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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04003/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.

Rilevato che l'unico motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente - è aspecifico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto, dalla Corte di appello (pag. 4, nella parte in cui si valorizza il dato ponderale della sostanza, la circostanza che la stessa era portata dall'imputato all'interno di un giardinetto pubblico e ivi occultata in una siepe, la circostanza che il soggetto con il quale l'imputato si accompagnava mentre faceva accesso ai giardinetti e occultava la busta nella siepe, portava con sé ulteriore sostanza stupefacente in una busta in tutto e per tutto uguale a quella che l'imputato aveva poco prima nascosto nella siepe in sua presenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che l'unico motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente - è aspecifico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto, dalla Corte di appello (pag. 4, nella parte in cui si valorizza il dato ponderale della sostanza, la circostanza che la stessa era portata dall'imputato all'interno di un giardinetto pubblico e ivi occultata in una siepe, la circostanza che il soggetto con il quale l'imputato si accompagnava mentre faceva accesso ai giardinetti e occultava la busta nella siepe, portava con sé ulteriore sostanza stupefacente in una busta in tutto e per tutto uguale a quella che l'imputato aveva poco prima nascosto nella siepe in sua presenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 04003/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris