CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32094/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 settembre 2023 il Magistrato di sorveglianza diSassari aveva:- dichiarato l'inammissibilità del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA],inteso ad ottenere, a titolo risarcitorio, la riduzione di pena detentiva previstadall'art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione allarestrizione patita dal 1978 al 2023 in vari Istituti di pena indicati nelprovvedimento;- rigettato il reclamo, quanto alla detenzione subita dal 4 luglio 2017, pressole carceri di Locri, Tolmezzo, [OSCURATO:PERSONA] e Sassari, in assenza di violazionedell'art. 3 CEDU.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale disorveglianza di Sassari che lo ha rigettato.A ragione della decisione il Tribunale ha in primo luogo osservato che ladetenzione riguardante il periodo compreso dal 1978 al 1999 non fosseascrivibile al titolo in esecuzione e che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] dovesse intendersitardiva nella parte riferita alla detenzione patita sino al 4 luglio 2017. Alriguardo, ha affermato che tali periodi di detenzione «benché formalmenteconfluiti nel cumulo in esecuzione sono ascrivibili a due diversi cumuli parziali, dicui il primo relativo a pena interamente espiate il 14 settembre 2011 e il secondorelativo alla custodia cautelare e alla pena in espiazione dal 4 luglio 2017all’attualità». Attesa la discontinuità affettiva tra le diverse fasi esecutive, «ladomanda relativa ai periodi espiati antecedentemente al 14 settembre 2011doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essereproposta a pena di decadenza nel termine di sei mesi dall’entrata in vigoredell’art. 35-ter Ord. Pen.»Il Tribunale ha poi ritenuto, quanto al periodo di restrizione iniziatosuccessivamente al 4 luglio 2017, che [OSCURATO:PERSONA] era stato ristretto in condizioniconformi all'art. 3 CEDU, giacché negli Istituti penitenziari di Locri, Tolmezzo,[OSCURATO:PERSONA] e Sassari egli aveva fruito di uno spazio individuale superiore atre mq. ed era stato assoggettato a un regime restrittivo connotato da idoneecondizioni strutturali e logistiche sia sotto il profilo igienico-sanitario, siatrattamentale.3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso percassazione affidato a due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e viziodi motivazione.3.1. Il primo motivo riguarda l'inosservanza dell'art. 35-ter Ord. Pen. el’erroneità della relativa motivazione in punto di ribadita decadenza per il periododi detenzione precedente al 4 luglio 2017.Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe trascurato la circostanza che ireati riguardanti le pene espiate con fine pena al 14 settembre 2011 erano statiunificati per continuazione con quelli che avevano portato alla misura cautelaredel 2017 e alle condanne successive. Sostiene, quindi, che il principio di unicitàdella pena – connesso all'inserimento nel cumulo di sanzioni irrogate con distintiprovvedimenti di condanna – imporrebbe il riconoscimento della tempestivitàdella domanda rivolta al Magistrato di sorveglianza.3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 35-ter Ord. Pen. el’erroneità della relativa motivazione in punto di ribadito diniego di trattamentoinumano e degradante per la detenzione subita dal 4 luglio 2017.In proposito ricorda di avere sostenuto, già con il reclamo, che le condizionidetentive si erano rivelate inumane e degradanti, a prescindere dallo spaziodisponibile (che doveva comunque essere calcolato sottraendo il letto e gli arredifissi), in ragione della saltuaria assenza di acqua calda nei bagni.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta depositata in data 20 giugno 2026, ha chiesto la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che denuncia censure in parte inammissibili e in parteinfondate, dev’essere complessivamente rigettato.2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in materia di rimedirestitutori, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di leggea norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis (aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), di.23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla I. 4 21 febbraio2014, n. 10), richiamato dall'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Sicché lecensure articolate in chiave di contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili.3. In premessa è, altresì, necessario precisare che, in base alle disposizionicontenute nell'art. 35-ter Ord. pen., il ristoro può aver luogo nella formacosiddetta «specifica», cioè con una detrazione di pena nella misura di un giornoogni dieci giorni in cui è stato subito il pregiudizio, o in forma monetaria, nellamisura di otto euro per ciascun giorno in cui è stato subito il pregiudizio. Inoltre,il ristoro in forma monetaria può essere riconosciuto, in presenza di tutti ipresupposti, quando il periodo di pena ancora da espiare non è tale daconsentire l'altra forma di ristoro.Ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen., coloro che hanno subito ilpregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazionedella pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la penadetentiva in carcere, possono proporre un'azione, unicamente per ottenere ilristoro in forma monetaria, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nelcui territorio hanno la residenza.L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dallacessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere, ma allastregua della disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 2, del d.l. 26giugno 2014, n. 92, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 117, il terminesemestrale di decadenza, per coloro che hanno cessato di espiare la penadetentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, decorredal 28 giugno 2014, data di entrata in vigore della norma.La competenza a decidere tale istanza spetta, nel caso di soggetto libero, algiudice civile, mentre la domanda risarcitoria, sia essa volta ad ottenere unrisarcimento in forma specifica ovvero un ristoro di carattere monetario, inoltratada soggetto detenuto o internato è delibata dal magistrato di sorveglianza,indipendentemente dal fatto che essa si riferisca a periodi di carcerazione inclusio meno nel titolo in espiazione oppure ad esso uniti da continuità temporale. Inquesto senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito comeil radicamento della competenza in capo al magistrato di sorveglianza discendadalla condizione di attuale detenzione, sia pure per altro titolo, dell'istante (Sez.1, n. 31042 del 02/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279798 - 01; Sez. 1, n. 40909 del24/03/2017, Harnifi, Rv. 271363 -01). Presupposto necessario per radicare lacompetenza del magistrato di sorveglianza è, infatti, il perdurante stato direstrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio.4. Nel caso in esame è pacifico che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere terminato, il 14settembre 2011, la precedente carcerazione è rimasto in libertà fino al 4 luglio2017, giorno in cui ha fatto ingresso in carcere in seguito a misura cautelarecoercitiva e, successivamente, in espiazione delle pene riguardanti i relativi reati.Sicché è corretta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale in ordine allatempestività della domanda presentata in relazione ai periodi di detenzione patitidal condannato sino al 4 luglio 2017, poiché essi non sono in continuitàtemporale con la detenzione in atto al momento di proposizione dell'istanza, e –dovendosi avere riguardo alla data di cessazione della precedente detenzione,individuata nel 14 settembre 2011 – l'istanza presentata nel 2025 non può cheessere ritenuta inammissibile perché proposta ben oltre il termine semestrale didecadenza.Tanto in ossequio al principio secondo il quale, se è vero che, per effetto delcumulo giuridico, la pena indicata nel relativo provvedimento costituisce ununicum, altrettanto vero è che la possibilità di ottenere dal magistrato disorveglianza il rimedio compensativo della riduzione della pena viene meno nelmomento in cui l'espiazione del nuovo titolo, pur nell'ambito di un cumulo dipene unificate, non avvenga in continuità con il precedente, sussistendo cesuratemporale tra la precedente esecuzione – in cui si assume essersi verificata laviolazione – e quella in corso al momento della domanda: al cospetto di dettaipotesi, invero, è consentito, piuttosto, azionare il rimedio avente ad oggetto ilsolo ristoro monetario, entro il termine decadenziale di sei mesi.In argomento, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscriverel'ambito di applicazione del principio di discontinuità tra le fasi esecutive, lo haritenuto preclusivo alla riparazione dei pregiudizi subiti durante l'espiazione di untitolo pregresso e diverso da quello in corso (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018,Molluso, Rv. 274971 - 01), qualora la precedente esecuzione pregressa risulti deltutto slegata da quella in atto.Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle detenzioni antecedential 28 giugno 2014, con la precisazione che il detenuto, il quale richieda il rimediorisarcitorio di cui all'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per larestrizione degradante subita per un titolo diverso e che stia espiando il nuovotitolo senza soluzione di continuità con quello precedente, nel contesto di uncumulo di pene unificate, può adire il magistrato di sorveglianza per ottenere ilrimedio compensativo della riduzione della pena stessa, laddove, viceversa, nelcaso in cui l'espiazione del nuovo titolo non avvenga in continuità con quelloprecedente e sussista, dunque, cesura temporale tra la precedente esecuzione –nella quale si assume essersi verificata la violazione - e quella in corso almomento della domanda, sarà possibile azionare il rimedio avente ad oggetto ilsolo ristoro monetario, entro il termine decadenziale di sei mesi dal 28 giugno2014.Tale regolamentazione risponde all'esigenza di evitare che l'interessatoottenga una riduzione di pena imputabile al trattamento degradante vissuto nelcorso di una precedente esecuzione, ormai esaurita e non unificata a quellaesistere tra esecuzione e titolo di riferimento; essa intende, al contempo,prevenire il rischio di interferenze con la disciplina della fungibilità, che nonammette crediti di pena spendibili in relazione a condotte di rilevanza penale nonancora poste in essere (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971 -01; Sez. 1, n. 16915 del 21/12/2017, dep. 2018, Gerbino, Rv. 272830, che sioccupa, pure, del caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione deltutto slegato dal primo).Conclusivamente, va ribadito in primo luogo il principio per cui quando siaavvenuta l'espiazione della pena, con essa si determina, stante l'univoco tenoreletterale della norma, la possibilità di chiedere il solo ristoro nella formamonetaria. Di conseguenza, non è possibile ammettere, in mancanza di unaspecifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovoperiodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzionedell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere la prima forma di ristoroper la precorsa carcerazione: la cesura fra i periodi di detenzione deve ritenersipreclusiva della possibilità di ottenere una decurtazione da imputare alla nuovapena oggetto di espiazione e da correlare al pregiudizio patito durante laprecedente espiazione, allorquando sussista il presupposto della discontinuità frale fasi esecutive. Ove non sussistano i presupposti per considerare dimostrata lacontinuità esecutiva della detenzione pregressa con l'attuale restrizione, operaineludibilmente il termine decadenziale stabilito dalla legge: coerentemente si èconsiderata inammissibile per tardività la domanda risarcitoria proposta, ex art.35- ter Ord. pen., allorquando risultino decorsi sei mesi dall'entrata in vigore deld.l. n. 92 del 2014, nel caso in cui si riferisca a periodi di pena espiatiantecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso (Sez. 5, n. 18819 del24/01/2023, Giardiello, Rv. 284405 - 01). L'inammissibilità della domandaproposta dal detenuto o dall'internato volta all'ottenimento del ristoro, in formaspecifica, della riduzione di pena per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione diun titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda è, pertanto,l'approdo ineludibile allorquando l'esecuzione pregressa risulti del tutto scollegatada quella in corso: questo esito deriva dall'interpretazione della norma coerentesia con il testo dell'art. 35-ter cit., Ord. pen., sia con gli effetti - derivantidall'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen. - del divieto di fungibilità della penain relazione a reati successivi a quello cui afferisce l'esecuzione già esaurita (Sez.1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971 - 01).Va altresì riaffermato che il principio di discontinuità esecutiva soffreeccezione nel solo caso in cui quando la nuova condizione detentiva risulti legataa quella precedentemente sofferta, così da costituire, nella prospettivadell'accesso ai rimedi risarcitori, un unicum; e il legame è da individuarsi, nonsoltanto quando se ne riscontri la sussistenza in termini cronologici, ma anchequando essa si determini per motivi giuridici (Sez. 1, n. 2642 del 07/11/2024,dep. 2025, Pirozzi, Rv. 287469 – 01; Sez. 1, n. 23545 del 21/02/2024, Agresta,n.m.), tra i quali va annoverato l'inserimento nel cumulo di pene definitive che ilcondannato ha, in parte, già espiato a titolo cautelare.5. Deve solo in questa sede aggiungersi – quanto alla tesi prospettata dalricorrente – che non basta a superare la frattura temporale fra l'esecuzione dellapena pregressa e l'esecuzione della pena in corso il mero riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., fra il reato la pena detentiva riferitaal quale sia stata già completamente espiata e il reato la pena detentiva riferitaal quale sia attualmente in espiazione.Pur nella consapevolezza di un arresto che ha ritenuto sussistente lacontinuità giuridica dell'esecuzione della pena anche nell'ipotesi dell'applicazionedella continuazione fra reati le cui pene sono state e devono eseguirsi in epochedifferenti, sulla scorta del carattere unificante che si annette al conseguentecumulo giuridico in tema di liberazione anticipata (Sez. 1, n. 18171 del19/05/2020, Camelia, non mass.), il Collegio ritiene di condividere e riaffermareil diverso – e coerente con le illustrate premesse – indirizzo secondo il quale è daescludersi che la continuazione, la quale attiene esclusivamente all'individuazionedell'unicità del disegno criminoso fra i reati, valga a creare un vincolo idoneo aunificare l'esecuzione delle corrispondenti frazioni di pena fino a retrodatare, insostanziale superamento dei limiti fissati dall'art. 657 cod. proc. pen.,l'esecuzione della pena riferita al nuovo reato in tempo antecedente alla suacommissione (Sez. 1, n. 23545 del 21/02/2024, Agresta, n.m.; Sez. 7, n. 24369del 13/05/2021, Assinnata, non mass.).Sez. 1 Agresta, cit. ha condivisibilmente chiarito che – se è vero che le peneconcorrenti si considerano, in via generale, come pena unica, ai sensi dell'art. 76cod. pen. – è altrettanto certo che l'effetto unificante opera salvo che la leggestabilisca altrimenti; e, per l'ambito qui rilevante, vigono le regole derivantidall'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen. È, infatti, determinante l’esistenzadi una cesura effettiva della detenzione che ha innescato il decorso del terminesemestrale per la proposizione della domanda di ristoro ex art. 35-ter Ord. Pen.,sicché quando l'esecuzione della pena detentiva riguardi reati commessi dopol'espiazione completa della pena relativa a un precedente reato, l'unificazione exart. 81 cod. pen. di questo reato con quelli commessi successivamente allasuddetta espiazione non determina una fictio consistente nel retrodatare lacommissione degli ulteriori fatti in data anteriore alla scarcerazione.Questo assunto – si è spiegato – si accorda con il principio secondo cui ilreato continuato non esclude la valutazione parcellizzata degli episodi che locompongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione di ciascun fatto siadall'ordinamento considerato dirimente: è quanto si verifica nella specie, postoche la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente divalutare unitariamente a quelle successive una pena sofferta in epoca pregressaalla data di consumazione del reato che determina la formazione del cumulo,stante la necessità logico-giuridica che a quel fine rilevano le date diconsumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato. Èper questa ragione che si è affermato il principio di diritto - da condividersi eriaffermarsi - secondo cui il riconoscimento del vincolo della continuazione trareati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una penacomplessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta chela differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena daeseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc.pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le peneespiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentementescindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n.17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435 - 01; Sez. 1, n. 6072 del24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101 - 01; Sez. 1, n. 8109 del11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383 - 01).6. Per le ragioni sin qui esposte, come preannunziato, il ricorso dev’essererigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]