Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 47620/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di una vettura.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia sufficientemente spiegato le ragioni che l'hanno indotta a disattendere le doglianze esposte nei motivi di gravame, ciò anche con riferimento alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione dell'aumento per la contestata recidiva.

2. Occorre rilevare che la Corte territoriale, in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione esente dalle prospettate censure, ha esplicitato le ragioni sottese alla condanna dell'imputata in quanto rinvenuta a bordo della vettura oggetto di furto nel contesto-spazio temporale dell'intervento della polizia giudiziaria, sollecitato dalla vista di soggetti intenti a forzare la portiera della detta vettura.

La donna, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato la fuga ma, diversamente dal correo, è stata bloccata e arrestata in flagranza.

Premesso quanto innanzi, il giudice d'appello, evidenziato l'oggetto dell'unico motivo di gravame (il trattamento sanzionatorío), ha confermato la commisurazione giudiziale della pena di cui alla sentenza di primo grado.

In merito il giudice d'appello ha argomentato ulteriormente circa la congruità della pena finale inflitta, in ordine ai già considerati numerosi precedenti specifici e infraquinquennali oltre che all'immodificabilità del giudizio di equivalenza tra recidiva reiterata e attenuanti generiche (ex art. 69, comma quarto, cod. pen.).

Orbene, il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, con riferimento all'apparato motivazionale di cui innanzi, l'unica censura integra un «non motivo» perché non deduce l'assenza di motivazione ovvero vizi motivazionali, né violazioni di legge o altre censure contemplate dal citato art. 606.

La ricorrente si limita difatti a prospettare una mera ritenuta insufficiente esplicitazione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello (con il quale, peraltro, non è stato sindacato l'eseguito aumento per la recidiva) senza specificazione di alcuna doglianza, neanche in termini di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. peri., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di una vettura. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia sufficientemente spiegato le ragioni che l'hanno indotta a disattendere le doglianze esposte nei motivi di gravame, ciò anche con riferimento alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione dell'aumento per la contestata recidiva. 2. Occorre rilevare che la Corte territoriale, in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione esente dalle prospettate censure, ha esplicitato le ragioni sottese alla condanna dell'imputata in quanto rinvenuta a bordo della vettura oggetto di furto nel contesto-spazio temporale dell'intervento della polizia giudiziaria, sollecitato dalla vista di soggetti intenti a forzare la portiera della detta vettura. La donna, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato la fuga ma, diversamente dal correo, è stata bloccata e arrestata in flagranza. Premesso quanto innanzi, il giudice d'appello, evidenziato l'oggetto dell'unico motivo di gravame (il trattamento sanzionatorío), ha confermato la commisurazione giudiziale della pena di cui alla sentenza di primo grado. In merito il giudice d'appello ha argomentato ulteriormente circa la congruità della pena finale inflitta, in ordine ai già considerati numerosi precedenti specifici e infraquinquennali oltre che all'immodificabilità del giudizio di equivalenza tra recidiva reiterata e attenuanti generiche (ex art. 69, comma quarto, cod. pen.). Orbene, il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, con riferimento all'apparato motivazionale di cui innanzi, l'unica censura integra un «non motivo» perché non deduce l'assenza di motivazione ovvero vizi motivazionali, né violazioni di legge o altre censure contemplate dal citato art. 606. La ricorrente si limita difatti a prospettare una mera ritenuta insufficiente esplicitazione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello (con il quale, peraltro, non è stato sindacato l'eseguito aumento per la recidiva) senza specificazione di alcuna doglianza, neanche in termini di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. peri., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47620/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris