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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33785/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato — riducendo la durata delle pene accessorie — la sentenza del Tribunale di Novara che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta distrattiva, bancarotta documentale, bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", fallita il 13 ottobre 2011.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in qualità di amministratore di fatto della società, avrebbe distratto una somma non inferiore a euro 140.928,00, avrebbe tenuto libri e scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, avrebbe eseguito pagamenti preferenziali nei confronti della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" e avrebbe aggravato il dissesto dell'impresa astenendosi dal richiedere il fallimento fin dall'anno 2010.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 516, 519 e 520 cod. proc. pen. e 24 Cost.Rappresenta che, all'udienza del 20 marzo 2015 (a seguito di correzione del capo c dell'imputazione, con indicazione della "ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]" al posto della "ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]"), il Tribunale aveva disposto la notifica all'imputato dell'estratto del verbale di udienza, rinviando il processo all'udienza del 6 novembre 2015, di seguito poi rinviata al 15 gennaio 2016.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che: la notifica del verbale - effettuata mediante posta elettronica certificata al domicilio eletto dall'imputato presso il suo difensore - non era stata visualizzata dal difensore per un problema al sistema di ricezione della p.e.c.; il difensore non era riuscito a contattare l'imputato che si trovava all'estero per lavoro e che aveva fatto richiesta di rendere spontanee dichiarazioni; per tale ragione il difensore aveva chiesto un breve termine a difesa, ex art. 519 cod. proc. pen., che non veniva però concesso dal Tribunale.

Rigettando la richiesta, il Tribunale avrebbe violato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Cost.2.2.

Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 216, 219 e 223 legge fall.

Contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati.

A tal riguardo, sostiene che: il fallimento sarebbe stato dovuto alla crisi che si era avuta negli anni 2009 e 2010; l'imputato non avrebbe distratto il denaro, ma l'avrebbe destinato a pagare l'impresa [OSCURATO:PERSONA], che, in subappalto, eseguiva i lavori per conto della società fallita; l'imputato non avrebbe avuto alcuna intenzione di tenere la documentazione contabile in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società; il disordine nella documentazione contabile sarebbe stato dovuto al licenziamento della dipendente che si occupava della contabilità; tutti gli incassi della società (esclusi due versamenti che erano avvenuti in contanti), anche se non registrati, sarebbero avvenuti a mezzo bonifico bancario o assegno e, pertanto, erano tracciabili; i pagamenti a favore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati fatti per favorire il titolare di essa, per il rapporto di parentela che lo legava all'imputato, ma solo perché tale ditta, ricevendo le necessarie risorse finanziarie, avrebbe potuto portare a termine le ultime commesse, evitando così alla società fallita di perdere gli ultimi clienti.

2.3. Con un terzo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.

Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto valorizzare il contributo che l'imputato avrebbe fornito agli organi della procedura fallimentare.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In primo luogo, va rilevato che i presunti problemi al sistema di ricezione della p.e.c. non risultano in alcun modo documentati.

Sotto tale profilo, il motivo si presenta privo del necessario requisito dell'autosufficienza (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432), non avendo la parte allegato al ricorso gli atti dai quali si dovrebbe desumere il presunto problema al sistema di ricezione della p.e.c. né li ha specificamente indicati quali atti dei quali riteneva necessaria l'allegazione.

Quanto alla concessione del termine a difesa, va rilevato che gli artt. 519 e 520 cod. proc. pen., nei casi di mutamenti dell'imputazione intervenuti nel corso del processo, forniscono un'adeguata tutela alle esigenze della difesa, evitando che il processo possa immediatamente proseguire, prima che l'imputato abbia avuto il tempo per confrontarsi adeguatamente con la mutata contestazione.

A tal fine, prevede che: nel caso in cui l'imputato sia presente in udienza, quest'ultimo possa chiedere un termine a difesa; nel caso in cui sia assente, il giudice sospenda il dibattimento, rinviando il processo a nuova udienza e disponendo la notifica all'imputato del verbale contenente la nuova contestazione.

In quest'ultimo caso, dunque, è previsto il rinvio del processo, ma non la concessione di un termine a difesa, in quanto le esigenze della difesa, a fronte della nuova contestazione, vengono già adeguatamente tutelate con il rinvio del processo a una nuova udienza, fissata nel rispetto dei termini per comparire (art. 520, comma 3, cod. proc. pen.).

Nel caso in esame, in cui l'imputato risultava assente, le esigenze della difesa erano state tutelate, in conformità alla disciplina esposta, rinviando il processo a una nuova udienza, fissata nel rispetto dei termini per comparire (la modifica dell'imputazione era intervenuta all'udienza del 20 Marzo 2015 e il processo era stato rinviato prima al 6 novembre 2015 e poi addirittura al 15 gennaio 2016), e alcun altro termine andava concesso.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente, in realtà, ha articolato alcune generiche censure alla motivazione della sentenza, che, oltre a essere basate su mere asserzioni, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza.

Esse, in realtà, sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va, in ogni caso, osservato che i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, motivando anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e rispondendo alle censure mosse con l'atto di innpugnazione (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza).

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato — riducendo la durata delle pene accessorie — la sentenza del Tribunale di Novara che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta distrattiva, bancarotta documentale, bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", fallita il 13 ottobre 2011. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in qualità di amministratore di fatto della società, avrebbe distratto una somma non inferiore a euro 140.928,00, avrebbe tenuto libri e scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, avrebbe eseguito pagamenti preferenziali nei confronti della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" e avrebbe aggravato il dissesto dell'impresa astenendosi dal richiedere il fallimento fin dall'anno 2010. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 516, 519 e 520 cod. proc. pen. e 24 Cost.Rappresenta che, all'udienza del 20 marzo 2015 (a seguito di correzione del capo c dell'imputazione, con indicazione della "ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]" al posto della "ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]"), il Tribunale aveva disposto la notifica all'imputato dell'estratto del verbale di udienza, rinviando il processo all'udienza del 6 novembre 2015, di seguito poi rinviata al 15 gennaio 2016. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che: la notifica del verbale - effettuata mediante posta elettronica certificata al domicilio eletto dall'imputato presso il suo difensore - non era stata visualizzata dal difensore per un problema al sistema di ricezione della p.e.c.; il difensore non era riuscito a contattare l'imputato che si trovava all'estero per lavoro e che aveva fatto richiesta di rendere spontanee dichiarazioni; per tale ragione il difensore aveva chiesto un breve termine a difesa, ex art. 519 cod. proc. pen., che non veniva però concesso dal Tribunale. Rigettando la richiesta, il Tribunale avrebbe violato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Cost.2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 216, 219 e 223 legge fall. Contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati. A tal riguardo, sostiene che: il fallimento sarebbe stato dovuto alla crisi che si era avuta negli anni 2009 e 2010; l'imputato non avrebbe distratto il denaro, ma l'avrebbe destinato a pagare l'impresa [OSCURATO:PERSONA], che, in subappalto, eseguiva i lavori per conto della società fallita; l'imputato non avrebbe avuto alcuna intenzione di tenere la documentazione contabile in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società; il disordine nella documentazione contabile sarebbe stato dovuto al licenziamento della dipendente che si occupava della contabilità; tutti gli incassi della società (esclusi due versamenti che erano avvenuti in contanti), anche se non registrati, sarebbero avvenuti a mezzo bonifico bancario o assegno e, pertanto, erano tracciabili; i pagamenti a favore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati fatti per favorire il titolare di essa, per il rapporto di parentela che lo legava all'imputato, ma solo perché tale ditta, ricevendo le necessarie risorse finanziarie, avrebbe potuto portare a termine le ultime commesse, evitando così alla società fallita di perdere gli ultimi clienti. 2.3. Con un terzo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto valorizzare il contributo che l'imputato avrebbe fornito agli organi della procedura fallimentare. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo, va rilevato che i presunti problemi al sistema di ricezione della p.e.c. non risultano in alcun modo documentati. Sotto tale profilo, il motivo si presenta privo del necessario requisito dell'autosufficienza (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432), non avendo la parte allegato al ricorso gli atti dai quali si dovrebbe desumere il presunto problema al sistema di ricezione della p.e.c. né li ha specificamente indicati quali atti dei quali riteneva necessaria l'allegazione. Quanto alla concessione del termine a difesa, va rilevato che gli artt. 519 e 520 cod. proc. pen., nei casi di mutamenti dell'imputazione intervenuti nel corso del processo, forniscono un'adeguata tutela alle esigenze della difesa, evitando che il processo possa immediatamente proseguire, prima che l'imputato abbia avuto il tempo per confrontarsi adeguatamente con la mutata contestazione. A tal fine, prevede che: nel caso in cui l'imputato sia presente in udienza, quest'ultimo possa chiedere un termine a difesa; nel caso in cui sia assente, il giudice sospenda il dibattimento, rinviando il processo a nuova udienza e disponendo la notifica all'imputato del verbale contenente la nuova contestazione. In quest'ultimo caso, dunque, è previsto il rinvio del processo, ma non la concessione di un termine a difesa, in quanto le esigenze della difesa, a fronte della nuova contestazione, vengono già adeguatamente tutelate con il rinvio del processo a una nuova udienza, fissata nel rispetto dei termini per comparire (art. 520, comma 3, cod. proc. pen.). Nel caso in esame, in cui l'imputato risultava assente, le esigenze della difesa erano state tutelate, in conformità alla disciplina esposta, rinviando il processo a una nuova udienza, fissata nel rispetto dei termini per comparire (la modifica dell'imputazione era intervenuta all'udienza del 20 Marzo 2015 e il processo era stato rinviato prima al 6 novembre 2015 e poi addirittura al 15 gennaio 2016), e alcun altro termine andava concesso. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente, in realtà, ha articolato alcune generiche censure alla motivazione della sentenza, che, oltre a essere basate su mere asserzioni, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza. Esse, in realtà, sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, osservato che i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, motivando anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e rispondendo alle censure mosse con l'atto di innpugnazione (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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