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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00864/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova, che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio dei difensori, alla Passeggiata del Carmine n. 2 in Padova; -controricorrente - avverso la sentenza n. 791, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto il 30.1.2023, e pubblicata il 16.8.2023; GGETTO : Irpef 2005, 2007/2009 - Avvisi di accertamento - Adesione a normativa condonistica - Diniego - Adesione a diversa normativa condonistica, Art. 1, legge 197/2022 - Calcolo degli oneri dell’ADER - Versamento della prima rata - Estinzione del giudizio. ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento recanti n.

T6501MU02609/2012 (2005), n.

T6501MU02656/2012 (2007), n.

T6501MU02662/2012 (2008), e n.

T6501MU02663/2012 (2009), aventi ad oggetto maggiore Irpef, in conseguenza del reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio della [OSCURATO:PERSONA], di cui era socio al 90%, trattandosi di società di capitali avente ristretta base partecipativa, attiva nel commercio delle pelli, cui era contestato di avere concluso operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti con partners esteri.

Il contribuente impugnava tutti gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e, su appello dell’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto confermava la piena legittimità ed efficacia degli atti impositivi con riferimento agli anni 2005 e 2007, mentre riduceva la pretesa tributaria in relazione agli anni 2008 e 2009.

1.1. Il contribuente presentava domanda di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, con riferimento a ciascun anno.

L’Agenzia delle Entrate opponeva il proprio diniego alla definizione, non essendo stata versata la prima rata.

2. Il contribuente impugnava il diniego di condono innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, proponendo plurime contestazioni.

La CTP rigettava il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita innanzi ai primi giudici, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, riproponendo i propri argomenti.

La CTR osservava che, in presenza di una situazione peculiare, in cui il contribuente prospettava di non aver potuto onorare la prima rata a causa del sequestro dei propri beni, anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, la motivazione dei dinieghi di condono risultava non conforme ai canoni legali.

In conseguenza riformava la decisione di primo grado ed annullava i dinieghi impugnati.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito mediante controricorso, allegando di avere presentato nuova istanza di definizione agevolata del giudizio ai sensi della L. n. 197 del 2022, documentando il pagamento della prima rata e chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio, o comunque domandando accordarsi la sospensione del giudizio fino al pagamento integrale delle rate.

5. È quindi intervenuta la legge di conversione n. 108 del 2025, che ha introdotto l’art. 12 bis del Dl n. 84 del 2025, come conv., mediante il quale il legislatore ha chiarito con norma interpretativa, e perciò retroattiva, che il pagamento della prima rata della c.d. rottamazione quaterimporta l’estinzione del giudizio.

5.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire i suoi rilievi scritti, ed ha domandato rigettarsi la richiesta di estinzione del giudizio, ritenendo tardivo il pagamento della prima rata da parte del contribuente, ed ha precisato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

5.2. Si è quindi provveduto a fissare l’udienza di trattazione del giudizio.

Ragioni della decisione

1. Sembra opportuno segnalare preliminarmente che, con riferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], questa Corte regolatrice ha già pronunciato con sentenza 7.6.2022, n. 18182.

Con riferimento al medesimo anno d’imposta, il giudizio di cassazione relativo al reddito di partecipazione ritenuto percepito da [OSCURATO:PERSONA] ha assunto n. di RG 10782/2015, e se ne è assicurata la trattazione contestuale nell’odierna udienza.

Tanto premesso, occorre rilevare che non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, a seguito della reiezione da parte dell’Amministrazione finanziaria delle istanze di definizione agevolata proposte ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, ha depositato documentazione, avendo provveduto a domandare il 17.4.2023 la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater), insieme a tutti gli altri ”carichi relativi all’ambito provinciale di Vicenza” (ADER, Comunicazione delle somme dovute, 4.8.2023, p. 1).

2. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 17.4.2023, è stata registrata con prot.

W-2023 041705427024 e la competente Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto alla stima degli oneri, fissati in complessivi Euro 982.706,96, prevedendosi il pagamento del debito in 18 rate.

2.1. Il contribuente ha quindi assicurato prova di aver provveduto al pagamento della prima rata, di importo pari ad Euro 101.647,27, come richiesto dall’Ader.

3. Invero il P.M. ha ritenuto che l’accesso alla definizione agevolata dovesse essere denegato perché, quando il ricorrente ha provveduto al pagamento della prima rata della procedura di condono, il 6 Novembre 2023, il termine utile per provvedervi, fissato dalla legge nel 31.10.2023, che era stato pure comunicato dall’Amministrazione finanziaria al ricorrente, risultava ormai elasso, ed era perciò maturata la decadenza del contribuente dall’accesso al condono.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha riconosciuto un termine di tolleranza per il pagamento di cinque giorni, indicato anche nella Comunicazione delle somme dovute recapitata a [OSCURATO:PERSONA] ed allegata in atti.

Il termine utile per il pagamento della prima rata scadeva perciò il 5.11.2023, in giorno di domenica, e la sua scadenza risultava perciò differita al 6.11.2023, quando il contribuente ha effettivamente provveduto al versamento, che deve pertanto valutarsi tempestivo.

4. Tanto premesso, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit.

5. La pronuncia in materia di legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria in ordine alla definizione agevolata richiesta con riferimento a diversa normativa condonistica, pertanto, non riveste più interesse per nessuna delle parti.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova, che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio dei difensori, alla Passeggiata del Carmine n. 2 in Padova; -controricorrente - avverso la sentenza n. 791, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto il 30.1.2023, e pubblicata il 16.8.2023; GGETTO : Irpef 2005, 2007/2009 - Avvisi di accertamento - Adesione a normativa condonistica - Diniego - Adesione a diversa normativa condonistica, Art. 1, legge 197/2022 - Calcolo degli oneri dell’ADER - Versamento della prima rata - Estinzione del giudizio. ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento recanti n. T6501MU02609/2012 (2005), n. T6501MU02656/2012 (2007), n. T6501MU02662/2012 (2008), e n. T6501MU02663/2012 (2009), aventi ad oggetto maggiore Irpef, in conseguenza del reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio della [OSCURATO:PERSONA], di cui era socio al 90%, trattandosi di società di capitali avente ristretta base partecipativa, attiva nel commercio delle pelli, cui era contestato di avere concluso operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti con partners esteri. Il contribuente impugnava tutti gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e, su appello dell’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto confermava la piena legittimità ed efficacia degli atti impositivi con riferimento agli anni 2005 e 2007, mentre riduceva la pretesa tributaria in relazione agli anni 2008 e 2009. 1.1. Il contribuente presentava domanda di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, con riferimento a ciascun anno. L’Agenzia delle Entrate opponeva il proprio diniego alla definizione, non essendo stata versata la prima rata. 2. Il contribuente impugnava il diniego di condono innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, proponendo plurime contestazioni. La CTP rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita innanzi ai primi giudici, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, riproponendo i propri argomenti. La CTR osservava che, in presenza di una situazione peculiare, in cui il contribuente prospettava di non aver potuto onorare la prima rata a causa del sequestro dei propri beni, anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, la motivazione dei dinieghi di condono risultava non conforme ai canoni legali. In conseguenza riformava la decisione di primo grado ed annullava i dinieghi impugnati. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito mediante controricorso, allegando di avere presentato nuova istanza di definizione agevolata del giudizio ai sensi della L. n. 197 del 2022, documentando il pagamento della prima rata e chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio, o comunque domandando accordarsi la sospensione del giudizio fino al pagamento integrale delle rate. 5. È quindi intervenuta la legge di conversione n. 108 del 2025, che ha introdotto l’art. 12 bis del Dl n. 84 del 2025, come conv., mediante il quale il legislatore ha chiarito con norma interpretativa, e perciò retroattiva, che il pagamento della prima rata della c.d. rottamazione quaterimporta l’estinzione del giudizio. 5.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire i suoi rilievi scritti, ed ha domandato rigettarsi la richiesta di estinzione del giudizio, ritenendo tardivo il pagamento della prima rata da parte del contribuente, ed ha precisato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 5.2. Si è quindi provveduto a fissare l’udienza di trattazione del giudizio. Ragioni della decisione 1. Sembra opportuno segnalare preliminarmente che, con riferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], questa Corte regolatrice ha già pronunciato con sentenza 7.6.2022, n. 18182. Con riferimento al medesimo anno d’imposta, il giudizio di cassazione relativo al reddito di partecipazione ritenuto percepito da [OSCURATO:PERSONA] ha assunto n. di RG 10782/2015, e se ne è assicurata la trattazione contestuale nell’odierna udienza. Tanto premesso, occorre rilevare che non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, a seguito della reiezione da parte dell’Amministrazione finanziaria delle istanze di definizione agevolata proposte ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, ha depositato documentazione, avendo provveduto a domandare il 17.4.2023 la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater), insieme a tutti gli altri ”carichi relativi all’ambito provinciale di Vicenza” (ADER, Comunicazione delle somme dovute, 4.8.2023, p. 1). 2. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 17.4.2023, è stata registrata con prot. W-2023 041705427024 e la competente Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto alla stima degli oneri, fissati in complessivi Euro 982.706,96, prevedendosi il pagamento del debito in 18 rate. 2.1. Il contribuente ha quindi assicurato prova di aver provveduto al pagamento della prima rata, di importo pari ad Euro 101.647,27, come richiesto dall’Ader. 3. Invero il P.M. ha ritenuto che l’accesso alla definizione agevolata dovesse essere denegato perché, quando il ricorrente ha provveduto al pagamento della prima rata della procedura di condono, il 6 Novembre 2023, il termine utile per provvedervi, fissato dalla legge nel 31.10.2023, che era stato pure comunicato dall’Amministrazione finanziaria al ricorrente, risultava ormai elasso, ed era perciò maturata la decadenza del contribuente dall’accesso al condono. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha riconosciuto un termine di tolleranza per il pagamento di cinque giorni, indicato anche nella Comunicazione delle somme dovute recapitata a [OSCURATO:PERSONA] ed allegata in atti. Il termine utile per il pagamento della prima rata scadeva perciò il 5.11.2023, in giorno di domenica, e la sua scadenza risultava perciò differita al 6.11.2023, quando il contribuente ha effettivamente provveduto al versamento, che deve pertanto valutarsi tempestivo. 4. Tanto premesso, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. 5. La pronuncia in materia di legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria in ordine alla definizione agevolata richiesta con riferimento a diversa normativa condonistica, pertanto, non riveste più interesse per nessuna delle parti. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha
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