CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41419/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 del TRIBUNALE di FROSINONEclatcLasuisa..a2pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, le è stata applicata la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.Denuncia mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermata responsabilità ed all'entità, eccessiva, della pena inflittale. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla condotta e, in relazione alle modalità del fatto (detenzione di sostanza stupefacente tipo cocaina dalla quale erano ricavabili oltre 198 dosi medie e di un bilancino di precisione) alla cessione a terzi. Al cospetto di tali evidenze e del consenso delle parti sulla qualificazione dei fatti non appare ravvisabile una situazione che induca a ritenere sussistente un radicale travisamento dei fatti tale da assumere rilevanza ai fini della qualificazione giuridica della condotta e della misura della pena, evidentemente non illegale potendo le parti, solo in relazione a tale tipo di determinazione di pena, proporre ricorso per cassazione, rivedendo, così, il consenso prestato alla definizione con il rito del patteggiamento. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese Processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] relat re r - ---, ......- D L -•> O [OSCURATO:PERSONA] 1