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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 2021

Cassazione n. 41406/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE(iat3:11aWiItg3:102; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è stato depositato in data 31 dicembre 2021, oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di deposito della sentenza medesima, fissato al 12 novembre 2011 (artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b, e comma 2, lett. c, cod. proc. pen.); che il ricorso è dunque inammissibile per tardività; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE(iat3:11aWiItg3:102; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è stato depositato in data 31 dicembre 2021, oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di deposito della sentenza medesima, fissato al 12 novembre 2011 (artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b, e comma 2, lett. c, cod. proc. pen.); che il ricorso è dunque inammissibile per tardività; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/
Sentenza Cassazione n. 41406/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris