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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 22292/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] AVELLINO nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 16/2021 TRIBUNALE di AVELLINO, del 06/04/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Avellino, adito ex art. 322 bis, c.p.p., rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, in data 8.3.2021, aveva rigettato la richiesta di disporre il sequestro preventivo della società "[OSCURATO:PERSONA] srls", in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, relativi fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", oggetto dell'imputazione provvisoria elevata nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 321, c.p.p., giustificandosi il sequestro della società "[OSCURATO:PERSONA] srls", per evitare la dispersione dei beni e delle risorse che erano confluite, in esecuzione del disegno criminoso contestato agli indagati, dalla "[OSCURATO:PERSONA] srl" alla compagine sociale di cui si chiede il sequestro preventivo.

3. Con requisitoria scritta dell'8.22022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

4. Con memoria depositata il 16.2.2022, il difensore dello Spiniello, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Avellino, chiede che il ricorso venga rigettato.

5. Il ricorso è fondato.

6. Preliminarmente va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi I inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Allo stesso tempo deve ribadirsi il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che pacificamente riconosce in linea di principio l'esistenza del nesso pertinenziale tra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e una compagine societaria, quando quest'ultima venga utilizzata per realizzare finalità distrattive.

Ed invero, premesso che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, è legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella disponibilità di fatto dell'imputato, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17586 del 22.3.2021, Rv. 281104), la giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ribadito, anche di recente, il principio secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo del complesso aziendale e della totalità delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia accertato il collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e non si superi il valore attribuito ai beni distratti, (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14017 del 20/01/2021, Rv. 281026; Cass., Sez. 5, n. 133 del 10/9/2021, Cass., Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018, Rv. 275496).

In altri termini, nel caso in cui il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività imprenditoriale o ne intraprenda una nuova, dando vita formalmente a una nuova compagine sociale, le ragioni dei creditori concorsuali non possono essere certo pregiudicate dalla continuazione sotto diverse spoglie dell'attività della società fallita.

Con la conseguenza che del tutto legittimamente può essere disposto il sequestro preventivo della società "di comodo" e delle relative quote sociali, una volta accertato, come si è detto, un collegamento strumentale tra il reato fallimentare e cosa sequestrata, (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3563 del 26/06/2015, Rv. 266047).In questa prospettiva può essere sottoposto a sequestro preventivo anche l'avviamento commerciale dell'azienda, che può formare oggetto di distrazione, quando siano stati distratti quei fattori aziendali determinanti nel processo di creazione dell'avviamento, utilizzati dalla "società di comodo".

Orbene, come evidenziato dal pubblico ministero ricorrente, dagli atti di indagine è emerso che gran parte dei beni e delle risorse della società fallita venivano fatti confluire nella "[OSCURATO:PERSONA] srls", società con il medesimo oggetto sociale, che operava nei medesimi locali commerciali della fallita, senza che fosse stato versato alcunché a titolo di avviamento commerciale.

A fronte di tali emergenze, che la difesa dello Spiniello non contesta e che lo stesso giudice dell'impugnazione cautelare condivide, laddove sottolinea come ci sia stato un trasferimento di beni dalla società fallita alla nuova società, avente, per l'appunto lo stesso oggetto sociale (attività di ristorazione) e la stessa sede operativa, la richiesta di adozione del titolo cautelare reale trovava e trova astratta giustificazione nella previsione normativa di cui all'art. 321, c.p.p., trattandosi di sequestro preventivo di tipo impeditivo, vale a dire finalizzato a evitare la protrazione del reato ovvero l'aggravamento delle sue conseguenze.

Il richiesto sequestro preventivo può, in ultima analisi, essere giustificato proprio dalla necessità di impedire che attraverso la continuazione dell'attività di ristorazione, resa possibile per il mezzo della "[OSCURATO:PERSONA] srls", - che appare, dunque, legata da rapporto pertinenziale quanto meno con il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva - continui e sia portata a ulteriori conseguenze l'attività di distrazione dei beni e dell'avviamento commerciale della "[OSCURATO:PERSONA] srl", in danno delle ragioni dei creditori della società fallita.

Sul punto l'ordinanza oggetto di ricorso appare sorretta da una motivazione del tutto apparente, che integra una evidente violazione di legge, perché, attraverso formule meramente assertive, il tribunale del riesame non affronta in realtà il tema della sussistenza del periculum in mora, nemmeno, a ben vedere in ordine al profilo dell'avviamento commerciale della società fallita, su cui pure si è soffermato, senza, tuttavia, risolvere la questione, invero decisiva, della incidenza dei beni e delle risorse distratte sul processo di creazione dell'avviamento commerciale della società fallita.

Va, infine, osservato che pur in presenza dei rimedi approntati dalla legge fallimentare, il pericolo di aggravamento può comunque essere configurabile, con riferimento alla possibile definitiva perdita del bene alla funzione di garanzia per i creditori e nella difficoltà di recupero dello stesso (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4117 del 15/11/2000, Rv. 219379).

Pericolo non escluso dal provvedimento, allegato alla memoria - peraltro privo di attestazione di autenticità e della sottoscrizione finale del giudice estensore, circostanze che lo rendono irricevibile- con cui il giudice designato del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa ha autorizzato la curatela del fallimento "[OSCURATO:PERSONA] srl", al sequestro conservativo dei beni dello Spiniello, trattandosi di provvedimento, che, per stessa ammissione del difensore riguarda il solo Spiniello (non anche gli altri indagati) e non la nuova società, che, pertanto, in assenza del titolo cautelare penale può continuare a operare, aggravando le conseguenze della condotta distrattiva.

7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso del pubblico ministero va, dunque, accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al tribunale del riesame di Avellino per nuovo esame, che andrà svolto in conformità ai principi di diritto innanzi affermati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Avellino.

Così deciso in Roma il 24.2.2022.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] AVELLINO nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 16/2021 TRIBUNALE di AVELLINO, del 06/04/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Avellino, adito ex art. 322 bis, c.p.p., rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, in data 8.3.2021, aveva rigettato la richiesta di disporre il sequestro preventivo della società "[OSCURATO:PERSONA] srls", in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, relativi fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", oggetto dell'imputazione provvisoria elevata nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 321, c.p.p., giustificandosi il sequestro della società "[OSCURATO:PERSONA] srls", per evitare la dispersione dei beni e delle risorse che erano confluite, in esecuzione del disegno criminoso contestato agli indagati, dalla "[OSCURATO:PERSONA] srl" alla compagine sociale di cui si chiede il sequestro preventivo. 3. Con requisitoria scritta dell'8.22022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 4. Con memoria depositata il 16.2.2022, il difensore dello Spiniello, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Avellino, chiede che il ricorso venga rigettato. 5. Il ricorso è fondato. 6. Preliminarmente va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi I inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Allo stesso tempo deve ribadirsi il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che pacificamente riconosce in linea di principio l'esistenza del nesso pertinenziale tra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e una compagine societaria, quando quest'ultima venga utilizzata per realizzare finalità distrattive. Ed invero, premesso che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, è legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella disponibilità di fatto dell'imputato, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17586 del 22.3.2021, Rv. 281104), la giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ribadito, anche di recente, il principio secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo del complesso aziendale e della totalità delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia accertato il collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e non si superi il valore attribuito ai beni distratti, (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14017 del 20/01/2021, Rv. 281026; Cass., Sez. 5, n. 133 del 10/9/2021, Cass., Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018, Rv. 275496). In altri termini, nel caso in cui il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività imprenditoriale o ne intraprenda una nuova, dando vita formalmente a una nuova compagine sociale, le ragioni dei creditori concorsuali non possono essere certo pregiudicate dalla continuazione sotto diverse spoglie dell'attività della società fallita. Con la conseguenza che del tutto legittimamente può essere disposto il sequestro preventivo della società "di comodo" e delle relative quote sociali, una volta accertato, come si è detto, un collegamento strumentale tra il reato fallimentare e cosa sequestrata, (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3563 del 26/06/2015, Rv. 266047).In questa prospettiva può essere sottoposto a sequestro preventivo anche l'avviamento commerciale dell'azienda, che può formare oggetto di distrazione, quando siano stati distratti quei fattori aziendali determinanti nel processo di creazione dell'avviamento, utilizzati dalla "società di comodo". Orbene, come evidenziato dal pubblico ministero ricorrente, dagli atti di indagine è emerso che gran parte dei beni e delle risorse della società fallita venivano fatti confluire nella "[OSCURATO:PERSONA] srls", società con il medesimo oggetto sociale, che operava nei medesimi locali commerciali della fallita, senza che fosse stato versato alcunché a titolo di avviamento commerciale. A fronte di tali emergenze, che la difesa dello Spiniello non contesta e che lo stesso giudice dell'impugnazione cautelare condivide, laddove sottolinea come ci sia stato un trasferimento di beni dalla società fallita alla nuova società, avente, per l'appunto lo stesso oggetto sociale (attività di ristorazione) e la stessa sede operativa, la richiesta di adozione del titolo cautelare reale trovava e trova astratta giustificazione nella previsione normativa di cui all'art. 321, c.p.p., trattandosi di sequestro preventivo di tipo impeditivo, vale a dire finalizzato a evitare la protrazione del reato ovvero l'aggravamento delle sue conseguenze. Il richiesto sequestro preventivo può, in ultima analisi, essere giustificato proprio dalla necessità di impedire che attraverso la continuazione dell'attività di ristorazione, resa possibile per il mezzo della "[OSCURATO:PERSONA] srls", - che appare, dunque, legata da rapporto pertinenziale quanto meno con il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva - continui e sia portata a ulteriori conseguenze l'attività di distrazione dei beni e dell'avviamento commerciale della "[OSCURATO:PERSONA] srl", in danno delle ragioni dei creditori della società fallita. Sul punto l'ordinanza oggetto di ricorso appare sorretta da una motivazione del tutto apparente, che integra una evidente violazione di legge, perché, attraverso formule meramente assertive, il tribunale del riesame non affronta in realtà il tema della sussistenza del periculum in mora, nemmeno, a ben vedere in ordine al profilo dell'avviamento commerciale della società fallita, su cui pure si è soffermato, senza, tuttavia, risolvere la questione, invero decisiva, della incidenza dei beni e delle risorse distratte sul processo di creazione dell'avviamento commerciale della società fallita. Va, infine, osservato che pur in presenza dei rimedi approntati dalla legge fallimentare, il pericolo di aggravamento può comunque essere configurabile, con riferimento alla possibile definitiva perdita del bene alla funzione di garanzia per i creditori e nella difficoltà di recupero dello stesso (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4117 del 15/11/2000, Rv. 219379). Pericolo non escluso dal provvedimento, allegato alla memoria - peraltro privo di attestazione di autenticità e della sottoscrizione finale del giudice estensore, circostanze che lo rendono irricevibile- con cui il giudice designato del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa ha autorizzato la curatela del fallimento "[OSCURATO:PERSONA] srl", al sequestro conservativo dei beni dello Spiniello, trattandosi di provvedimento, che, per stessa ammissione del difensore riguarda il solo Spiniello (non anche gli altri indagati) e non la nuova società, che, pertanto, in assenza del titolo cautelare penale può continuare a operare, aggravando le conseguenze della condotta distrattiva. 7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso del pubblico ministero va, dunque, accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al tribunale del riesame di Avellino per nuovo esame, che andrà svolto in conformità ai principi di diritto innanzi affermati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Avellino. Così deciso in Roma il 24.2.2022. Il C