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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 37024/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16536-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -controricorrente– avverso la sentenza n. 197/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 15/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Camera di Commercio I.A.A. di Varese propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello del Comune di Varese avverso la sentenza n. 55/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Varese, in accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di rimborso ICI 2009-2011 per un immobile d’interesse storico artistico, ed ha infine depositato memoria difensiva; il Comune resiste con controricorso ed ha parimenti depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo e secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 182 c.p.c. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione processuale in relazione alla procura alle liti, rilasciata dal difensore da soggetto non autorizzato ai sensi delle disposizioni statutarie dell’ente, ovvero dal Presidente dell’Ente e non dal Segretario Generale, previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro consentire alla ricorrente di «regolarizzare ... la propria costituzione in giudizio» mediante produzione di delibera di ratifica dell’operato del Presidente;

1.2. con il terzo motivo, in subordine rispetto all’accoglimento dei primi due motivi, si denuncia violazione dell’art. 2, quinto comma, d.l. n. 16/1993 conv., e dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004 e si lamenta il mancato riconoscimento dell’agevolazione in relazione all’immobile della contribuente stante la sua qualificazione come «bene culturale», anche se con provvedimento ministeriale emesso in data successiva all’annualità d’imposta in oggetto;

2.1. sono fondate le prime due doglianze nei termini di seguito illustrati;

2.2. come affermato da questa Corte in fattispecie analoga alla presente (cfr. Cass. n. 28249/2020), ai sensi dell’art. 16, 2° comma, della L. n. 580/1993, e dell’art. 17 dello Statuto della Camera di commercio di Varese (prodotto in allegato al ricorso), la rappresentanza processuale di tale ente compete al Presidente, mentre l'art. 16, lett. h, dello stesso Statuto, nel prevedere tra i poteri del segretario generale quello di rappresenta(re) la Camera in giudizio e conferi(re)... la procura ai difensori», precisa, dunque, il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo in relazione a talune materie, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri di gestione delle liti;

2.3. non si evince, quindi, dallo Statuto dell'ente alcuna deroga alla regola generale e primaria di coincidenza tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale dell'ente ex art.75 cpc.;

2.4. si è affermato, in altra analoga fattispecie (cfr. Cass. n. 13505/2007), che ai sensi dell’art. 16 della legge n. 580 del 1993 e dell’art. 20 dello Statuto della Camera di Commercio di Milano, la rappresentanza processuale di tale ente compete al Presidente, e l'art. 23 dello stesso Statuto, nel prevedere tra i poteri del Segretario Generale quello di promuovere e resistere «alle liti con relativo potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza», non ha inteso attribuirgli la rappresentanza in giudizio dell'ente ma solo il potere di valutare le iniziative da adottare in caso di controversie senza che, in mancanza di un'espressa previsione, possa ritenersi a lui attribuita la rappresentanza processuale;

2.5. ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo dell’ente ricorrente, con assorbimento delle censure relative alla mancata assegnazione di un termine per sanare il rilevato difetto di legittimazione processuale;

3.1. va parimenti accolto il terzo motivo;

3.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6636/2019), in tema di ICI, il regime agevolativo, previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, conv. in L. n. 75 del 1993, per gli immobili di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 1089 del 1939, si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva;

3.3. in tema di ICI, per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto, invece, un sistema di tutela reale, in quanto vige la presunzione d'interesse storico-artistico di tali beni ex art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, senza necessità di un preesistente formale provvedimento amministrativo, atteso che pur richiedendo l'effettiva sussistenza dell'interesse culturale del bene una verifica a cura del Ministero competente, il provvedimento positivo così adottato ha carattere meramente ricognitivo, in funzione dell'assolvimento di esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in ispecie di quelli tributari (cfr. Cass. nn. 25947/2017, 19878/2016);

3.4. nel caso in esame l'immobile risulta di proprietà pubblica in quanto appartenente ad una Camera di Commercio (ente pubblico non economico; cfr. Cass. n. 11032/1991), il che dunque comporta che con riguardo al suddetto bene spettasse l'agevolazione di cui all'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 (conv., con modif., dalla L. n. 75 del 1993), applicabile ratione temporis, che opera in ragione della mera appartenenza alla categoria storica o artistica del bene, se di proprietà pubblica, non necessitando la sua inclusione negli appositi elenchi ministeriali (intervenuta, nella fattispecie, nel 2014), in quanto avente solo natura ricognitiva;

4. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

5. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

6. in considerazione dell'epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza citata, vanno compensate tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna del Comune controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16536-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -controricorrente– avverso la sentenza n. 197/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 15/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Camera di Commercio I.A.A. di Varese propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello del Comune di Varese avverso la sentenza n. 55/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Varese, in accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di rimborso ICI 2009-2011 per un immobile d’interesse storico artistico, ed ha infine depositato memoria difensiva; il Comune resiste con controricorso ed ha parimenti depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo e secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 182 c.p.c. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione processuale in relazione alla procura alle liti, rilasciata dal difensore da soggetto non autorizzato ai sensi delle disposizioni statutarie dell’ente, ovvero dal Presidente dell’Ente e non dal Segretario Generale, previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro consentire alla ricorrente di «regolarizzare ... la propria costituzione in giudizio» mediante produzione di delibera di ratifica dell’operato del Presidente; 1.2. con il terzo motivo, in subordine rispetto all’accoglimento dei primi due motivi, si denuncia violazione dell’art. 2, quinto comma, d.l. n. 16/1993 conv., e dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004 e si lamenta il mancato riconoscimento dell’agevolazione in relazione all’immobile della contribuente stante la sua qualificazione come «bene culturale», anche se con provvedimento ministeriale emesso in data successiva all’annualità d’imposta in oggetto; 2.1. sono fondate le prime due doglianze nei termini di seguito illustrati; 2.2. come affermato da questa Corte in fattispecie analoga alla presente (cfr. Cass. n. 28249/2020), ai sensi dell’art. 16, 2° comma, della L. n. 580/1993, e dell’art. 17 dello Statuto della Camera di commercio di Varese (prodotto in allegato al ricorso), la rappresentanza processuale di tale ente compete al Presidente, mentre l'art. 16, lett. h, dello stesso Statuto, nel prevedere tra i poteri del segretario generale quello di rappresenta(re) la Camera in giudizio e conferi(re)... la procura ai difensori», precisa, dunque, il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo in relazione a talune materie, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri di gestione delle liti; 2.3. non si evince, quindi, dallo Statuto dell'ente alcuna deroga alla regola generale e primaria di coincidenza tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale dell'ente ex art.75 cpc.; 2.4. si è affermato, in altra analoga fattispecie (cfr. Cass. n. 13505/2007), che ai sensi dell’art. 16 della legge n. 580 del 1993 e dell’art. 20 dello Statuto della Camera di Commercio di Milano, la rappresentanza processuale di tale ente compete al Presidente, e l'art. 23 dello stesso Statuto, nel prevedere tra i poteri del Segretario Generale quello di promuovere e resistere «alle liti con relativo potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza», non ha inteso attribuirgli la rappresentanza in giudizio dell'ente ma solo il potere di valutare le iniziative da adottare in caso di controversie senza che, in mancanza di un'espressa previsione, possa ritenersi a lui attribuita la rappresentanza processuale; 2.5. ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo dell’ente ricorrente, con assorbimento delle censure relative alla mancata assegnazione di un termine per sanare il rilevato difetto di legittimazione processuale; 3.1. va parimenti accolto il terzo motivo; 3.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6636/2019), in tema di ICI, il regime agevolativo, previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, conv. in L. n. 75 del 1993, per gli immobili di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 1089 del 1939, si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva; 3.3. in tema di ICI, per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto, invece, un sistema di tutela reale, in quanto vige la presunzione d'interesse storico-artistico di tali beni ex art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, senza necessità di un preesistente formale provvedimento amministrativo, atteso che pur richiedendo l'effettiva sussistenza dell'interesse culturale del bene una verifica a cura del Ministero competente, il provvedimento positivo così adottato ha carattere meramente ricognitivo, in funzione dell'assolvimento di esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in ispecie di quelli tributari (cfr. Cass. nn. 25947/2017, 19878/2016); 3.4. nel caso in esame l'immobile risulta di proprietà pubblica in quanto appartenente ad una Camera di Commercio (ente pubblico non economico; cfr. Cass. n. 11032/1991), il che dunque comporta che con riguardo al suddetto bene spettasse l'agevolazione di cui all'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 (conv., con modif., dalla L. n. 75 del 1993), applicabile ratione temporis, che opera in ragione della mera appartenenza alla categoria storica o artistica del bene, se di proprietà pubblica, non necessitando la sua inclusione negli appositi elenchi ministeriali (intervenuta, nella fattispecie, nel 2014), in quanto avente solo natura ricognitiva; 4. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 5. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente; 6. in considerazione dell'epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza citata, vanno compensate tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna del Comune controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Co
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