CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2020
Cassazione n. 41754/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA CENTROSI' STRL, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- RIOLI, 101E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RANO, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 8407/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1134/2021 Numero sezionale 11146/2021 Numero di raccolta generale 41754/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di rigetto di appello avverso sen- tenza del Giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzioni amministrative. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presiden- te ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazio- ne della controversia in camera di consiglio nell'osservanza del- le citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con due motivi di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101 c e 17 e 24 d. lgs. n.507/1993 e re- golamento comunale approvato da [OSCURATO:PERSONA] con dcc n. 100 del 2006. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto non vi è stata violazione del contraddittorio perché il fatto dedotto in giudizio riguardava la sussistenza della violazione e il ricorrente non aveva dedotto che l’edificio su cui era stato apposto il cartello fosse lo stesso relativo all’annuncio. Il giudice pertanto ha rilevato che dal verbale di accertamento ri- sultava che il cartello era stato rinvenuto in via Ottaviano 25 mentre l’appartamento oggetto dell’avviso era in via Germanico 65. La decisione si è fondata sul verbale di accertamento e la coincidenza dei due diversi indirizzi rispetto al medesimo immo- bile non era stata dedotta quale motivo di ricorso dalla ricorren- te. -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1134/2021 Numero sezionale 11146/2021 Numero di raccolta generale 41754/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi che non riguarda le dimensioni del cartello bensì il luogo di apposizione dello stesso. 3. Preliminarmente rileva il Collegio che deve essere dichia- rata l’inammissibilità, e quindi l’inutilizzabilità ai fini della deci- sione, della produzione depositata in prossimità dell’udienza, trattandosi di documenti che esulano dal novero di quelli di cui all’art. 372 c.p.c. 4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore dalla memo- ria depositata dai ricorrenti, infatti, non emergono nuove o diver- se argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione. In particolare, deve precisarsi che la sentenza impugnata ri- chiama il contenuto dell’art. 17, lett. B) dpr 507 del 1993 che esenta dall’imposta: gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita de- gli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, evidenziando che la polizia munici- pale. Nella sentenza si precisa inoltre che la polizia municipale a fronte degli scritti difensivi del trasgressore evidenziava che il manifesto si riferiva ad un immobile sito in via Germanico 65 mentre il medesimo era stato affisso in via Ottaviano 25. Nella specie, il luogo dell’accertamento rappresenta un ele- mento costitutivo dell’illecito oggetto della contestazione e, dun- que, non vi è stato alcun rilievo di ufficio di un fatto sul quale il Tribunale aveva l’obbligo di stimolare il contraddittorio ex art.101 c.p.c. -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1134/2021 Numero sezionale 11146/2021 Numero di raccolta generale 41754/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Quanto al secondo motivo deve confermarsi quanto osserva- to nella proposta, mentre nella memoria si prospettano solo de- duzioni in fatto circa l’identità dell’edificio sul quale era affisso il cartello non ammissibili in sede di legittimità. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamen- to del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 600 più 200 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s