CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1° aprile 2000 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 aprile 2000; avverso la sentenza del 9 settembre 2021, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti impugnano la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado, li ha ritenuti responsabili di tre furti pluriaggravati, commessi in concorso tra loro. I < Articolano, ciascuno, un solo motivo di censura, con il quale lamentano che la corte territoriale non avrebbe dato conto del rigetto della richiesta, avanzata con l'atto d'appello, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., pur riconosciuta in loro favore, sulle contestate aggravanti. I ricorsi sono manifestamente infondati. Preliminarmente occorre dare atto che si tratta di una c.d. doppia conforme, dovendosi, quindi, considerare "saldati" gli apparati motivazionali delle sentenze di merito. Ciò considerato, il giudizio sul bilanciamento implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ed in concreto i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento su plurimi convergenti elementi: la notevole esperienza dimostrata dagli imputati, la violazione delle prescrizioni connesse alle misure cautelari applicate, l'esistenza di altri procedimenti a loro carico (circostanza rilevata ai fini del diniego della sospensione condizionale, ma utilizzata anche sotto il diverso profilo del concreto trattamento sanzionatorio). E questi stessi elementi sono stati utilizzati anche al fine di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. E sotto tale profilo la motivazione è logica e coerente con i dati processuale e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, ben potendo, il giudice, sotto tale profilo, limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che, secondo la sua discrezionale valutazione, ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). D'altronde, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am