CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 34036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i . • 4 lette/s9<tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (A914 6.)41e;~ 5314- ;<., teth0 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto in data 19 aprile 2021, avevano proposto denuncia di conflitto analogo ai sensi dell'art. 28 e ss cod. proc. pen.. Hanno premesso che gli stessi sono stati tratti al giudizio del predetto Tribunale per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 353, 614, commi 1 e 4, 388 cod. pen., che sarebbero stati commessi nell'ambito di una procedura di sfratto intentata nei riguardi del solo Savio dagli organi di procedura concorsuale in riferimento all'immobile costituente l'abitazione familiare ed appartenente alla Ladurner, terzo estraneo alla procedura. Tale bene, p. ed 2864 c.c. Mela in P.T. 3399/11, è stato oggetto del decreto di esproprio n. 3370 del 1981 della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, intavolato senza riserva a favore del Comune di Merano con estavolazione della legittima proprietaria Ladurner, ma è stato in seguito annullato dall'[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato con sentenza n. 4 del 1990 per carenza di potere. Le successive richieste di cancellazione delle illecite intavolazioni contro la proprietaria espropriata sono state respinte dal giudice tavolare e dal giudice ordinario in contrasto con gli artt. 2909 cod. civ, 37 cod. proc. civ. e 6, 1 Prot. add. Convenzione EDU per il diniego di riconoscere il giudicato amministrativo, sebbene l'annullamento del decreto di esproprio abbia fatto rivivere il diritto di proprietà in capo alla Ladurner. La valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità o meno dei fatti tavolari, dai quali si fanno discendere i reati contestati nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Bolzano, è preclusa e tale preclusione giustificherebbe la denuncia di conflitto. Ciò nonostante, la spoliazione definitiva della proprietaria e del legittimo possessore dell'immobile che si è perfezionata nel 2018 con la contemporanea apertura del processo penale n. 539/2018 . R.G.N.R.. Sulla questione si è innestato un conflitto tra giudice penale e giudice amministrativo-eurounitario per avere il primo, nonostante la citata preclusione, deciso sul diritto di proprietà dei denuncianti, negato il diritto ad una corretta pubblicità immobiliare ed il diritto all'effettività della giurisdizione, com'è, invece, stabilito dal giudicato amministrativo, ignorato per effetto di dolo e colpa grave e di falsità documentali. Il conflitto, com'è accaduto nel caso di specie, può insorgere anche tra giudice penale e giudice amministrativo e richiede una decisione che rimetta ad altra sede giudiziaria il processo penale anche per la stasi ricollegabile al dissenso sul diritto di proprietà. Inoltre, poiché in relazione al delitto di cui all'art. 353 cod. pen. la persona offesa deve essere identificata nel giudice della procedura fallimentare, dr.ssa Bortolotti, non nel curatore, in applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. la competenza per territorio spetta al giudice del distretto di Corte di appello viciniore, nel caso quello di Trieste.La Corte di cassazione, con sentenza in data 20/5/2021, ha dichiarato inammissibile il conflitto perché proposto direttamente e personalmente innanzi la Suprema Corte di cassazione. La questione è stata in sostanza nuovamente proposta in questa sede con il ministero di un avvocato abilitato alla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto non sussiste e come tale va dichiarato dalla Corte di cassazione. 1.1. In realtà non si può, nei termini prospettati, intervenire su una questione di contrasto solo virtuale tra giudice amministrativo e giudice penale ordinario, là dove non ricorrono i presupposti strutturali del conflitto e, cioè, la stessa materia per il sorgere del conflitto e le medesime autorità (giudici ordinari) che prendono o rifiutano di prendere cognizione di un determinato affare. La ratio dell'istituto del conflitto di competenza è evitare che, in caso di conflitti positivi, si formino più giudicati e, in caso di contrasti negativi, i soggetti coinvolti, che ricusano di prendere cognizione di un fatto, non decidano sulla fattispecie evitando che sulla regiudicanda si formi, appunto, il giudicato e si generi uno stallo, che le norme tendono a evitare, per ordine di sistema. Del resto, nella specie deve annotarsi come si ricava dall'esame degli atti che il rapporto tra l'oggetto della cognizione del giudice penale e quello del Giudice amministrativo (adunanza plenaria che aveva disposto annullamento dell'atto amministrativo) era diverso. Esso era da recuperare al più ai nessi di pregiudizialità !dipendenza che caratterizzano la fattispecie penale e che sono risolvibili attraverso l'applicazione del principio di autonoma cognizione del giudice penale, secondo l'art.2 cod. proc. pen. che, appunto, prevede come il giudice penale, ai fini del decidere, risolva ogni questione, anche di carattere amministrativo, da cui possa derivare la sua decisione. Nella specifica vicenda, peraltro, oltre a non ricorrere un contrasto in senso stretto né un'ipotesi analoga sulle regiudicande penali, si apprende dalla lettura degli atti che entrambi i denuncianti il conflitto sono stati assolti con sentenza n. 757/2021 del 10/9/2021, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in data successiva alla proposizione del conflitto. Alla luce di quanto premesso va ritenuto insussistente il conflitto non emergendo un contrasto nel caso in esame tra due giudici penali sulla stessa materia, quanto la rilevanza di una questione amministrativa peraltro anche superata. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di