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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04562/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Nicola LETTIERI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 giugno 2022, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco del 18 ottobre 2019, nei confronti dei ricorrenti, ha ridotto la pena inflitta ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado, gli imputati erano stati condannati, in sede di giudizio abbreviato, per il furto pluriaggravato di cui al capo A) e per il tentato furto in appartamento del reato di cui al capo B), riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.2.

Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena.

Lamenta il PG che la Corte di appello non avrebbe considerato, nella rideterminazione della pena, la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado della pena pecuniaria.

Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata con riferimento alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo è manifestamente infondato.

Nel caso in esame il giudice di primo grado, pur essendo normativamente prevista per la fattispecie di furto l'applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria erroneamente non ha applicato la pena pecuniaria.

Siffatta decisione, tuttavia non è stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico ministero o del Procuratore generale.

Conseguentemente la Corte territoriale correttamente non ha applicato nel secondo grado di giudizio la pena pecuniaria dal momento che una diversa determinazione, nel senso richiesto dal PG impugnante, avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in pejus.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Nicola LETTIERI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2022, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco del 18 ottobre 2019, nei confronti dei ricorrenti, ha ridotto la pena inflitta ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, gli imputati erano stati condannati, in sede di giudizio abbreviato, per il furto pluriaggravato di cui al capo A) e per il tentato furto in appartamento del reato di cui al capo B), riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Lamenta il PG che la Corte di appello non avrebbe considerato, nella rideterminazione della pena, la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado della pena pecuniaria. Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata con riferimento alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame il giudice di primo grado, pur essendo normativamente prevista per la fattispecie di furto l'applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria erroneamente non ha applicato la pena pecuniaria. Siffatta decisione, tuttavia non è stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico ministero o del Procuratore generale. Conseguentemente la Corte territoriale correttamente non ha applicato nel secondo grado di giudizio la pena pecuniaria dal momento che una diversa determinazione, nel senso richiesto dal PG impugnante, avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in pejus. PQM Dichiara inammissibile il ricorso Cos
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