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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36174/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/09/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 settembre 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 23 ottobre 2020 del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva condannato alle pene di legge gli imputati, tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare - padre, madre, sorella e cognal:o - di [OSCURATO:PERSONA] - estraneo al presente procedimento -, per il reato di violazione di sigilli, consistente nell'uso dell'immobile, di proprietà del congiunto, già sottoposto a [(h sequestro con ordinanza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania il 25 giugno 2012, reato commesso in [OSCURATO:PERSONA] a Piro 1'11 giugno 2017.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati con un unico ricorso affidato a un solo motivo, consistente nella violazione di legge, nella violazione di norme processuali e nel vizio di motivazione in ordine al difetto dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA]

3. La Corte di appello di Salerno ha ricostruito in fatto che i Carabinieri della stazione di [OSCURATO:PERSONA] a Pro, nell'ambito di un controllo sul territorio, avevano constatato che gli imputati occupavano abusivamente l'immobile del loro congiunto, in violazione dei sigilli.

Infatti, avevano aperto gli infissi del piano superiore e inferiore, avevano posizionato gli arredi da giardino, avevano steso i costumi e i teli da mare e, alla richiesta dei Carabinieri, avevano immediatamente esibito un'autorizzazione del proprietario, risalente a tre anni prima, cioè al 2014, a usare l'immobile per alcuni lavori di manutenzione.

Alla stregua del compendio probatorio in atti, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Vallo della Lucania, osservando, sotto il profilo oggettivo, che la condotta aveva integrato la violazione di sigilii e, sotto il profilo soggettivo, che gli imputati avevano piena consapevolezza che l'immobile era sottoposto a sequestro, tant'era vero che si erano premuniti dell'autorizzazione del loro congiunto all'uso dell'immobile e l'avevano prontamente esibita ai Carabinieri.

Ha quindi spiegato la ragione per cui ha ritenuto sub-valente la dichiarazione del teste della difesa, il quale aveva affermato di essere stato chiamato dai prevenuti per una piccola manutenzione e poi si era trattenuto a cena, rispetto alle dichiarazioni dei Carabinieri, i quali avevano invece desunto da alcune circostanze concludenti - arredi in giardino e panni stesi - che la casa era abitata dagli imputati, a prescindere dalla piccola manutenzione.

Rispetto a tale motivazione logica e razionale, gli imputati hanno proposto una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, insistendo sull'uso legittimo della casa per i lavori di manutenzione, autorizzati tre anni prima, del tutto disancorata dalle risultanze del processo.

La realizzazione di tali lavori è stata solo prospettata dal teste della difesa ma non verificata dai Carabinieri né dimostrata nel corso del giudizio.

E' pacifico in giurisprudenza che la violazione di sigilli sia un reato istantaneo che può essere integrato tanto dalla rottura materiale dei sigilli quanto dall'uso dell'immobile in violazione del vincolo d'indisponibilità sullo stesso (Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Du, Rv. 266139-01), ancorché l'uso sia parziale (Sez. 2 3, n. 38198 del 27/04/2017, Agnelli, Rv. 270800-01), mentre, quanto all'elemento psicologico, non è richiesto il dolo specifico, bastando il dolo generico di disporre del bene in spregio dell'ordine di autorità e delle cautele da questa apprestate per garantire la conservazione o l'identità del bene o per inibirne l'uso (Sez. 3, n. 1743 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Milani, Rv 269358-01 e Sez. 7, n. 24276 del 08/02/2019, Chinnici, Rv. 276296-01).

Nel caso in esame, il Tribunale ha riscontrato la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi del reato e la Corte di appello ha confermato la condanna sulla base di un accurato riesame critico delle prove, immune dai vizi sollevati.

Va ribadito che la ricostruzione alternativa è un tipico vizio di fatto che può vincere le conclusioni conformi dei gradi di merito solo se siano manifestamente illogiche o contraddittorie, non se la prospettazione difensiva sia solo plausibile (tra le più recenti, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-01 e Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589-02).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/09/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 settembre 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 23 ottobre 2020 del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva condannato alle pene di legge gli imputati, tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare - padre, madre, sorella e cognal:o - di [OSCURATO:PERSONA] - estraneo al presente procedimento -, per il reato di violazione di sigilli, consistente nell'uso dell'immobile, di proprietà del congiunto, già sottoposto a [(h sequestro con ordinanza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania il 25 giugno 2012, reato commesso in [OSCURATO:PERSONA] a Piro 1'11 giugno 2017. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati con un unico ricorso affidato a un solo motivo, consistente nella violazione di legge, nella violazione di norme processuali e nel vizio di motivazione in ordine al difetto dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 3. La Corte di appello di Salerno ha ricostruito in fatto che i Carabinieri della stazione di [OSCURATO:PERSONA] a Pro, nell'ambito di un controllo sul territorio, avevano constatato che gli imputati occupavano abusivamente l'immobile del loro congiunto, in violazione dei sigilli. Infatti, avevano aperto gli infissi del piano superiore e inferiore, avevano posizionato gli arredi da giardino, avevano steso i costumi e i teli da mare e, alla richiesta dei Carabinieri, avevano immediatamente esibito un'autorizzazione del proprietario, risalente a tre anni prima, cioè al 2014, a usare l'immobile per alcuni lavori di manutenzione. Alla stregua del compendio probatorio in atti, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Vallo della Lucania, osservando, sotto il profilo oggettivo, che la condotta aveva integrato la violazione di sigilii e, sotto il profilo soggettivo, che gli imputati avevano piena consapevolezza che l'immobile era sottoposto a sequestro, tant'era vero che si erano premuniti dell'autorizzazione del loro congiunto all'uso dell'immobile e l'avevano prontamente esibita ai Carabinieri. Ha quindi spiegato la ragione per cui ha ritenuto sub-valente la dichiarazione del teste della difesa, il quale aveva affermato di essere stato chiamato dai prevenuti per una piccola manutenzione e poi si era trattenuto a cena, rispetto alle dichiarazioni dei Carabinieri, i quali avevano invece desunto da alcune circostanze concludenti - arredi in giardino e panni stesi - che la casa era abitata dagli imputati, a prescindere dalla piccola manutenzione. Rispetto a tale motivazione logica e razionale, gli imputati hanno proposto una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, insistendo sull'uso legittimo della casa per i lavori di manutenzione, autorizzati tre anni prima, del tutto disancorata dalle risultanze del processo. La realizzazione di tali lavori è stata solo prospettata dal teste della difesa ma non verificata dai Carabinieri né dimostrata nel corso del giudizio. E' pacifico in giurisprudenza che la violazione di sigilli sia un reato istantaneo che può essere integrato tanto dalla rottura materiale dei sigilli quanto dall'uso dell'immobile in violazione del vincolo d'indisponibilità sullo stesso (Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Du, Rv. 266139-01), ancorché l'uso sia parziale (Sez. 2 3, n. 38198 del 27/04/2017, Agnelli, Rv. 270800-01), mentre, quanto all'elemento psicologico, non è richiesto il dolo specifico, bastando il dolo generico di disporre del bene in spregio dell'ordine di autorità e delle cautele da questa apprestate per garantire la conservazione o l'identità del bene o per inibirne l'uso (Sez. 3, n. 1743 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Milani, Rv 269358-01 e Sez. 7, n. 24276 del 08/02/2019, Chinnici, Rv. 276296-01). Nel caso in esame, il Tribunale ha riscontrato la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi del reato e la Corte di appello ha confermato la condanna sulla base di un accurato riesame critico delle prove, immune dai vizi sollevati. Va ribadito che la ricostruzione alternativa è un tipico vizio di fatto che può vincere le conclusioni conformi dei gradi di merito solo se siano manifestamente illogiche o contraddittorie, non se la prospettazione difensiva sia solo plausibile (tra le più recenti, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-01 e Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589-02). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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