ricorso affidato a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 4. preliminarmente va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso svolto dalle figlie superstiti dell'assicurato, le quali, alla data di entrata in vigore della disposizione sulla perequazione, avevano già compiuto l'età massima per fruire del trattamento (26 anni ex art. 13 r.d.l.n. 636 del 1939 e successive modif. e integraz.), né risultano allegate peculiari condizioni per il diritto al trattamento di reversibilità oltre detto discrimine anagrafico, né alla data di entrata in vigore della disposizione godevano del trattamento reversibile al quale l'incremento avrebbe dovuto accedere; 5. quanto alla questione posta con il motivo di ricorso, con il quale si assume che il meccanismo perequativo introdotto, nel 2004, per le vittime del dovere e i superstiti non escluderebbe le pensioni collegate a prestazioni di lavoro autonomo, con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale per l'irragionevole esclusione dei lavoratori autonomi dalla platea dei destinatari del beneficio del meccanismo perequativo, discriminando questi ultimi rispetto ai lavoratori dipendenti, va rilevato lo jus superveniens, medio tempore intervenuto, che ha espunto, in materia, il meccanismo della clausola oro; 6. invero, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, con l'art.3, comma 4- quater, ha introdotto la seguente disposizione: «A decorrere dal 10 gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonche' dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 e' assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori»; 7. l'introduzione di un'apposita modalità di adeguamento dell'importo dei trattamenti pensionistici ha, pertanto, superato i limiti intrinseci al sistema di adeguamento conformato sulla clausola oro, ipotizzabile solo per i lavoratori dipendenti, dando spazio ad un meccanismo rivalutativo non suscettibile di ingenerare disparità tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nella medesima condizione di vittime del dovere; 8. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, alla luce dello jus superveniens, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo perché proceda a nuovo esame del gravame;9. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta, anche per le spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 Il Presidente O GiUdilitee [OSCURATO:PERSONA] 91/Mdti/1