CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso è manifestamente infondato quanto al primo e secondo motivo riguardante l'elemento oggettivo del reato relativamente alla natura obiettivamente calunniosa delle due querele del ricorrente in ragione dei due procedimenti penali aperti nei confronti del calunniato per appropriazione indebita e furto; Ritenuto che generico ed in fatto è il terzo motivo sulla pretesa buona fede del ricorrente, ineccepibilmente esclusa dalla sentenza; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul diniego della attenuante di cui all'art. 62, comma 2, cod. pen. del tutto genericamente prospettata; Rilevato che inammissibili sono i motivi nuovi non ricollegati a quelli principali; Rilevato che irricevibile è la memoria a firma personale del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.