CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11636/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11636/2017 Numero sezionale 1068/2022 Numero di raccolta generale 19716/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 – intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 3949/2016, depositata in data 7 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver premesso di essere proprietario di un fabbricato in Forio d’Ischia e di esercitare l’accesso alla pubblica via anche tramite un viale privato - già di proprietà del germano [OSCURATO:PERSONA], e successivamente ceduto dagli eredi di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla società [OSCURATO:PERSONA] VITO & c. SAS- lamentò di essere stato spogliato del possesso di tale servitù di passaggio da parte di detta ultima società, la quale aveva sostituito le chiavi del cancello di accesso al viale, trasformando poi parte di quest’ultimo in posteggio. Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, dopo aver già negato l’emissione dell’ordinanza interdittale, rigettò la domanda del ricorrente anche all’esito della fase di merito. 2. Propose appello [OSCURATO:PERSONA], ma il giudizio si interruppe successivamente per intervenuta morte dell’appellante. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’originario ricorrente, sia nei confronti della società -costituitasi per resistere al gravame- sia nei confronti degli altri eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Napoli, decidendo nella contumacia di questi ultimi, riformò integralmente la decisione di prime cure, osservando che: R.G. 11636/2017 - Pagina nr. 2 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11636/2017 Numero sezionale 1068/2022 Numero di raccolta generale 19716/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 − l’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito adeguata prova della propria legittimazione, producendo documentazione che attestava la sussistenza della veste di erede in capo a sé ed agli altri appellati rimasti contumaci; − vi era prova adeguata dell’esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un possesso corrispondente all’esercizio di una servitù di passaggio sul viale privato, non essendovi prova del fatto che detto passaggio avvenisse per mera tolleranza del germano [OSCURATO:PERSONA] e risultando altresì che l’originario ricorrente si era anche avvalso di un’opera visibile -costituita dalla realizzazione di una porta che dall’abitazione del medesimo [OSCURATO:PERSONA], consentiva l’accesso al viale- e che tale passaggio non aveva i caratteri della transitorietà e saltuarietà; − non veniva ad incidere su tale ricostruzione il fatto che dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] l’intero complesso immobiliare di cui quest’ultimo era titolare fosse stato sottoposto ad esecuzione con nomina di un custode, mancando prova del fatto che il custode medesimo aveva ostacolato l’esercizio del passaggio, mentre risultava che il possesso di [OSCURATO:PERSONA] era stato interrotto solo dalla sostituzione della chiave del cancello da parte della [OSCURATO:PERSONA] VITO & c. SAS. 3. Avverso la decisione della Corte partenopea la società [OSCURATO:PERSONA] VITO & c. SAS ha proposto ricorso, successivamente depositando memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 11636/2017 - Pagina nr. 3 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11636/2017 Numero sezionale 1068/2022 Numero di raccolta generale 19716/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tre motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 470 segg. c.c. e 81, 182, 189 c.p.c. Lamenta il ricorso che la Corte d’Appello partenopea, dopo avere assunto la controversia in decisione, abbia disposto la riapertura dell’istruttoria al solo scopo di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di fornire prova della propria veste di erede, in tal modo violando la preclusione già maturatasi con la rimessione della controversia in decisione. Viene altresì criticata la decisione della Corte territoriale di ritenere prova adeguata della veste di erede di [OSCURATO:PERSONA] la produzione di una “situazione familiare storica”, e cioè un certificato di stato di famiglia. 1.2. Con il secondo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1062, 1140, 1158 e 1168 c.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio. La società ricorrente critica il percorso motivazione tramite il quale la Corte d’Appello è pervenuta all’affermazione della sussistenza della prova del possesso della servitù di passaggio da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Contesta, in particolare, la rilevanza della circostanza - valorizzata dalla Corte d’Appello- dell’apertura di una porta di accesso dall’edificio di [OSCURATO:PERSONA] al viale, rimarcando per contro l’assenza di adeguata prova di un effettivo possesso della servitù di passaggio. 1.3. Con il terzo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 c.c. e 65 e 500 c.p.c.; R.G. 11636/2017 - Pagina nr. 4 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11636/2017 Numero sezionale 1068/2022 Numero di raccolta generale 19716/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia escluso che la nomina del custode nella procedura esecutiva intrapresa prima della cessione del complesso immobiliare alla società [OSCURATO:PERSONA] VITO & c. SAS sia stata idonea ad interrompere il possesso di [OSCURATO:PERSONA], in epoca ben anteriore all’acquisto dell’odierna ricorrente. Richiamando l’insieme di poteri e doveri gravanti sul custode, infatti, il ricorso argomenta che in ogni caso la chiusura del cancello e l’interruzione della possibilità di passare sul viale privato sarebbero da ricondursi all’attività svolta dal custode e non ad atti della ricorrente medesima. 2. Il primo motivo è infondato. Come dedotto nel ricorso, questa Corte ha stabilito che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014 (Rv. 630997 - 01) Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11276 del 10/05/2018 (Rv. 648916 - 01). È stato, parimenti, affermato che il soggetto che assuma di essere erede di una delle parti originarie del giudizio può allegare e documentare, anche in assenza di eccezione di controparte, la propria legittimazione processuale non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014 - Rv. 633830 - 01). Nel caso in esame, tuttavia, nessuna preclusione risulta essere stata violata dalla controricorrente la quale, nel riassumere il giudizio, R.G. 11636/2017 - Pagina nr. 5 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11636/2017 Numero sezionale 1068/2022 Numero di raccolta generale 19716/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 provvide al deposito di documentazione finalizzata a dare prova della propria veste di erede -come indicato dalla stessa parte ricorrente (pag. 9 del ricorso)- rispettando, quindi, il primo termine utile per tali allegazioni, costituto, appunto dalla riassunzione del giudizio. L’ulteriore produzione, effettuata su sollecitazione della Corte territoriale, è avvenuta in un momento anteriore alla nuova precisazione delle conclusioni -quando non era quindi ancora operante la preclusione finale individuata dai precedenti di questa Corte- e deve quindi ritenersi che la corte partenopea correttamente abbia ritenuto detta produzione rituale. Le ulteriori doglianze esposte nel motivo di ricorso risultano inammissibili, in quanto, in realtà, deducono sia un vizio del procedimento che tuttavia non è stato sviluppato con un motivo di ricorso ancorato all’art. 360, n. 4), c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21099 del 16/09/2013 - Rv. 628624 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21099 del 16/09/2013 - Rv. 628624 - 01), sia una erronea valutazione degli elementi probatori, parimenti non dedotta, nei limiti in cui ciò sarebbe stato possibile. 3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. Va rammentato, in primo luogo, che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro R.G. 11636/2017 - Pagina nr. 6 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11636/2017 Numero sezionale 1068/2022 Numero di raccolta generale 19716/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018 (Rv. 648533 - 01). Il motivo di ricorso in esame, per contro, sovrappone in modo non districabile, da un lato, il profilo della violazione di un ampio plesso di previsioni sostanziali -senza peraltro specificare in modo adeguato come si sia integrata la violazione di ognuna di dette norme- e, dall’altro lato, la deduzione del vizio di vera e propria omissione di motivazione, il quale, tuttavia, nell’iter espositivo del motivo medesimo, si traduce piuttosto in una critica al ragionamento seguito dalla Corte territoriale. Al di là di tali carenze giova rammentare, quanto al secondo profilo, che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). R.G. 11636/2017 - Pagina nr. 7 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11636/2017 Numero sezionale 1068/2022 Numero di raccolta generale 19716/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Nel caso in esame, per contro, la Corte territoriale ha proceduto ad illustrare in modo adeguato, non perplesso e del tutto intellegibile le ragioni del proprio convincimento, dovendosi escludere, quindi, che nel provvedimento impugnato possano ravvisarsi i caratteri di una motivazione omessa o apparente o perplessa come invece dedotto in modo non perspicuo nel motivo di ricorso. Quanto al primo profilo, poi, dietro la indeterminata deduzione della massiva violazione di norme in tema di possesso si palesa in concreto un sindacato della valutazione delle prove operate dalla Corte d’Appello, in chiaro conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). 4. Infondato è, infine, il terzo motivo. Consistendo il possesso in una situazione di fatto, accompagnata dall’animus possidendi, la sua cessazione -fatti salvi i casi del venir meno dell’animus, ad esempio per effetto del riconoscimento dell’altrui diritto (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23420 del 19/09/2019 - Rv. 655253 - 01)- può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, in quanto tali vicende non comportano R.G. 11636/2017 - Pagina nr. 8 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11636/2017 Numero sezionale 1068/2022 Numero di raccolta generale 19716/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 alcuna conseguenza nella continuità del possesso (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5582 del 21/02/2022 - Rv. 663988 - 01). Nel caso in esame, quindi, il mero fatto che il complesso immobiliare di cui fa parte il viale privato oggetto del contendere sia stato oggetto di una procedura esecutiva con nomina di un custode non consente, di per sé, di concludere nel senso del venir meno della situazione possesoria -del corpus- quali che siano i doveri - dettagliatamente illustrati nel motivo di ricorso- incombenti sul custode medesimo. Come correttamente osservato dalla Corte partenopea, solo la dimostrazione diretta del fatto che il custode aveva effettivamente adottato misure di interclusione del viale avrebbe permesso di escludere che -come ha sostenuto la ricorrente- l’interruzione del transito sul viale era da ricondurre ad un’epoca anteriore all’acquisto della ricorrente medesima ed all’operato di soggetti da quest’ultima distinti. 5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. R.G. 11636/2017 - Pagina nr. 9 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11636/2017 Numero sezionale 1068/2022 Numero di raccolta generale 19716/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che parte ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 12 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 11636/2017 - Pagina nr. 10 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s