CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41905/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 00ZUBEM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19117/21 Kohwtenyh [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per i reati di resistenza e evasione, unificati in continuazione e applicata la diminuente di rito, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che la doglianza si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo, ove si è rappresentata la peculiare gravità e offensività del comportamento tenuto dall'imputato, che ha violato reiteratamente la misura degli arresti domiciliari opponendo anche resistenza: valutazioni di tipo fattuale, queste, motivatamente ostative all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto tali insindacabili in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]