Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25273/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2026 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 24 aprile 2024, il Tribunale di Bari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli articoli 10 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e all'applicazione delle pene accessorie, disponendo altresì la confisca del profitto del reato, quantificato in C 103.162,00.

Il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 5 settembre 2018, acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, e sulla testimonianza di uno dei funzionari verbalizzanti.

Da talecompendio probatorio, il Tribunale ha ritenuto provato che l'imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", avesse, da un lato, occultato la documentazione amministrativo-contabile obbligatoria (capo 1) e, dall'altro, omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2015, a fronte di un'imposta evasa di importo superiore alla soglia di punibilità (capo 2).

In particolare, il primo giudice ha qualificato il reato sub 1) come occultamento di scritture contabili, qualificandolo quale reato permanente e individuandone il momento consumativo nella data dell'accertamento fiscale (5 settembre 2018), con conseguente esclusione della prescrizione.

2. Avverso tale decisione ha interposto appello l'imputato.

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 marzo 2026, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (capo 1) perché estinto per prescrizione.

A tal fine, la Corte territoriale, valorizzando la formulazione alternativa della contestazione ("occultava e/o distruggeva"), ha ritenuto di dover applicare, in ossequio al principio del favor rei, l'ipotesi della distruzione, qualificandola come reato istantaneo e collocandone la consumazione in epoca prossima alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 16 febbraio 2016.

Tale ricostruzione ha determinato il decorso del termine massimo di prescrizione prima della pronuncia d'appello.

La Corte di merito ha, poi, confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, rigettando le censure difensive.

Ha quindi rideterminato la pena per il solo reato residuo in anni uno di reclusione, revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e riducendo ad un anno la durata delle altre pene accessorie temporanee, confermando nel resto la sentenza impugnata, inclusa la statuizione sulla confisca.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti tre motivi. 3.1 Con il primo motivo si denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, co. 1, lett. b, c.p.p.) in relazione all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 e all'art. 43 c.p., per l'errata configurazione del dolo specifico di evasione.

La difesa censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione in capo all'imputato, pacificamente inquadrabile quale mero amministratore di diritto o "testa di legno".

Si premette, in punto di diritto, che la riforma dei reati tributari operata con il d.lgs. n. 74/2000 ha segnato un netto superamento del modello dei reati formali, richiedendo per la fattispecie di omessa dichiarazione un quid plurisrispetto alla mera volontarietà dell'inadempimento.

Tale elemento ulteriore è il dolo specifico, consistente nella finalità deliberata di sottrarsi al pagamento delle imposte.

La difesa sostiene che la Corte territoriale abbia operato una non consentita sovrapposizione tra il "dolo di omissione" e il "dolo di evasione", fondando la responsabilità dell'imputato sulla sua mera posizione formale di legale rappresentante alla data di scadenza del termine dichiarativo.

In tal modo, si sarebbe configurata un'inammissibile responsabilità "di posizione", in contrasto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma 1, Cost.

Vengono richiamati a sostegno specifici dati fattuali: l'imputato aveva assunto la carica di amministratore unico solo in data 20 ottobre 2015, quando la quasi totalità delle operazioni imponibili relative all'esercizio 2015 si era già conclusa.

Inoltre, la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese e trasferita all'estero appena quattro mesi dopo, il 16 febbraio 2016, ben prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

Secondo la difesa, non vi è alcuna prova che l'imputato, in questo breve lasso di tempo, avesse avuto una reale ingerenza nella gestione societaria o una concreta conoscenza dei ricavi, del volume d'affari e, di conseguenza, dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Il ricorso contesta l'argomento della Corte d'appello basato sulla natura di reato a "soggettività ristretta", osservando che tale qualificazione serve unicamente a individuare il soggetto gravato dall'obbligo di legge, ma non può fondare automaticamente un giudizio sulla sussistenza del dolo specifico.

La giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, esclude infatti che la responsabilità del prestanome possa derivare dalla mera accettazione della carica, richiedendo invece la prova di elementi concreti che dimostrino la sua consapevole partecipazione al disegno criminoso o l'adesione al fine evasivo perseguito dall'amministratore di fatto.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non avrebbe indicato alcun "segnale di allarme" che l'imputato avrebbe potuto percepire, degradando così "il dolo specifico a culpa in vigilando". 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo e inversione dell'onere della prova.

Il ricorrente lamenta plurimi vizi logico-giuridici nel percorso argomentativo della sentenza impugnata.

In primo luogo, si deduce un vizio di manifesta illogicità per circolarità del ragionamento.

La Corte di appello ha affermato che la prova del dolo specifico "non può che essere desunta da indici sintomatici", individuandoli, di fatto, nella stessa condotta omissiva ("l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione"), nel mancato versamento dell'imposta e nell'assenza della documentazione contabile.

Secondo la difesa, tale argomentare è tautologico, in quanto utilizza la 3condotta materiale del reato per dimostrare la finalità della condotta stessa, dando luogo a una forma di "dolo in re ipsa", più volte censurata dalla giurisprudenza di legittimità, che svuota di contenuto la nozione di dolo specifico.

In secondo luogo, si evidenzia una contraddizione insanabile tra la motivazione adottata per la declaratoria di prescrizione del reato sub 1) e quella posta a fondamento della condanna per il reato sub 2).

Per dichiarare prescritto il delitto di cui all'art. 10, la Corte ha accolto la tesi della distruzione della contabilità in epoca prossima alla cancellazione della società, implicitamente riconoscendo che l'imputato non avesse la disponibilità di tale documentazione.

Per condannarlo per il delitto di cui all'art. 5, tuttavia, la stessa Corte ha sostenuto che egli avesse una piena consapevolezza dei dati contabili e dei ricavi societari, così da potersi rappresentare l'entità dell'imposta dovuta e maturare il dolo di evasione.

La difesa ritiene palesemente illogico assumere che un soggetto, privo della documentazione contabile, potesse conoscere i dati necessari a integrare l'elemento soggettivo del reato.

Infine, il motivo censura un'indebita inversione dell'onere della prova.

La Corte territoriale, a chiusura del proprio ragionamento sul dolo, ha sottolineato che "nessuna alternativa versione suscettibile di essere vagliata è stata addotta" dall'imputato.

Tale affermazione, ad avviso del ricorrente, viola l'art. 533 c.p.p., in quanto fa derivare un elemento a carico dal silenzio dell'imputato o dalla mancata allegazione difensiva, mentre spetta unicamente all'accusa l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, incluso il dolo specifico, al di là di ogni ragionevole dubbio. 3.3 Il terzo motivo, denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione dell'imposta evasa e al superamento della soglia di punibilità.

Si sostiene che la Corte di appello abbia recepito acriticamente la ricostruzione operata dall'amministrazione finanziaria, fondata quasi esclusivamente sui dati estratti dal sistema VIES ([OSCURATO:PERSONA]), senza esercitare quel 'potere-dovere di autonomo accertamento che compete al giudice penale.

Quest'ultimo, infatti, deve privilegiare la verità materiale e i dati fattuali concreti, non potendo fare acritica applicazione di presunzioni o criteri prettamente tributari.

La determinazione dell'imponibile è, inoltre, definita "frammentaria e unilaterale", poiché basata su operazioni commerciali risalenti in gran parte a un periodo antecedente l'assunzione della carica da parte dell'imputato, il quale non ha mai avuto la possibilità di interloquire nel procedimento di accertamento amministrativo, avendone appreso l'esistenza solo con la notifica del decreto che dispone il giudizio.

Di conseguenza, lo standard probatorio richiesto dall'art. 533c.p.p. per ritenere accertato il superamento della soglia di punibilità non sarebbe stato soddisfatto.

Infine, si collega tale doglianza alla mancanza di documentazione contabile, già riconosciuta dalla stessa Corte ai fini della prescrizione del capo

1. Proprio tale circostanza avrebbe dovuto imporre un vaglio ancora più rigoroso sull'effettiva consistenza del debito d'imposta, in quanto il superamento della soglia, quale elemento costitutivo del reato, deve essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente.

La condanna si fonderebbe, pertanto, su una quantificazione dell'imposta evasa non sufficientemente robusta per il processo penale e, comunque, inidonea a dimostrare la piena consapevolezza in capo all'imputato dell'ammontare evaso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi non consentiti in quanto generici o tardivamente sollevati, non essendo stati proposti con il gravame.

2. Il terzo motivo, volto a contestare l'integrazione della fattispecie obiettiva del reato è generico, in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazione contestata.

Già il Tribunale aveva sottolineato che: la determinazione dell'imposta evasa era avvenuta non soltanto attraverso la valorizzazione dei dati inseriti nel sistema [OSCURATO:PERSONA] ma anche mediante l'acquisizione delle fatture dei fornitori extracomunitari, così da rendere "irrefutabile" l'acquisito di merci e servizi intracomunitari da parte della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; imputato non aveva allegato alcunché.

Analoghe considerazioni si trovano esposte nella sentenza impugnata, che ha rimarcato come la difesa non avesse "contrastato in tutto o in parte" il verbale di contestazione del 5 settembre 2018, acquisito al fascicolo processuale con il consenso delle parti.

Il motivo in valutazione, quindi, nel lamentare che "la determinazione dell'imposta evasa era fondata solo sul sistema VIES", non si confronta con quanto esposto nelle sentenze dei giudici di merito in ordine all'acquisizione delle fatture attestanti le forniture e i servizi delle società estere, né individua criticità specifiche nel processo ricostruttivo dell'imponibile che fonda la determinazione dell'imposta evasa.La mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità.

3. In relazione ai primi due motivi del ricorso, va osservato che il punto della sentenza di primo grado relativo alla sussistenza del dolo del reato di omessa dichiarazione non era stato attinto dal gravame.

Vi è un riferimento nel gravame all'epoca di assunzione della carica di amministratore da parte dell'imputato e alla cancellazione dal REA, ma costituiscono le premesse dell'argomento volto a spiegare perché l'imputato non avesse coadiuvato i funzionari nell'accertamento delle imposte evase.

Si lamenta, quindi, che la quantificazione dell'imposta evasa era stata accertata "sulla scorta di una documentazione frammentaria" e che non erano stati computati i costi "contabilizzati e non!". 3.1 Nel gravame, pertanto, non vi è traccia della linea difensiva che sorregge i primi due motivi del ricorso, prospettanti l'estraneità dell'imputato alla gestione societaria, avendo solo svolto il ruolo di testa di legno, e l'insussistenza dei coefficienti psicologici integranti il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. 3.2 I motivi in valutazione sono quindi inammissibili in quanto tardivamente proposti.

Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez.

5. N. 22697 del 20/3/2026, Lazzarini che richiama : Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768-02; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631-01). 3.3 Per completezza, va detto che la Corte di appello ha comunque motivato in ordine al dolo desumendolo dal mancato versamento dei pagamenti periodici, dall'omessa esibizione della documentazione, dall'omessa prospettazione di circostanze idonee a fornire una chiave di lettura alternativa all'omesso versamento accertato.•

4. L'esito del giudizio comporta, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2026 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24 aprile 2024, il Tribunale di Bari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli articoli 10 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e all'applicazione delle pene accessorie, disponendo altresì la confisca del profitto del reato, quantificato in C 103.162,00. Il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 5 settembre 2018, acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, e sulla testimonianza di uno dei funzionari verbalizzanti. Da talecompendio probatorio, il Tribunale ha ritenuto provato che l'imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", avesse, da un lato, occultato la documentazione amministrativo-contabile obbligatoria (capo 1) e, dall'altro, omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2015, a fronte di un'imposta evasa di importo superiore alla soglia di punibilità (capo 2). In particolare, il primo giudice ha qualificato il reato sub 1) come occultamento di scritture contabili, qualificandolo quale reato permanente e individuandone il momento consumativo nella data dell'accertamento fiscale (5 settembre 2018), con conseguente esclusione della prescrizione. 2. Avverso tale decisione ha interposto appello l'imputato. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 marzo 2026, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (capo 1) perché estinto per prescrizione. A tal fine, la Corte territoriale, valorizzando la formulazione alternativa della contestazione ("occultava e/o distruggeva"), ha ritenuto di dover applicare, in ossequio al principio del favor rei, l'ipotesi della distruzione, qualificandola come reato istantaneo e collocandone la consumazione in epoca prossima alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 16 febbraio 2016. Tale ricostruzione ha determinato il decorso del termine massimo di prescrizione prima della pronuncia d'appello. La Corte di merito ha, poi, confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, rigettando le censure difensive. Ha quindi rideterminato la pena per il solo reato residuo in anni uno di reclusione, revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e riducendo ad un anno la durata delle altre pene accessorie temporanee, confermando nel resto la sentenza impugnata, inclusa la statuizione sulla confisca. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti tre motivi. 3.1 Con il primo motivo si denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, co. 1, lett. b, c.p.p.) in relazione all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 e all'art. 43 c.p., per l'errata configurazione del dolo specifico di evasione. La difesa censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione in capo all'imputato, pacificamente inquadrabile quale mero amministratore di diritto o "testa di legno". Si premette, in punto di diritto, che la riforma dei reati tributari operata con il d.lgs. n. 74/2000 ha segnato un netto superamento del modello dei reati formali, richiedendo per la fattispecie di omessa dichiarazione un quid plurisrispetto alla mera volontarietà dell'inadempimento. Tale elemento ulteriore è il dolo specifico, consistente nella finalità deliberata di sottrarsi al pagamento delle imposte. La difesa sostiene che la Corte territoriale abbia operato una non consentita sovrapposizione tra il "dolo di omissione" e il "dolo di evasione", fondando la responsabilità dell'imputato sulla sua mera posizione formale di legale rappresentante alla data di scadenza del termine dichiarativo. In tal modo, si sarebbe configurata un'inammissibile responsabilità "di posizione", in contrasto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma 1, Cost. Vengono richiamati a sostegno specifici dati fattuali: l'imputato aveva assunto la carica di amministratore unico solo in data 20 ottobre 2015, quando la quasi totalità delle operazioni imponibili relative all'esercizio 2015 si era già conclusa. Inoltre, la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese e trasferita all'estero appena quattro mesi dopo, il 16 febbraio 2016, ben prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Secondo la difesa, non vi è alcuna prova che l'imputato, in questo breve lasso di tempo, avesse avuto una reale ingerenza nella gestione societaria o una concreta conoscenza dei ricavi, del volume d'affari e, di conseguenza, dell'ammontare dell'imposta dovuta. Il ricorso contesta l'argomento della Corte d'appello basato sulla natura di reato a "soggettività ristretta", osservando che tale qualificazione serve unicamente a individuare il soggetto gravato dall'obbligo di legge, ma non può fondare automaticamente un giudizio sulla sussistenza del dolo specifico. La giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, esclude infatti che la responsabilità del prestanome possa derivare dalla mera accettazione della carica, richiedendo invece la prova di elementi concreti che dimostrino la sua consapevole partecipazione al disegno criminoso o l'adesione al fine evasivo perseguito dall'amministratore di fatto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non avrebbe indicato alcun "segnale di allarme" che l'imputato avrebbe potuto percepire, degradando così "il dolo specifico a culpa in vigilando". 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo e inversione dell'onere della prova. Il ricorrente lamenta plurimi vizi logico-giuridici nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. In primo luogo, si deduce un vizio di manifesta illogicità per circolarità del ragionamento. La Corte di appello ha affermato che la prova del dolo specifico "non può che essere desunta da indici sintomatici", individuandoli, di fatto, nella stessa condotta omissiva ("l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione"), nel mancato versamento dell'imposta e nell'assenza della documentazione contabile. Secondo la difesa, tale argomentare è tautologico, in quanto utilizza la 3condotta materiale del reato per dimostrare la finalità della condotta stessa, dando luogo a una forma di "dolo in re ipsa", più volte censurata dalla giurisprudenza di legittimità, che svuota di contenuto la nozione di dolo specifico. In secondo luogo, si evidenzia una contraddizione insanabile tra la motivazione adottata per la declaratoria di prescrizione del reato sub 1) e quella posta a fondamento della condanna per il reato sub 2). Per dichiarare prescritto il delitto di cui all'art. 10, la Corte ha accolto la tesi della distruzione della contabilità in epoca prossima alla cancellazione della società, implicitamente riconoscendo che l'imputato non avesse la disponibilità di tale documentazione. Per condannarlo per il delitto di cui all'art. 5, tuttavia, la stessa Corte ha sostenuto che egli avesse una piena consapevolezza dei dati contabili e dei ricavi societari, così da potersi rappresentare l'entità dell'imposta dovuta e maturare il dolo di evasione. La difesa ritiene palesemente illogico assumere che un soggetto, privo della documentazione contabile, potesse conoscere i dati necessari a integrare l'elemento soggettivo del reato. Infine, il motivo censura un'indebita inversione dell'onere della prova. La Corte territoriale, a chiusura del proprio ragionamento sul dolo, ha sottolineato che "nessuna alternativa versione suscettibile di essere vagliata è stata addotta" dall'imputato. Tale affermazione, ad avviso del ricorrente, viola l'art. 533 c.p.p., in quanto fa derivare un elemento a carico dal silenzio dell'imputato o dalla mancata allegazione difensiva, mentre spetta unicamente all'accusa l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, incluso il dolo specifico, al di là di ogni ragionevole dubbio. 3.3 Il terzo motivo, denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione dell'imposta evasa e al superamento della soglia di punibilità. Si sostiene che la Corte di appello abbia recepito acriticamente la ricostruzione operata dall'amministrazione finanziaria, fondata quasi esclusivamente sui dati estratti dal sistema VIES ([OSCURATO:PERSONA]), senza esercitare quel 'potere-dovere di autonomo accertamento che compete al giudice penale. Quest'ultimo, infatti, deve privilegiare la verità materiale e i dati fattuali concreti, non potendo fare acritica applicazione di presunzioni o criteri prettamente tributari. La determinazione dell'imponibile è, inoltre, definita "frammentaria e unilaterale", poiché basata su operazioni commerciali risalenti in gran parte a un periodo antecedente l'assunzione della carica da parte dell'imputato, il quale non ha mai avuto la possibilità di interloquire nel procedimento di accertamento amministrativo, avendone appreso l'esistenza solo con la notifica del decreto che dispone il giudizio. Di conseguenza, lo standard probatorio richiesto dall'art. 533c.p.p. per ritenere accertato il superamento della soglia di punibilità non sarebbe stato soddisfatto. Infine, si collega tale doglianza alla mancanza di documentazione contabile, già riconosciuta dalla stessa Corte ai fini della prescrizione del capo 1. Proprio tale circostanza avrebbe dovuto imporre un vaglio ancora più rigoroso sull'effettiva consistenza del debito d'imposta, in quanto il superamento della soglia, quale elemento costitutivo del reato, deve essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente. La condanna si fonderebbe, pertanto, su una quantificazione dell'imposta evasa non sufficientemente robusta per il processo penale e, comunque, inidonea a dimostrare la piena consapevolezza in capo all'imputato dell'ammontare evaso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi non consentiti in quanto generici o tardivamente sollevati, non essendo stati proposti con il gravame. 2. Il terzo motivo, volto a contestare l'integrazione della fattispecie obiettiva del reato è generico, in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazione contestata. Già il Tribunale aveva sottolineato che: la determinazione dell'imposta evasa era avvenuta non soltanto attraverso la valorizzazione dei dati inseriti nel sistema [OSCURATO:PERSONA] ma anche mediante l'acquisizione delle fatture dei fornitori extracomunitari, così da rendere "irrefutabile" l'acquisito di merci e servizi intracomunitari da parte della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; imputato non aveva allegato alcunché. Analoghe considerazioni si trovano esposte nella sentenza impugnata, che ha rimarcato come la difesa non avesse "contrastato in tutto o in parte" il verbale di contestazione del 5 settembre 2018, acquisito al fascicolo processuale con il consenso delle parti. Il motivo in valutazione, quindi, nel lamentare che "la determinazione dell'imposta evasa era fondata solo sul sistema VIES", non si confronta con quanto esposto nelle sentenze dei giudici di merito in ordine all'acquisizione delle fatture attestanti le forniture e i servizi delle società estere, né individua criticità specifiche nel processo ricostruttivo dell'imponibile che fonda la determinazione dell'imposta evasa.La mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità. 3. In relazione ai primi due motivi del ricorso, va osservato che il punto della sentenza di primo grado relativo alla sussistenza del dolo del reato di omessa dichiarazione non era stato attinto dal gravame. Vi è un riferimento nel gravame all'epoca di assunzione della carica di amministratore da parte dell'imputato e alla cancellazione dal REA, ma costituiscono le premesse dell'argomento volto a spiegare perché l'imputato non avesse coadiuvato i funzionari nell'accertamento delle imposte evase. Si lamenta, quindi, che la quantificazione dell'imposta evasa era stata accertata "sulla scorta di una documentazione frammentaria" e che non erano stati computati i costi "contabilizzati e non!". 3.1 Nel gravame, pertanto, non vi è traccia della linea difensiva che sorregge i primi due motivi del ricorso, prospettanti l'estraneità dell'imputato alla gestione societaria, avendo solo svolto il ruolo di testa di legno, e l'insussistenza dei coefficienti psicologici integranti il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. 3.2 I motivi in valutazione sono quindi inammissibili in quanto tardivamente proposti. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 5. N. 22697 del 20/3/2026, Lazzarini che richiama : Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768-02; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631-01). 3.3 Per completezza, va detto che la Corte di appello ha comunque motivato in ordine al dolo desumendolo dal mancato versamento dei pagamenti periodici, dall'omessa esibizione della documentazione, dall'omessa prospettazione di circostanze idonee a fornire una chiave di lettura alternativa all'omesso versamento accertato.• 4. L'esito del giudizio comporta, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris