CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 13665/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14968/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.V.- di diritto belga - in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa da ll’ avv. to [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA] ., in persona del legale rappres. p.t., rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 1309/2023 , pubblicata indata 14.06.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.05.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.2.2007, le società [OSCURATO:PERSONA] N.V., di diritto olandese, [OSCURATO:PERSONA], di diritto maltese, Sismo N.V., di diritto belga, nonché [OSCURATO:PERSONA], dipendente della prima e titolare del marchio comunitario Sismo utilizzato dalle predette società, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, le società [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essersi accordate con i sig.ri Manganello e con la neocostituita società [OSCURATO:PERSONA] per la locazione di un macchinario [OSCURATO:PERSONA] (consegnato nel novembre 2003) e la realizzazione e concessione di licenza dell'utilizzo esclusivo in Italia dei diritti sulla tecnologia [OSCURATO:PERSONA] e sul marchio registrato Sismo a fronte del versamento di royaltiesa favore della licenziante [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, le società attrici esponevano: poiché la licenziataria [OSCURATO:PERSONA] era stata inadempiente alle obbligazioni assunte, commercializzando e producendo articoli Sismo al di fuori del territorio di sua competenza, un collegio arbitrale belga aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di locazione e di licenza del marchio, condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni di locazione e al risarcimento dei danni e ordinato la cessazione immediata della produzione e distribuzione dei prodotti Sismo; che, tuttavia, i convenuti, allo scopo di sottrarsi alle pretese creditorie vantate dalle attrici in forza del lodo arbitrale, avevano trasferito “di fatto” l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] alla neocostituita società [OSCURATO:SOCIETA], con sede presso lo stesso indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], che venne subito dopo posta in liquidazione; che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva depositato in data 15 dicembre 2005 una domanda di brevetto (relativo ad invenzione riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]) avente in realtà ad oggetto la stessa tecnologia [OSCURATO:PERSONA] di cui le attrici erano titolari dal 1984; che il marchio "[OSCURATO:SOCIETA]" era del tutto affine al marchio Sismo. Tanto premesso, le attrici denunciavano come illecito tale comportamento delle convenute e dei sig.ri Manganello, nonché la concorrenza sleale subita a norma dell'art. 2598, commi 1 e 3, c.c., e la violazione dei diritti di esclusiva del marchio Sismo, chiedendo, quindi, che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e i sig.ri Manganello rispondessero delle obbligazioni e dei danni (patrimoniali e non) provocati da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al trasferimento di fatto del patrimonio della società. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 68 del 12.1.2009, rigettava le domande degli attori e le domande riconvenzionali di risarcimento danni proposte dai convenuti. La Corte territoriale, con sentenza n. 1756 del 17 agosto 2011, rigettava l’appello della parte attrice osservando che: i) mancava la prova del trasferimento dell'azienda, dei beni e rapporti giuridici di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] e dell'iscrizione dei relativi debiti nei libri contabili, poiché la documentazione probatoria non era producibile in appello (non avendo la parte dimostrato di non avere potuto produrli in primo grado), con la conseguenza che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva ritenersi obbligata al pagamento delle somme stabilite dal collegio arbitrale; la tecnologia [OSCURATO:PERSONA] no n era coperta da privativa; i relativi brevetti europei erano scaduti; la domanda di brevetto Sismo EP e i modelli comunitari aventi ad oggetto la predetta tecnologia erano posteriori alla domanda di brevetto presentata da [OSCURATO:SOCIETA] il 16 gennaio 2005; non risultava provatané la capacità distintiva del prodotto Sismo rispetto ad altri prodotti già noti nel mercato, né l'appropriazione del know-howdi Sismo da parte di [OSCURATO:SOCIETA], né la imitazione servile dei pannelli Sismo da parte di [OSCURATO:SOCIETA], che era titolare di domanda di brevetto anteriore;la parola “Sismo” era di uso comune e tipica di altri segni nel settore delle costruzioni, sicché la dedotta contraffazione del marchio non sussisteva, trattandosi di marchio debole e registrato solo come marchio denominativo, non esteso alla forma, al logo,ai colori e ai caratteri; non sussisteva un'ipotesi di concorrenza sleale per confusione mancando la confondibilità tra i segni; con riguardo al dedotto sfruttamento commerciale e alla realizzazione dei moduli Sismo da parte dei Manganello, gli appellanti non avevano proposto domanda di accertamento della nullità del brevetto [OSCURATO:SOCIETA];il prodotto inventato dal Manganello e brevettato da [OSCURATO:SOCIETA] costituiva un'evoluzione tecnologica innovativa del sistema costruttivo dei "casseri a perdere", che rendeva il prodotto diverso da quello Sismo e da altri sistemi modulari prodotti da altre imprese del settore; la ritenuta carenza degli elementi costitutivi della concorrenza sleale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] rendeva superfluo l'esame delle censure riferite ai sig.ri Manganello sul presupposto di una loro partecipazione all'attività concorrenziale illecita, non essendovi prova della imputabilità agli stessidegli inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N.V., [OSCURATO:PERSONA] e Sismo N.V. ricorrevano per cassazione, avverso la suddetta sentenza,sulla base di sette motivi a cui resistevano [OSCURATO:SOCIETA] e i Manganello con controricorso. La Corte di Cassazione, con sentenza 8.5.2014, n. 13913/2014, accoglieva i primi tre motivi, fondati sulla mancata ammissione delle prove richieste in appello dalle società attrici, argomentando che: la corte veneziana aveva motivato il rigetto dell'istanza di ammissione dei documenti indicati dalle società appellanti esclusivamente in ragione della possibilità di produrli nel precedente grado di giudizio, senza soffermarsi sull'autonomo requisito della indispensabilità ai fini decisori; dallamotivazione della sentenza impugnata non era possibile desumere in modo non equivoco, nemmeno per implicito, le ragioni della non indispensabilità dei documenti ai fini decisori, da valutare in relazione allo sviluppo assunto dall'intero processo, ne' le ragioni della non ammissione delle prove testimoniali sui capitoli articolati (e riportati nel ricorso); pertanto, la Corte di appello di Venezia, cui la causa era da rinviare, alla lucedegli enunciati principi, avrebbe dovuto rivalutare l 'ammissibilità delle prove richieste dalle società appellanti e, in caso di ammissione, riesaminare l'intero materiale probatorio anche ai fini della domanda di accertamento della concorrenza sleale che, secondo la prospettazione di parte, sarebbe integrata dalle contestate condotte di trasferimento di azienda e di appropriazione della tecnologia Sismo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. Riassunto il processo dalle società originarie attrici, la Corte d’Appello, con sentenza n. 900 del 21.4.2016 rigettava nuovamente il gravame in riassunzione ritenendo, quanto al dedotto trasferimento d’azienda, analizzato il materiale probatorio prodotto,che non risultasse provato il “residuo di organizzazione che dimostra l’attitudine della nuova azienda all’esercizio dell’impresa, nella cui ottica assumeva un valore essenziale l’esame della successione nei contratti con i fornitori e la clientela”. Le società Sismo impugnavano anche tale decisione innanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 1188/2020 del 21.1.2020, in accoglimento del terzo motivo – con il quale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., era stata contestata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2598, nn. 1 e 3, c.c., ed in particolare il vizio argomentativo in riferimento al profilo della mancata ed omessa pronuncia sulla domanda di concorrenza sleale, pur rimessa alla cognizione del giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento in precedenza emessa dalla Cassazione, ed in particolare alla mancata valutazione di una corposa documentazione attestante l'esistenza dei denunciati atti di concorrenza sleale nei confronti dei ricorrenti – cassava e rinviava nuovamente allaCorte d’Appello, in quanto la corte veneziana aveva omesso di pronunciarsi, discostandosi peraltro dal dictumespresso dalla Corte di Cassazione nella precedente pronuncia di annullamento, sulla domanda relativa ai denunciati atti di concorrenza sleale, avendo, al contrario, pronunciato solo sulla domanda volta a far dichiarare l'intervenuto trasferimento d'azienda. Il giudizio veniva riassunto dalle società Sismo che chiedevano accertarsi che le condotte ascritte agli appellati integrassero atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e 3,c.c. [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano nel giudizio riassunto chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte, la conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna delle attrici alle spese di tutti i gradi. Con sentenza del 10.11.22 la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: preliminarmente occorreva dare atto che, alla luce di quanto ritenuto dalla Cassazionenell’ultima sentenza di rinvio, doveva ritenersi ormai irrevocabile la statuizione di rigetto della domandadi accertamento dell’intervenuta cessione tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. dell’azienda della prima avente ad oggetto l’esercizio dell’impresa di produzione e commercializzazione nel settore delle costruzioni per mezzo della quale [OSCURATO:SOCIETA] e i suoi referenti di fatto (i convenuti Manganello) avrebbero continuato l’attività oggetto di contestazione, di utilizzo abusivo della tecnologia “SISMO [OSCURATO:PERSONA]” e di produzione e commercializzazione di materiale da costruzione e realizzazione di opere di costruzione sotto la denominazione commerciale e/o i marchi Sismo; l’evidente carenza di allegazione e illustrazione precludeva la disamina dei mezzi di prova aggiuntivi richiesti dalle società appellanti, e quindi la formulazione del corrispondente giudizio di indispensabilità al fine del decidere; peraltro, le stesse società Sismo avevano dimostrato la “non indispensabilità” di detti mezzi di prova aggiuntivi, considerando che i nuovi documenti indicati in calce all’atto d’appello non si riferivano, in realtà, alla domanda di accertamento della condotta di concorrenza sleale, ma esclusivamente alla questione della cessione dell’azienda di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], che però doveva ritenersi ormai irretrattabile; era in ogni caso da sottolineare come nessuno degli elementi qualificanti la contestazione della condotta illecita di concorrenza sleale addebitata ai Manganello-che questi avrebbero posto in essere ai danni delle attrici per il tramite delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in seguito posta in liquidazione e quindi fallita) ed [OSCURATO:SOCIETA].-poteva trovare, neanche astrattamente, conferma in dette nuove istanze probatorie, nessuna delle quali faceva specifico riferimento agli elementi ritenuti dal Tribunale prima, e dalla Corte d’Appello, poi, quali dati rilevanti per escludere la fondatezza della domanda, e segnatamente che:le società attrici avevanoinstaurato il giudizio di primo grado senza essere titolari di alcun diritto di privativa industriale; la tecnologia posta a fondamento della domanda attorea avrebbe potuto, semmai, ricevere protezione solo nel caso di informazioni segrete e nel caso di concorrenza confusoria qualora il potenziale acquirente avesse potuto equivocare sulla fonte di produzione, condizioni che però nella specie non sussistevano;non vi era imitazione servile dei prodotti perché, sia i prodotti Sismo, che quelli di [OSCURATO:SOCIETA], erano in realtà riconducibili a una tecnologia di comune dominio da anni, non coperta da alcuna tutela brevettuale e sulla quale le attrici non potevanoinvocare alcun diritto esclusivo; il pannello [OSCURATO:SOCIETA] vanta va una miglioria tecn ica, regolarmente brevettata;[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva utilizzato il marchio Sismo di proprietà delle appellanti, bensì solo il proprio marchio complesso (denominazione + logo) [OSCURATO:SOCIETA];la lamentata somiglianza tra i siti internet delle società coinvolte non era rilevante posto che il sito [OSCURATO:SOCIETA] si presentava sostanzialmente simile a molti altri siti di aziende del settore, che presentavano più o meno tutti, foto di costruzioni, grafici sulla qualità dei materiali, informazioni sulla tecnologia usata e in ognicaso in tale sito non si trovano apprezzabili elementi di collegamento conle società del gruppo Sismo; l’accertata carenza delle condizioni che giustificano il ricorso alla tutela concorrenziale nei confronti delle due società rendeva superfluo l’esame delle domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto di una fattiva partecipazione all’illecito disegno nei termini riportati, rimasta una mera allegazione priva di riscontro sul piano probatorio; si trattava di considerazioni corrette, basate su dati documentali, sulle quali la stessa Corte d’appellosi era già pronunciata in termini che il collegio, in difetto di chiare, diverse, evidenze probatorie, riteneva di confermare; la tecnologia [OSCURATO:PERSONA] era coperta da alcuna privativa dato che i du e brevetti europei erano scaduti, come ammesso peraltro dalle stesse appellanti, mentre la domanda di brevetto Sismo EP 1447 488 A1, depositata in data 18.6.2007 e i modelli comunitari depositati in data 17.1.2007 e pubblicati il 13.3.2007, aventi ad oggetto la menzionata tecnologia Sismo, risultavano posteriori rispetto alla domanda di brevetto PD2005000367 depositata da [OSCURATO:SOCIETA] il 16.12.2005; non risultava dimostrata la capacità distintiva del prodotto Sismo rispetto ad altri prodotti già noti sul mercato; non risultava provata in alcun modo l’appropriazione del know-howdi Sismo da parte di [OSCURATO:SOCIETA], non essendo dimostrato il dedotto trasferimento di azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e non essendo stato allegato alcun diverso elemento a sostegno della illecita appropriazione della tecnologia Sismo da parte di [OSCURATO:SOCIETA], sicché, in tale contesto,andava confermato il rigetto della richiesta di nuova ctu che avrebbe avuto natura meramente esplorativa; non poteva inoltre configurarsi la dedotta fattispecie di imitazione servile dei pannelli Sismo da parte di [OSCURATO:SOCIETA], titolare, come si è detto, di domanda di brevetto anteriore e non risultando neppure configurabile la confondibilità tra i rispettivi moduli; doveva altresì escludersi che il sito internet di [OSCURATO:SOCIETA] generasse confusione in ordine ad origine, caratteristiche e provenienza dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA] rispetto ai prodotti Sismo; non sussisteva la dedotta contraffazione del marchio posto che il marchio comunitario Sismo era stato registrato solo come marchio denominativo, sicché la privativa non poteva ritenersi estesa alla forma, al logo, ai colori e ai caratteri, ma solo alle parole depositate, mentre l’espressione “building tecnology” rappresentava nulla più che la traduzione inglese dell’espressione di comune diffusione “tecnologia da costruzione”; la parola che caratterizzava il marchio Sismo era una parola di uso comune, nonché radice comune di altri segni nel settore delle costruzioni, come ampiamente dimostrato dalle parti convenute in primo grado; il marchio era pertanto “debole” e erano conseguentemente sufficienti lievi modifiche o semplici variazioni; nel caso in esame era pertanto esclusa la confondibilità fra imarchi in esame, sia in considerazione dell’intrinseca differenza tra l’espressione Sismo ed [OSCURATO:SOCIETA] e al diverso valore evocativo di tali espressioni, sia in quanto [OSCURATO:SOCIETA] era un “marchio figurativo” essendo la registrazione estesa anche al logo; non era pertanto ravvisabile ipotesi di concorrenza sleale per confusione ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. per carenza del presupposto della confondibilità con i segni distintivi dei prodotti e/o dell’attività delle società appellanti; non sussisteva neppure l’abusivo sfruttamento commerciale e l’abusiva realizzazione dei moduli Sismo in Italia da parte dei Manganello per mezzo di [OSCURATO:SOCIETA]; in relazione al brevetto detenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si doveva ritenere che i Manganello avessero applicato a una tecnologia di base una soluzione tecnica innovativa che aveva permesso di migliorare le prestazioni dei materiali quanto all’isolamento acustico e che differenziava il pannello [OSCURATO:SOCIETA] dagli altri pannelli in commercio, e dunque anche dal pannello delle società appellanti; la ritenuta carenza degli elementi costituitivi della concorrenza sleale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] assorbiva e rendeva superfluo –come già ritenuto dal giudice di primo grado –l’esame delle censure specificatamente riferite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendovi alcuna prova della imputabilità ai medesimi degli inadempimenti e delle violazioni riferibili alla società [OSCURATO:PERSONA], posto che i rapporti negoziali erano intercorsi unicamente tra le appellanti e tale società; [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere ritenuta la continuatrice dell’attività d’impresa svolta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. utilizzando la struttura aziendale della medesima; nessun rilievo poteva pertanto attribuirsi al fatto che i Manganello avessero svolto e svolgessero in [OSCURATO:SOCIETA] il ruolo di amministratori. La [OSCURATO:PERSONA], di diritto belga, ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello, con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. e travisamento della prova. La ricorrente assume al riguardo, che: la Corte territoriale, con il secondo giudizio in riassunzione, nel pronunciarsi nuovamente sull’ammissibilità della nuova documentazione-rigettandola sulla base della mancata deduzione in merito alla loro indispensabilità e sulla circostanza che la dedotta concorrenza sleale trovasse riscontro in documenti già prodotti sin dal primo grado, per la cui valutazione la stessa Corte ha richiamato integralmente quanto da essa deciso sul punto(con la sentenza del 2011, cassata) e dal Tribunale di Venezia - ha trascurato il fatto che la questione relativa all’identità dei dipendenti, mezzi e macchinari tra le [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl, come del resto l’ammissibilità della nuova documentazione prodotta in appello, era circostanza, per quanto dedotto nel secondo giudizio in riassunzione, passata in giudicato; pertanto, con questa seconda decisione, la Corte d’Appello è entrata nel merito di questioni già passate in giudicato e tale operato e decisione sul punto è evidentemente inammissibile; la sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza impugnata, ha erroneamente respinto la domanda di contraffazione di marchio Sismo, ritenendo quest’ultimo un segno debole e che il marchio [OSCURATO:SOCIETA] fosse sufficientemente dotato di idonei elementi di differenziazione, mentre l ’aver [OSCURATO:SOCIETA] depositato un marchio affine, in quanto racchiude il cuore del segno Sismo, preceduto dal prefisso Eco, che nulla aggiunge in termini di distintività, nonché l’aver riprodotto il segno nei medesimi colori verdi di quelli Sismo, per contraddistinguere i medesimi prodotti, erano circostanze di per sé idonee ad integrare la dedotta contraffazione di marchio, contrariamente a quanto statuito nella sentenza di primo grado; l’aver inoltre accompagnato il segno alla dicitura “[OSCURATO:PERSONA]”, che richiama la dicitura utilizzata da Sismo “[OSCURATO:PERSONA]”, confermava l’intento d ecettivo , dato che l’uso di tale dicitura non eragiustificato, né necessitato e conferma va unicamente l’intento imitativo del segno altrui da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; sussisteva quindi la lamentata contraffazione di marchio ex art. 20 e 21 D.Lgs. 30/05 e 2569 c.c.; sulla base di tutte le ampie produzioni documentali offerte, la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare e ritenere provato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva posto in essere atti idonei a creare confusione con i prodotti e l’attività di Sismo, ponendo così in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.; nonostante tutte le deduzioni esposte, la Corte d’Appello ha ritenuto il trovato Sismo non coperto da privativa, affermando che non sussisterebbe l’imitazione servile per assenza di “confondibilità tra i rispettivi moduli” e “che non vi fosse confusione tra i siti posto che nel sito [OSCURATO:SOCIETA] vengono “unicamente descritti i pannelli [OSCURATO:SOCIETA] senza alcun riferimento alla società o al marchio Sismo, né alla tecnologia da questa utilizzata”;il travisamento della prova, per quanto sopra riportato, era palese posto che invece i documenti prodotti dimostra va no inequivocabilmente che sul sito [OSCURATO:SOCIETA] erano riprodotte immagini fotografiche di cantieri “asseritamente realizzati in [OSCURATO:SOCIETA]”, viceversa realizzati da Sismo in cui comparivano i pannelli Sismo riportanti il segno Sismo; la Corte di merito ha, altresì,erroneamente sostenuto che non sarebbe provata “l’appropriazione del know-how di Sismo da parte di [OSCURATO:SOCIETA] non essendo dimostrato il dedotto trasferimento d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA]”, e in contrasto col dictum espresso da codesta Suprema Corte con la decisione del 2020, che ha ritenuto non esservi alcuna pregiudizialità logico giuridica tra la domanda di concorrenza sleale e il trasferimento d’azienda, escludendo anche il dedotto trasferimento di know - how sulla base dell’insussistente trasferimento d’azienda, travisando per il resto la documentazione prodotta, consistente in immagini fotografiche , che non abbisognavano di alcuna valutazione, risulta ndo come [OSCURATO:SOCIETA] avesse reclamizzato tramite immagini come realizzati con la propria tecnologia cantieri realizzati da Sismoriproducenti immagini di pannelli con il medesimo segno. Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art.61 c.p.c., omessa, insufficiente e carente motivazione, per aver la Corte d’Appello,omettendo la motivazione, escluso l’ammissibilità della cturichiesta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sismo NV sulla sussistenza del requisito della novità della domanda brevettuale PD2005A000367 presentata da [OSCURATO:SOCIETA], con particolare riferimento ai brevetti europei della [OSCURATO:PERSONA] nr. 0162183 B1 del 7 novembre 1988 e nr. 0180667 B1 del 26 febbraio 1992, nonché rispetto alla domanda di registrazione brevettuale europea n. EP1447488 A1 presentata in data 11 febbraio 2003 da [OSCURATO:PERSONA] con annessa voltura dei diritti conferiti dalla registrazione a favore di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte si limitò a dichiarare che la ctu richiesta “avrebbe natura meramente esplorativa”, mentre le parti avevano prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria a fornire la prova di quanto affermato. Il terzo motivo deduce omessa, insufficiente e carente di motivazione su un fatto decisivo della controversia,per non aver la Corte d’appello ammesso la ctu che invece avrebbe potuto stabilire la sussistenza o meno del requisito della novità e tale elemento risultava decisivo ai fini dell’acclarare la sussistenza di atti di concorrenza sleale posti in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sismo NV. Al riguardo, la ricorrente lamenta che: già dal 2003 fu evidente il disegno dei Manganello di appropriarsi del nome e della tecnologia altrui, di non adempiere alle obbligazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sismo NV, nonché di nuocere a queste ultime entrando, sempre in violazione di quanto dagli stessi pattuito, in aperta concorrenza con esse,dapprima costituendo la [OSCURATO:SOCIETA], tramite la prestanome [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA]), e poi trasferendo a quest’ultima società l’azienda di [OSCURATO:PERSONA] e ponendo la società in liquidazione; la Corte territorialeaveva però ritenuto incontestabile che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] non fosseintervenuta alcuna cessione d’azienda, in contrasto con la statuizione espressa dalla Cassazione con la decisione del 2020, che aveva escluso qualsiasi pregiudizialità logico giuridica tra la domanda di concorrenza sleale e il trasferimento d’azienda; la pronuncia impugnata non teneva conto della violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c., essendo assodato cheall’epoca del deposito il Manganello, dipendente della [OSCURATO:PERSONA], aveva depositato una domanda di brevetto a favore dellaEcosism. Il quarto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ed omessa, insufficiente e carente motivazione, per aver la Corte d’appello, al termine del giudizio di riassunzione, condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sismo NV al pagamento delle spese del giudizio di appello, di rinvio e dei giudizi in Cassazione, sebbene la ricorrente fosse stata vittoriosa in entrambi i giudizi di legittimità. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili. Unaratio decidendi della sentenza impugnata consiste nel fatto che , all’esito della pronuncia di legittimità, la Corte territoriale, investita del compito di valutare l’ammissibilità dei mezzi probatori, ha riten ut o la non indispensabilità dei nuovi mezzi di prova, aggiungendo che essi non riguardavano gli elementi ritenuti rilevanti nei precedenti gradi di merito per escludere la fondatezza della domanda, fra cui l’irrilevanza del sito internetin ordine alla sua portata anticoncorrenziale, in quanto era da escludere che talesito internet di [OSCURATO:SOCIETA] generasse confusione in ordine ad origine, caratteristiche e provenienza dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA] rispetto ai prodotti Sismo. Invero, ilmotivo, che denuncia il travisamento della prova circa il sito internet, non coglie dunque la predetta rati o : trattasi di profilo assorbente ai fini dell’inammissibilità della censura. Va, comunque, aggiunto che la censura tende inoltre al riesame dei fatti. Al riguardo, la Corte d’appelloha ritenuto di non ammettere le suddette prove per mancanza d’indispensabilità, ed ha ritenuto non provate le condotte illecite ascritte dalla ricorrente alle controparti; l e varie doglianze sono dirette, pertanto, a sollecitare una diversa valutazione ed interpretazione dei fatti di causa circa la configurabilità degli illeciti ascritti alle parti convenute. Infatti, la ricorrente contesta, in sostanza, la valutazione probatoria espressa nella sentenza impugnata, considerandola erronea per non essere approdata ad uno scrutinio di sussistenza degli illeciti oggetto della domanda. Sul punto, il collegio intende dare continuità al principio per cui, la valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta acriticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esamedel materiale istruttorio mediante la valutazione de lla maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., n. 20553/2021; n. 32505/2023). Né è pertinente alla ratio decidendi il rilievo che la Corte di merito avrebbe riesaminato questioni di fatto che sarebbero state oggetto di giudicato, quali“l’identità dei dipendenti, mezzi e macchinari tra le [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl, come del resto l’ammissibilità della nuova documentazione prodotta in appello”, appunto perché la sentenza impugnata ha escluso ogni rilevanza probatoria dei vari elementi addotti dalla ricorrente; ne consegue altresì l’irrilevanza del riferimento al giudicato, impropriamente invocato, non emergendo nessun accertamento sull’oggetto della decisione che la Corte d’appello abbia ritenuto espressione degli illeciti invocati dalla ricorrente. Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia disposto la richiesta c.t.u. sulla novità della domanda brevettuale, attingendo la parte della motivazione che ha ritenuto esplorativa tale istanza, in quanto essa sarebbe stata, invece, munita di documentazione idonea alla dimostrazione della capacità distintiva del prodotto Sismo rispetto ad altri prodotti già noti sul mercato. Al riguardo, la Corte d’appelloha affermato che non risultava provata in alcun modo l’appropriazione del know-how di Sismo da parte di [OSCURATO:SOCIETA], non essendo dimostrato il dedotto trasferimento di azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA],e non essendo stato allegato alcun diverso elemento a sostegno della illecita appropriazione della tecnologia Sismoda parte di [OSCURATO:SOCIETA], atteso che anche sulla base dei documenti prodotti in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] emergeva, infatti, che le forme del modulo Sismo erano diffuse nel settore e comuni a moduli analoghi prodotti da altre imprese. Giova dunque ribadire l’orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento dellaconsulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis vigente(Cass., n. 25281/2023; n. 7472/2017). Il terzo motivoè parimenti inammissibile. La Corte territorialeha affermato che la ritenuta carenza degli elementi costituitivi della concorrenza sleale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] assorbiva e rendeva superfluo –come già ritenuto dal giudice di primo grado – l’esame delle censure specificatamente riferite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto di una loro partecipazione alla suddetta attività illecita concorrenziale, non essendovi alcuna prova della imputabilità ai medesimi degli inadempimenti e delle violazioni riferibili alla società [OSCURATO:PERSONA], posto che i rapporti negoziali erano intercorsi unicamente tra le appellanti e tale società. Ora, il giudizio di assorbimento risulta impugnato richiamando un a serie di circostanze di fattodalle quali desumere che, dietro il velo della società,coloro che operavano erano le persone fisiche; una volta però venuta meno l’attribuzione degli atti di concorrenza sleale, le circostanze di fatto relative a chi fosse l’effettivo autore dell’illecito perdono decisività, essendo irrilevanti ai fini della decisione. Il quartomotivo è del pari inammissibile. Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass., n. 6369/2013; n. 13356/2021). Nella specie, non è stata impugnata la ratio decidendidel regolamento delle spese sulla base dell’esito complessivo del giudizio, avendo la ricorrente fatto riferimento all’esito dei due giudizi di cassazione, ma senza però sviluppare la critica con riguardo all’esito finale della lite. Le spese seguono la soccombenza. P.Q,M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.7 00,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggior