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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34074/2026

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RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui all'art. 7, commi 1 e 2, D.L. n.4 del 2019, per aver presentato domanda di ammissione al beneficio, sebbene una componente del medesimo nucleo familiare fosse già percettrice del reddito di cittadinanza.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., posto che la differenza tra importo indebitamente percepito e quello che sarebbe comunque spettato, comporta un danno non grave.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine alla prima doglianza, il giudice a quo ha affermato l'infondatezza del motivo con cui il ricorrente ritiene di aver avuto diritto ugualmente all'erogazione, evidenziando che la percezione del reddito da parte di uno dei due soggetti conviventi, appartenente al medesimo nucleo familiare, impedisce l'erogazione in favore dell'altro.

Inoltre, ha affermato che i pagamenti con bonifici effettuati dal ricorrente in favore di un fondo istituito dal Comune di Milano non afferiscono all'odierno procedimento, e sono quindi irrilevanti, avendo il ricorrente percepito il beneficio economico da settembre 2019 a novembre 2020, per un totale di euro 7500, con contestuale danno per l'amministrazione pubblica.

In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato l'insussistenza di elementi favorevoli da valutare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, peraltro, il ricorrente non ha neppure evidenziato.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui all'art. 7, commi 1 e 2, D.L. n.4 del 2019, per aver presentato domanda di ammissione al beneficio, sebbene una componente del medesimo nucleo familiare fosse già percettrice del reddito di cittadinanza. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., posto che la differenza tra importo indebitamente percepito e quello che sarebbe comunque spettato, comporta un danno non grave. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In ordine alla prima doglianza, il giudice a quo ha affermato l'infondatezza del motivo con cui il ricorrente ritiene di aver avuto diritto ugualmente all'erogazione, evidenziando che la percezione del reddito da parte di uno dei due soggetti conviventi, appartenente al medesimo nucleo familiare, impedisce l'erogazione in favore dell'altro. Inoltre, ha affermato che i pagamenti con bonifici effettuati dal ricorrente in favore di un fondo istituito dal Comune di Milano non afferiscono all'odierno procedimento, e sono quindi irrilevanti, avendo il ricorrente percepito il beneficio economico da settembre 2019 a novembre 2020, per un totale di euro 7500, con contestuale danno per l'amministrazione pubblica. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato l'insussistenza di elementi favorevoli da valutare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, peraltro, il ricorrente non ha neppure evidenziato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.M
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