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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35344/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16405/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena nei termini dallo stesso richiesti con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riguardo alla negata sospensione condizionale in relazione alla pena pecuniaria; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16405/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena nei termini dallo stesso richiesti con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riguardo alla negata sospensione condizionale in relazione alla pena pecuniaria; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 35344/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris