CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16372/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, in via Cicerone n. 49; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 956/2016, depositata il 22 febbraio 2016; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorsi, controricorsi) per il profilo ancora d’interesse che, a seguito di attività di verifica eseguita dell’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] a mare”, i verificatori inventariarono le attrezzature da spiaggia e rilevarono la presenza di un parcheggio costudito per 150 posti auto. Sicché, elaborando il numero delle attrezzature, in relazione al listino prezzi dell’anno di accesso 2011, si determinarono incassi, in via prudenziale e ponderata, pari ad euro 207.700,00, di cui 173.083,00 per imponibile ed euro 34.616 67, per IVA al 20%. Venne inoltre effettuata una decurtazione, in considerazione delle giornate caratterizzate da condizioni metereologiche sfavorevoli, del 10 per cento. In conclusione, si ritennero sussistenti ricavi pari a 210.782,00 a fronte di ricavi dichiarati pari ad euro 108,889.80. Stessa verifica venne, poi , effettuata con riguardo all’attività di ristorazione svolta dal centro balneare ove si accertarono corrispettivi pari ad euro 511.416,00, con imponibile pari ad euro 464.924,00 a fronte di imponibile dichiarato pari a 436.776,00. Venne quindi emesso avviso di accertamento con cui si recuperò a tassazione il complessivo importo di euro 137.070, 00 di cui 108,889,00 per l’attività balneare ed euro 28.180,00 per quella di ristorazione, oltre il recupero dell’iva. L’odierna ricorrente impugnò il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma ma il ricorso venne respinto. [OSCURATO:PERSONA] a mare s.r.l. propose quindi appello avverso la predetta sentenza dinanzi alla competente Commissione tributaria regionale, per ritenuta violazione degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 DEL 1973. L’appello venne respinto e la decisione di prime cure confermata. La capannina a mare s.r.l. impugna la prefata decisione con 3 motivi e l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione. 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c per omesso esame di un fatto decisivo, avendo l’Ufficio proceduto all’accertamento senza rispettare i presupposti previsti dall’art. 600 del 1973. La sentenza impugnata, secondo la società ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto che l’Ufficio potesse procedere all’accertamento induttivo, sussistendo nel caso i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla predetta normativa. Secondo la prospettazione della ricorrente la motivazione del giudice di merito sarebbe incoferente poiché nell’avviso di accertamento impugnato l’Agenzia non indicherebbe la presenza dei presupposti che autorizzano l’accertamento induttivo né quale tipo di accertamento abbia scelto, sintetico o induttivo. In quest’ottica la sentenza avrebbe “semplicemente aderito alle risultanze illegittime dell’Agenzia delle Entrate”. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c per omesso esame di un fatto decisivo, costituito nella specie dalla circostanza in forza della quale l’Ufficio non avrebbe fatto altro che trasferire automaticamente i dati contabili, raccolti nelle due ispezioni del 2011 all’anno di imposta 2009 “pur in assenza di qualsivoglia irregolarità e falsità delle scritture contabili”. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, avendo la sentenza impugnata omesso di considerare le specifiche deduzioni offerte dalla società ricorrente in ordine al tipo di dati raccolti dai funzionari dell’agenzia in sede ispettiva per l’attività balneare e per quella di ristorazione. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l’evidente connessione, e sono infondati non si misurandosi con la preclusione processuale di cui all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c. Nell’ipotesi, realizzatasi nella specie, di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass n. 26774/2016; da ultimo Cass. n. 5947/2023). Nella specie il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce. I motivi, tutti, peraltro a dispetto della loro intestazione, sollecitano un nuovo e diverso accertamento dei fatti di causa inammissibile, perché contrastante con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5600,00 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato