Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1976

Cassazione n. 09090/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 04/08/1976 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia ex art. 612 co. 2 cod. pen. e di diffamazione aggravata ex art. 595 co. 3 cod. pen.; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto caratterizzato da doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); 3.Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, l'inattendibilità delle persone offese, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); 4.Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (pag. 2 e 3);

4.1. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 04/08/1976 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia ex art. 612 co. 2 cod. pen. e di diffamazione aggravata ex art. 595 co. 3 cod. pen.; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto caratterizzato da doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); 3.Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, l'inattendibilità delle persone offese, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); 4.Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (pag. 2 e 3); 4.1. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 09090/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris