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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 27406/2023

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 195, presso lo studio degli Avv.ti Sergio VACIRCA e Mara PARPAGLIONI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Dario e PITACCO Paolo; - intimati - avverso la sentenza n. 80 /20 20 d ella Corte di appello di TRIESTE, depositata il 7.10.2020, R.G. 10/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto, nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 167/2019 in data 2 3.7 .2019 , sentenza che aveva respinto l e opposizioni proposte da detta società, giusta separati ricorsi, ai decreti ingiuntivi emessi in favore di quei lavoratori, previa riunione dei relativi procedimenti.

Tali decret i era no stati chiest i ed ottenut i da i lavoratori in base a precedente sentenza del medesimo Tribunale (poi parzialmente riformata da sentenza n. 272/2018 della suddetta Corte d’appello) quanto al loro diritto al pagamento di un’ora di lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro dal 2008 all’aprile 2017, quale forma di risarcimento del danno, in via equitativa, per l’inadempimento della datrice di lavoro all’obbligo di manutenzione del dispositivo di protezione individuale (tuta ad alta visibilità utilizzat a da i lavorator i , al cui lavaggio e ss i avevano provveduto ) , nonché , circa il quantum , in base ai prospetti paga e ai conteggi del dovuto, prodotti da gli istant i .

La Corte territoriale aveva, altresì, condannato la società appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, oltre agli altri motivi d’appello, respingeva anche il secondo motivo, a mezzo del quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva lamentato che il giudice di primo grado non avesse verificato la corrispondenza fra la retribuzione dell’ora di lavoro straordinario utilizzata nei conteggi allegati dai ricorsi in sede monitoria e quella prevista dal C.C.N.L. (di cui i lavoratori non avevano prodotto copia); e neppure se i valori inseriti nei suddetti conteggi fossero stati effettivamente ricavati dalle buste paga.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Gli altri tre intimati sono rimasti tali, non essendosi costituiti in questa sede.

4. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c.”, per avere ritenuto nuovo il motivo d’appello con il quale la società ha contestato i valori stipendiali esposti nei conteggi.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere che la contestazione dei valori esposti nel conteggio, mossa sotto il profilo della corrispondenza con quelli contrattuali, fosse stata avanzata in prime cure con riguardo ai dati desunti dal C.C.N.L. e non a quelli riportati nelle buste paga.

2. Tale censura è inammissibile per due ragioni.

3. In primo luogo, essa muove dall’erroneo presupposto che la Corte territoriale abbia giudicato inammissibile il secondo motivo dell’appello proposto dalla società.Come ben risulta dal testo dell’impugnata sentenza, la Corte distrettuale si èinvece pronunciata nel merito di tale secondo motivo d’appello.

4. Più nello specifico, la Corte ha anzitutto ritenuto che il primo accertamento che l’appellante lamentava non operato dal Tribunale (ossia, quello circa la corrispondenza fra la retribuzione dell’ora di lavoro straordinario utilizzata nei conteggi allegati dai ricorrenti in sede monitoria e quella prevista dal C.C.N.L.) “era (ed è) palesemente inutile”, spiegando perché (cfr. pag. 9 della sua sentenza).

Si è, poi, diffusamente espressa anche sul secondo profilo in cui si articolava lo stessomotivo d’appello, ossia quello in cui ci si doleva che il giudice di primo grado non avesse verificato “se i valori inseriti nei suddetti conteggi siano stati effettivamente ricavati dalle buste paga” (cfr. pagg. 9-12 dell’impugnata sentenza).

5. L’assunto della ricorrente,che il suo secondo motivo d’appello sarebbe stato giudicato inammissibile, parrebbe basarsi sul dato che la Corte d’appello aveva osservato che: “Quanto all’altro accertamento – ovvero quello riguardante la corrispondenza tra la retribuzione utilizzata per i conteggi e quella inserita nelle buste paga –è sufficiente osservare che in primo grado la società opponente non ha sollevato alcun dubbio su questo specifico punto e quindi il Tribunale ha correttamente seguito la regola secondo cui sono oggetto di prova, e di verifica da parte del Giudice, solo i fatti (costitutivi) controversi e cioè quelli allegati da una parte e contestati dall’altra (Cassazione Sez.

U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004); né rileva la contestazione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in appello, dovendo questa essere considerata tardiva”.

6. In disparte che quest’ultimo rilievo di tardività no n si è tradotto in una declaratoria d’inammissibilità del secondo motivo d’appellonella sua interezza, la ricorrente trascura completamente di considerare un’ulteriore ed autonoma ratio decidendi della Corte territoriale sul tema specifico.

In una parte seguente della sua motivazione, infatti, la stessa Corte aveva per l’appunto compiuto la verifica che l’allora appellante lamentava non essere stata compiuta dal primo giudice sul puntoche i valori inseriti nei conteggi allegati dai lavoratori fossero stati effettivamente ricavati dalle buste paga.

Più in particolare, la Corte d’appello aveva in dettaglio spiegato “che applicando alle settimane lavorate – come individuate nella tabella sopra riportata – il valore della retribuzione oraria del lav oro straordinario risultante (mese per mese) dalle buste paga in atti si otterrebbe un credito dei lavoratori addirittura maggiore (seppur di poco) di quello azionato in via monitoria” (cfr. in extensopagg. 10-12 della sentenza).

7. Pertanto, in aggiunta al rilievo già svolto dell’errato assunto di partenza dell’unico motivo di ricorso (circa la declaratoria d’inammissibilità del secondo motivo d’appello attribuita alla Corte territoriale), deve farsi applicazione nella specie del principio, assolutamente fermo nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che non attinga tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a supportare la decisione, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe mai estendersi alle ragioni non sottoposte a gravame (come di recente confermato da Cass. civ., sez. un., 4.4.2022, n. 10852; id., sez. un., 4.4.2022, n. 10847).

8. La ricorrente, dunque, era tenuta ad impugnare questa ulteriore ragione in base alla quale aveva respinto il secondo motivo del suo appello anche nella parte in cui la società si doleva della mancata verifica da parte del primo giudice della corrispondenza tra la retribuzione utilizzata per i conteggi e quella inserita nelle buste paga.9.

Nell’ambito dell’unico motivo di ricorso, l’impugnante si duole altresì del fatto che “la corte territoriale ha rigettato anche le contestazioni relative alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali” (cfr. pagg. 10-11 del ricorso).

Pure questa parte della censura, però, si appalesa inammissibile in una duplice chiave.

In primo luogo, la critica che muove la ricorrente a questo capo della sentenza di secondo grado (cfr. pagg. 12-13 della stessa) all’evidenza nulla ha a che vedere con le norme (tutte processuali) di cui la stessa lamenta la violazione; norme che in alcun modo riguardano il profilo, di diritto sostanziale, degli accessori del credito vantato e della loro decorrenza.

In secondo luogo, la censura in parte qua, ancora una volta, si basa in ogni caso su una considerazione quanto meno incompleta della motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale, tra l’altro, muovendo dal rilievo che si trattasse di credito non retributivo, ma risarcitorio, aveva considerato che “il fatto che gli accessori non siano stati computati dalla scadenza dei singoli stipendi mensili non è quindi, di per sé, un errore (e del resto la società opponente non ha spiegato in alcun modo per quale ragione dovrebbe essere considerato tale)”.

10. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenzarispetto all’unico controricorrentee con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

11. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra la ricorrente e gli altritre lavoratori intimati, non costituitisi in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 195, presso lo studio degli Avv.ti Sergio VACIRCA e Mara PARPAGLIONI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Dario e PITACCO Paolo; - intimati - avverso la sentenza n. 80 /20 20 d ella Corte di appello di TRIESTE, depositata il 7.10.2020, R.G. 10/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto, nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 167/2019 in data 2 3.7 .2019 , sentenza che aveva respinto l e opposizioni proposte da detta società, giusta separati ricorsi, ai decreti ingiuntivi emessi in favore di quei lavoratori, previa riunione dei relativi procedimenti. Tali decret i era no stati chiest i ed ottenut i da i lavoratori in base a precedente sentenza del medesimo Tribunale (poi parzialmente riformata da sentenza n. 272/2018 della suddetta Corte d’appello) quanto al loro diritto al pagamento di un’ora di lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro dal 2008 all’aprile 2017, quale forma di risarcimento del danno, in via equitativa, per l’inadempimento della datrice di lavoro all’obbligo di manutenzione del dispositivo di protezione individuale (tuta ad alta visibilità utilizzat a da i lavorator i , al cui lavaggio e ss i avevano provveduto ) , nonché , circa il quantum , in base ai prospetti paga e ai conteggi del dovuto, prodotti da gli istant i . La Corte territoriale aveva, altresì, condannato la società appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, oltre agli altri motivi d’appello, respingeva anche il secondo motivo, a mezzo del quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva lamentato che il giudice di primo grado non avesse verificato la corrispondenza fra la retribuzione dell’ora di lavoro straordinario utilizzata nei conteggi allegati dai ricorsi in sede monitoria e quella prevista dal C.C.N.L. (di cui i lavoratori non avevano prodotto copia); e neppure se i valori inseriti nei suddetti conteggi fossero stati effettivamente ricavati dalle buste paga. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Gli altri tre intimati sono rimasti tali, non essendosi costituiti in questa sede. 4. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c.”, per avere ritenuto nuovo il motivo d’appello con il quale la società ha contestato i valori stipendiali esposti nei conteggi. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere che la contestazione dei valori esposti nel conteggio, mossa sotto il profilo della corrispondenza con quelli contrattuali, fosse stata avanzata in prime cure con riguardo ai dati desunti dal C.C.N.L. e non a quelli riportati nelle buste paga. 2. Tale censura è inammissibile per due ragioni. 3. In primo luogo, essa muove dall’erroneo presupposto che la Corte territoriale abbia giudicato inammissibile il secondo motivo dell’appello proposto dalla società.Come ben risulta dal testo dell’impugnata sentenza, la Corte distrettuale si èinvece pronunciata nel merito di tale secondo motivo d’appello. 4. Più nello specifico, la Corte ha anzitutto ritenuto che il primo accertamento che l’appellante lamentava non operato dal Tribunale (ossia, quello circa la corrispondenza fra la retribuzione dell’ora di lavoro straordinario utilizzata nei conteggi allegati dai ricorrenti in sede monitoria e quella prevista dal C.C.N.L.) “era (ed è) palesemente inutile”, spiegando perché (cfr. pag. 9 della sua sentenza). Si è, poi, diffusamente espressa anche sul secondo profilo in cui si articolava lo stessomotivo d’appello, ossia quello in cui ci si doleva che il giudice di primo grado non avesse verificato “se i valori inseriti nei suddetti conteggi siano stati effettivamente ricavati dalle buste paga” (cfr. pagg. 9-12 dell’impugnata sentenza). 5. L’assunto della ricorrente,che il suo secondo motivo d’appello sarebbe stato giudicato inammissibile, parrebbe basarsi sul dato che la Corte d’appello aveva osservato che: “Quanto all’altro accertamento – ovvero quello riguardante la corrispondenza tra la retribuzione utilizzata per i conteggi e quella inserita nelle buste paga –è sufficiente osservare che in primo grado la società opponente non ha sollevato alcun dubbio su questo specifico punto e quindi il Tribunale ha correttamente seguito la regola secondo cui sono oggetto di prova, e di verifica da parte del Giudice, solo i fatti (costitutivi) controversi e cioè quelli allegati da una parte e contestati dall’altra (Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004); né rileva la contestazione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in appello, dovendo questa essere considerata tardiva”. 6. In disparte che quest’ultimo rilievo di tardività no n si è tradotto in una declaratoria d’inammissibilità del secondo motivo d’appellonella sua interezza, la ricorrente trascura completamente di considerare un’ulteriore ed autonoma ratio decidendi della Corte territoriale sul tema specifico. In una parte seguente della sua motivazione, infatti, la stessa Corte aveva per l’appunto compiuto la verifica che l’allora appellante lamentava non essere stata compiuta dal primo giudice sul puntoche i valori inseriti nei conteggi allegati dai lavoratori fossero stati effettivamente ricavati dalle buste paga. Più in particolare, la Corte d’appello aveva in dettaglio spiegato “che applicando alle settimane lavorate – come individuate nella tabella sopra riportata – il valore della retribuzione oraria del lav oro straordinario risultante (mese per mese) dalle buste paga in atti si otterrebbe un credito dei lavoratori addirittura maggiore (seppur di poco) di quello azionato in via monitoria” (cfr. in extensopagg. 10-12 della sentenza). 7. Pertanto, in aggiunta al rilievo già svolto dell’errato assunto di partenza dell’unico motivo di ricorso (circa la declaratoria d’inammissibilità del secondo motivo d’appello attribuita alla Corte territoriale), deve farsi applicazione nella specie del principio, assolutamente fermo nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che non attinga tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a supportare la decisione, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe mai estendersi alle ragioni non sottoposte a gravame (come di recente confermato da Cass. civ., sez. un., 4.4.2022, n. 10852; id., sez. un., 4.4.2022, n. 10847). 8. La ricorrente, dunque, era tenuta ad impugnare questa ulteriore ragione in base alla quale aveva respinto il secondo motivo del suo appello anche nella parte in cui la società si doleva della mancata verifica da parte del primo giudice della corrispondenza tra la retribuzione utilizzata per i conteggi e quella inserita nelle buste paga.9. Nell’ambito dell’unico motivo di ricorso, l’impugnante si duole altresì del fatto che “la corte territoriale ha rigettato anche le contestazioni relative alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali” (cfr. pagg. 10-11 del ricorso). Pure questa parte della censura, però, si appalesa inammissibile in una duplice chiave. In primo luogo, la critica che muove la ricorrente a questo capo della sentenza di secondo grado (cfr. pagg. 12-13 della stessa) all’evidenza nulla ha a che vedere con le norme (tutte processuali) di cui la stessa lamenta la violazione; norme che in alcun modo riguardano il profilo, di diritto sostanziale, degli accessori del credito vantato e della loro decorrenza. In secondo luogo, la censura in parte qua, ancora una volta, si basa in ogni caso su una considerazione quanto meno incompleta della motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale, tra l’altro, muovendo dal rilievo che si trattasse di credito non retributivo, ma risarcitorio, aveva considerato che “il fatto che gli accessori non siano stati computati dalla scadenza dei singoli stipendi mensili non è quindi, di per sé, un errore (e del resto la società opponente non ha spiegato in alcun modo per quale ragione dovrebbe essere considerato tale)”. 10. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenzarispetto all’unico controricorrentee con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). 11. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra la ricorrente e gli altritre lavoratori intimati, non costituitisi in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co
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