CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11433/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando un travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto (e il travisamento del fatto rientra nel perimetro dei vizi non devolvibili), è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di reali travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano pag. 3 e 4 a riguardo dell'attendibilità della persona offesa e, comunque, del riscontro per cui l'imputato sia stato colto alla guida del veicolo rubato e nel possesso di altra refurtiva); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 26 febbraio 2025 Il consigìe estensore [OSCURATO:PERSONA]