CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il bilanciamento operato tra circostanze attenuanti generiche e la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. è generico e manifestamente infondato, tenuto conto che il ricorrente rivolge mere petizioni di principio in ordine alla preclusione contenuta dall'art. 69 cod. pen., omettendo di rivolgere critiche alla ritenuta recidiva e senza alcun confronto con le corrette argomentazioni giuridiche della Corte di appello che ha richiamato pertinente giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale laddove mette in risalto l'assenza di sproporzione della sanzione la cui determinazione spetta, se non manifestamente irrazionale, al legislatore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/