Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 50438/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnei procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 23/01./2023 dei TRIBUNALE di MACERATAgli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lidito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p. alla pena di mesi otto di reclusione. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona lamentando che il Tribunale, dopo aver correttamente dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto, lo ha erroneamente condannato alla pena di mesi otto di reclusione, inferiore al minimo edittale previsto dalla norma di cui all'art. 495 che prevede la pena da un minimo di anni uno ad un massimo di sei anni di reclusione.

Non essendo state concesse attenuanti di alcun tipo, la pena non poteva essere determinata in mesi otto di reclusione; e ciò di là dell'evidente errore in cui il medesimo Tribunale è incorso nell'indicare poi nel dispositivo la pena di anni otto di reclusione.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31,12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1,11 ricorso è fondato.

Ed invero, come correttamente fatto rilevare dal ricorrente, il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione - pena peraltro erroneamente indicata in anni otto di reclusione nel solo dispositivo della sentenza documento laddove in quello allegato al verbale di udienza è stata indicata in mesi otto.

Evidente è l'illegalità della pena di mesi otto di reclusione inflitta dal Tribunale, dal momento che come si rileva in ricorso, la pena minima prevista dall'art. 495 cod. pen. è quella di anni uno di reclusione, e non risulta concessa alcun tipo di attenuante all'imputato né tanto meno risultano riconosciute le attenuanti generiche.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Macerata, trattandosi di nuova determinazione della pena che implicando valutazione discrezionale propria del giudice di merito non potrà che essere devoluta a quest'ultimo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Macerat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnei procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 23/01./2023 dei TRIBUNALE di MACERATAgli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lidito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p. alla pena di mesi otto di reclusione. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona lamentando che il Tribunale, dopo aver correttamente dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto, lo ha erroneamente condannato alla pena di mesi otto di reclusione, inferiore al minimo edittale previsto dalla norma di cui all'art. 495 che prevede la pena da un minimo di anni uno ad un massimo di sei anni di reclusione. Non essendo state concesse attenuanti di alcun tipo, la pena non poteva essere determinata in mesi otto di reclusione; e ciò di là dell'evidente errore in cui il medesimo Tribunale è incorso nell'indicare poi nel dispositivo la pena di anni otto di reclusione. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31,12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1,11 ricorso è fondato. Ed invero, come correttamente fatto rilevare dal ricorrente, il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione - pena peraltro erroneamente indicata in anni otto di reclusione nel solo dispositivo della sentenza documento laddove in quello allegato al verbale di udienza è stata indicata in mesi otto. Evidente è l'illegalità della pena di mesi otto di reclusione inflitta dal Tribunale, dal momento che come si rileva in ricorso, la pena minima prevista dall'art. 495 cod. pen. è quella di anni uno di reclusione, e non risulta concessa alcun tipo di attenuante all'imputato né tanto meno risultano riconosciute le attenuanti generiche. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Macerata, trattandosi di nuova determinazione della pena che implicando valutazione discrezionale propria del giudice di merito non potrà che essere devoluta a quest'ultimo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Macerat
Sentenza Cassazione n. 50438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris