CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 02952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; CL k [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, sia manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto contestato, facendo puntuale riferimento agli indici di natura personale e fattuale valorizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore d Il Presidente 2y0 R1n) ldi [OSCURATO:PERSONA]