CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28738/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A / .' /Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 385 cod. pen., e 10, comma 2, di. n. 14 del 2017, alla pena di otto mesi e venticinque giorni di reclusione, articolando un solo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'illegittimità del provvedimento di cd. DASPO urbano adottato dal Questore; Considerato che l'unico motivo del ricorso espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la Corte d'appello ha spiegato in modo analitico e congruo perché il provvedimento del Questore di divieto all'attuale ricorrente di accedere nell'area in cui è stato sorpreso, atto amministrativo costituente il presupposto per l'integrazione del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, è correttamente motivato, in quanto fondato su analoghe violazioni e sui plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, quali furti e danneggiamenti, nonché per una contravvenzione per inottemperanza al foglio di via obbligatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.MSe,?ione VII Pen 29 kG 2026 L'ASSISTE M I [OSCURATO:PERSONA] Dou.ssa K