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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04059/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11700/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , P.[OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 3268/2019,depositata i l 20/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’attrice e fratello dell'attore, chiedendo di accertare i rispettivi diritti ereditari nei confronti del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], marito dell'attrice e padre di Alessio e [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno della domanda deduce vano l'esistenza di donazioni indirette di beni immobili, beni mobili e denaro da parte del de cuius in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], lesive della quota di legittima spettante al coniuge superstite e all'altro figlio, e chiedevano la revocazione per ingratitudine della donazione indiretta della metà indivisa di un immobile effettuata dall'attrice in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza n. 1207 del 2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmente la domanda, accertando l'avvenuta lesione di legittima: ha dichiarato il diritto degli attori a ottenere la piena proprietà, indivisa tra loro, della quota di un immobile e ha condannato il convenuto al pagamento in favore di ciascuno degli attori di euro 19.721,70; ha rigettato la domanda di Bertocchi di revocazione della donazione indiretta e ha infine accertato il diritto di Bertocchi di ottenere dagli altri eredi pro quotail rimborso della somma di euro 322,90.

2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in via principale e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Bologna – con la sentenza 20 novembre 2019, n. 3268 – ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale.

3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In data 12 settembre 2024 si è costituito il nuovo difensore della ricorrente e il 25 settembre 2024 si è costituito il nuovo difensore del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA], al quale è stato notificato il ricorso, non ha proposto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è così articolato: a) vi è un primo motivo che contesta “nullità della sentenza, motivazione inesistente o solo apparente”, in quanto il giudice d'appello non avrebbe “minimamente motivato il rigetto dell'appello principale”; b) vi sono poi cinque motivi preceduti dalla premessa secondo cui “tutti i seguenti motivi d’appello attengono alla sentenza di primo grado nel limite in cui essa viene integralmente richiamata da quella d’appello”; tali motivi lamentano l’ “omesso esame di fatti decisivi in relazione all’omesso accertamento di ulteriori donazioni mobiliari indirette in favore dell’erede convenuto” per essersi la decisione di primo grado basata unicamente sul contenuto dell'informativa della Guardia di finanza di Sassuolo (secondo motivo); la violazione o falsa applicazione degli artt. 553 e 556 c.c., in quanto è stato a priori escluso l'accertamento ai fini della ricomprensione nell'asse ereditario di donazioni effettuate dal de cuius verso soggetti terzi non eredi estranei al giudizio (terzo motivo); l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione o falsa applicazione degli artt. 801 e 802 c.c. in relazione alla domanda di revocazione delle donazioni proposta da [OSCURATO:PERSONA] (quarto, quinto e sesto motivo).

2. Il primo motivo è infondato.

Ad avviso della ricorrente, a fronte dei dettagliati rilievi sollevati dagli attori appellanti non è stata fornita alcuna motivazione al rigetto delle loro domande, né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, essendosi il giudice di secondo grado limitato a sostenere la correttezza dell'operato del giudice di primo grado, riportandosi integralmente ai contenuti della sentenza appellata senza prendere in minima considerazione i motivi d'appello.

In realtà, se è vero che la sentenza impugnata riporta nello svolgimento del processo un ampio stralcio della motivazione della sentenza di primo grado e a tale motivazione fa più volte rinvio nello sviluppo delle proprie argomentazioni, non ci si trova di fronte a una “acritica adesione a un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (cfr. Cass. n. 2397/2021).

La Corte d’appello ha infatti individuato le censure mosse dagli appellanti principali alla sentenza di primo grado e le ha esaminate sia pure in modo sintetico e anche rinviando, come si è detto, agli argomenti sviluppati dal primo giudice (v. in particolare le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), così che la motivazione non può dirsi solo apparente (sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione si veda per tutte la pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014).

3. I successivi cinque motivi sono inammissibili, trattandosi di censure (la ricorrente le definisce, infatti , come “motivi d’appello”) sostanzialmente rivolte nei confronti della sentenza di primo grado come se questa Corte fosse il giudice di secondo grado e non il giudice di legittimità, di fronte al quale vanno proposte le censure, a critica limitata, avverso le pronunzie d’appello (salvo ovviamente le ipotesi delle cause decise in unico grado o di ricorso per saltumo ancora di appello dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ipotesi oggi peraltro abrogata).

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11700/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , P.[OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 3268/2019,depositata i l 20/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’attrice e fratello dell'attore, chiedendo di accertare i rispettivi diritti ereditari nei confronti del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], marito dell'attrice e padre di Alessio e [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della domanda deduce vano l'esistenza di donazioni indirette di beni immobili, beni mobili e denaro da parte del de cuius in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], lesive della quota di legittima spettante al coniuge superstite e all'altro figlio, e chiedevano la revocazione per ingratitudine della donazione indiretta della metà indivisa di un immobile effettuata dall'attrice in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 1207 del 2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmente la domanda, accertando l'avvenuta lesione di legittima: ha dichiarato il diritto degli attori a ottenere la piena proprietà, indivisa tra loro, della quota di un immobile e ha condannato il convenuto al pagamento in favore di ciascuno degli attori di euro 19.721,70; ha rigettato la domanda di Bertocchi di revocazione della donazione indiretta e ha infine accertato il diritto di Bertocchi di ottenere dagli altri eredi pro quotail rimborso della somma di euro 322,90. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in via principale e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Bologna – con la sentenza 20 novembre 2019, n. 3268 – ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In data 12 settembre 2024 si è costituito il nuovo difensore della ricorrente e il 25 settembre 2024 si è costituito il nuovo difensore del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA], al quale è stato notificato il ricorso, non ha proposto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è così articolato: a) vi è un primo motivo che contesta “nullità della sentenza, motivazione inesistente o solo apparente”, in quanto il giudice d'appello non avrebbe “minimamente motivato il rigetto dell'appello principale”; b) vi sono poi cinque motivi preceduti dalla premessa secondo cui “tutti i seguenti motivi d’appello attengono alla sentenza di primo grado nel limite in cui essa viene integralmente richiamata da quella d’appello”; tali motivi lamentano l’ “omesso esame di fatti decisivi in relazione all’omesso accertamento di ulteriori donazioni mobiliari indirette in favore dell’erede convenuto” per essersi la decisione di primo grado basata unicamente sul contenuto dell'informativa della Guardia di finanza di Sassuolo (secondo motivo); la violazione o falsa applicazione degli artt. 553 e 556 c.c., in quanto è stato a priori escluso l'accertamento ai fini della ricomprensione nell'asse ereditario di donazioni effettuate dal de cuius verso soggetti terzi non eredi estranei al giudizio (terzo motivo); l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione o falsa applicazione degli artt. 801 e 802 c.c. in relazione alla domanda di revocazione delle donazioni proposta da [OSCURATO:PERSONA] (quarto, quinto e sesto motivo). 2. Il primo motivo è infondato. Ad avviso della ricorrente, a fronte dei dettagliati rilievi sollevati dagli attori appellanti non è stata fornita alcuna motivazione al rigetto delle loro domande, né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, essendosi il giudice di secondo grado limitato a sostenere la correttezza dell'operato del giudice di primo grado, riportandosi integralmente ai contenuti della sentenza appellata senza prendere in minima considerazione i motivi d'appello. In realtà, se è vero che la sentenza impugnata riporta nello svolgimento del processo un ampio stralcio della motivazione della sentenza di primo grado e a tale motivazione fa più volte rinvio nello sviluppo delle proprie argomentazioni, non ci si trova di fronte a una “acritica adesione a un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (cfr. Cass. n. 2397/2021). La Corte d’appello ha infatti individuato le censure mosse dagli appellanti principali alla sentenza di primo grado e le ha esaminate sia pure in modo sintetico e anche rinviando, come si è detto, agli argomenti sviluppati dal primo giudice (v. in particolare le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), così che la motivazione non può dirsi solo apparente (sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione si veda per tutte la pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014). 3. I successivi cinque motivi sono inammissibili, trattandosi di censure (la ricorrente le definisce, infatti , come “motivi d’appello”) sostanzialmente rivolte nei confronti della sentenza di primo grado come se questa Corte fosse il giudice di secondo grado e non il giudice di legittimità, di fronte al quale vanno proposte le censure, a critica limitata, avverso le pronunzie d’appello (salvo ovviamente le ipotesi delle cause decise in unico grado o di ricorso per saltumo ancora di appello dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ipotesi oggi peraltro abrogata). 4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
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