CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento per il capo a) e l'inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna della ricorrente per il reato di truffa ritenendo non operativa la causa di improcedibilità prevista dall'art. 649 cod. proc. pen, tenuto che la condanna allegata come ostativa al secondo giudizio riguardava una truffa consumata nei confronti di una diversa persona offesa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto la truffa per la quale vi era già stata condanna riguardava la stessa autovettura ([OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA]) e le stesse part lese ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sicché doveva ritenersi operativo il divieto del ne bis in idem. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1.Per verificare l'idem facum alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2006 è necessario che l'autorità giudiziaria confronti il fatto storico, «secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. Sulla base della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi» (Corte cost n. 200 del 2016). Se per verificare Videm factum è decisiva non solo la identità della condotta illecita, ma anche l' identità dell'evento, non può ritenersi che i fatti siano identici quando ledono diverse persone offese; si ritiene cioè che condotte omologhe che offendono vittime diverse si sottraggono alla applicazione del divieto del ne bis in idem. 1.2.Nel caso in esame, tuttavia, non vi è certezza sulla identità della persona offesa nei due processi in relazione ai quali si deduce la duplicazione. Mentre nel decreto di citazione relativo al procedimento allegato come ostativo (prodotto in Cassazione) le persone offese sono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza conclusiva di tale processo, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e prodotta in appello, viene indicata come persona offesa tale [OSCURATO:PERSONA], come da appunto non vergato dal Presidente (laddove il capo di imputazione non indica le persone offese). Tale incertezza impone uno scrutinio di merito delle prove e di eventuali acquisizioni integrative, che non può essere effettuato in sede di legittimità. 1.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto il ricorso è inammissibile e l'affermazione di responsabilità per il reato di cui capo b) è irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui capo b). Così deciso in Roma, il giorno 17 febb