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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03448/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 05WVCUK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è inammissibile in quanto sul punto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( in particolare si veda la seconda pagina della motivazione i cui ultimi capoversi danno conto delle censure difensive superandone il portato in termini di incontroversa incensurabilità in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c/C‘ Th : GEN 2Q22 ,",:Nn • 1.3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 05WVCUK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è inammissibile in quanto sul punto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( in particolare si veda la seconda pagina della motivazione i cui ultimi capoversi danno conto delle censure difensive superandone il portato in termini di incontroversa incensurabilità in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c/C‘ Th : GEN 2Q22 ,",:Nn • 1.3
Sentenza Cassazione n. 03448/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris