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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20742/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, limitatamente all'aspetto relativo alla valutazione delle reali condizioni economiche del condannato e, in subordine, rimettere alle Sezioni Unite Penali la questione, in tema di reati tributari, concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa anche nel caso in cui non vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 dicembre 2025, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza, emessa in data 1 ottobre 2024, dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, applicate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 5 del d.

Igs. 74/2000.

La Corte di appello ha concesso all'imputato la pena sospesa, subordinata all'integrale adempimento dell'imposta evasa, accertata dall'Agenzia delle entrate nella misura di 239.337,00 entro e .non oltre un anno dai passaggio in giudicato della sentenza.2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione sollevando tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge per avere il giudice di appello erroneamente subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, in assenza di costituzione di parte civile.

Si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, anche con specifico riferimento al reato tributario, in assenza di costituzione di parte civile, pur ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 165 comma 2 cod. pen., la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento del risarcimento del danno. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 165 cod. pen., in quanto la Corte territoriale, nel subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, non ha valutato le reali condizioni economiche dell'imputato.

La difesa evidenzia che l'accertamento delle condizioni economiche dell'imputato è finalizzato ad evitare che il beneficio della sospensione condizionale della pena sia reso impraticabile attraverso la subordinazione ad una condizione il cui avveramento sia, sostanzialmente, impossibile, principio che trova fondamento nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 131/79. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine all'accertamento del superamento delle soglie di punibilità.

Si osserva che sulla base del solo dato induttivo è stata ritenuta superata la soglia di punibilità, altrimenti non riscontrata:

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente depositata, ha chiesto che la Corte di cassazione voglia in via principale, annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, limitatamente all'aspetto relativo alla valutazione delle reali condizioni economiche del condannato.

In relazione al primo motivo, il Procuratore Generale, pur dando atto di un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di reati tributari, è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, anche in assenza di costituzione di parte civile e, in subordine, ha chiesto che sia rimessa alle Sezioni Unite Penali la questione, in tema di reati tributari, concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa anche nel caso in cui non vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell'Agenzia delle entrate.

Si sottolinea poi che, il terzo motivo è inammissibile, dal momento che, la natura deflattiva dell'art. 599 bis c.p., basato sull'accordo delle parti, ,previa rinuncia a tutti o a parte dei motivi d'appello, comporta anche la rinuncia2 (7Val diritto di invocare una motivazione giustificativa della qualificazione del fatto-reato, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente omette di considerare le peculiarità dei reati tributari.

Infatti, secondo il più recente orientamento di questa stessa sezione, che questo Collegio condivide, il mancato pagamento di quanto dovuto in ottemperanza alle norme di carattere tributario costituisce un'evidente espressione di lesione al bene giuridico tutelato dalle medesime disposizioni, da individuare nell'integrità dell'erario - imprescindibile strumento per il sostenimento della spesa pubblica - alla quale ciascuno è tenuto a concorrere, ottemperando ad un sistema tributario che, per espressa previsione costituzionale (art. 53, comma 2, Cost.), deve essere informato a criteri di progressività.

Il pagamento dell'imposta evasa, dunque non versata, non costituisce il risarcimento di un danno arrecato con la condotta di reato, né la restituzione di un bene di cui il soggetto si sia indebitamente appropriato, ma la doverosa ricomposizione di un rapporto economico tra lo Stato ed il contribuente, evidentemente di natura pubblicistica perché finalizzato alla realizzazione di interessi essenziali che coinvolgono l'intera collettività.

Ne consegue che la costituzione di parte civile ad opera dell'Agenzia delle entrate non costituisce presupposto necessario affinché il giudice subordini la sospensione condizionale della 'pena al pagamento dell'imposta evasa (Sez. 3, n. 46753 del' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maifredi, Rv. 287218 — 01; in senso conforme Sez. 3, n. 41867 del 18/11/2025).

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato sia pur sommario apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 12553, del 5/12/2025, dep. 2026; Sez. 2, Sentenza n. 20317 del 18/04/2024, Rv. 286410 — 01; Sez. 4, n. 1436 dei 1.2/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01; Sez. 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sez. 6, n. 49718 del 25/07/2017.

B., Rv. 271347 — 01).

L'onere di motivazione, pertanto, non è predeterminabile in quanto varia a seconda che l'imputato abbia o meno allegato circostanze specifiche dalle quali 3desumere la impossibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio; al contempo, la motivazione va parametrata rispetto agli elementi specificamente dedotti o comunque emersi nel giudizio, nonché all'entità dell'importo dovuto, essendo del tutto evidente che, a seconda dell'entità del risarcimento, potrà risultare più o meno fondato il dubbio dell'incapacità economica del debitore.

Il dovere di accertamento sorge qualora siano addotti dall'imputato, o emergano dagli atti, «elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica» (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024,Rv. 287113 - 01, che enumera alcune situazioni che possono sollecitare gli approfondimenti ritenuti doverosi, alludendo, in via esemplificativa: alle dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, all'ammissione al gratuito patrocinio, alla natura del reato contestato e alle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di salute; conf., tra altre, anche più risalenti, Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070 - 01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01).

Nel caso di specie, viene innanzitutto in rilievo il principio prevalente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712 - 01).

Il discorso si sposta, quindi, sull'onere di indicazione/allegazione incombente sulla parte nell'ambito del processo penale, che è, com'è ovvio, deputato innanzitutto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in tempi ragionevoli con la conseguenza che la necessità, costituzionalmente orientata, della verifica delle condizioni economiche dello stesso, sebbene costituisca il substrato del diritto della parte medesima a non vedersi imposto un sacrificio economico da essa non sopportabile, non può spingersi oltre la rappresentazione stessa della parte interessata, pretendendo un'indagine da parte del giudice della cognizione, in assenza di un benché minimo accenno all'impossibilità di adempimento da parte dello stesso soggetto interessato, che ha chiesto di poter nuovamente usufruire del beneficio, pur nella consapevolezza che ciò comporti la possibile subordinazione ad un esborso in denaro.

Sarebbe in un certo senso quasi ultroneo da parte del giudice andare a verificare le condizioni economiche di chi ha chiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena nella consapevolezza che trattandosi della seconda volta ilsuo riconoscimento è per legge subordinato ad una delle prestazioni di cui all'art. 165 cod. pen. tra le quali figurano quelle implicanti un impegno economico.

Sicché ove tale soggetto taccia sulle proprie condizioni economiche - e non emerga in alcun altro modo dagli atti la sua condizione disagiata - il giudice che riconosce il beneficio non è tenuto ad effettuare alcuna indagine preventiva in tal senso, dovendo implicitamente ritenere che non sussistano ostacoli all'esecuzione della prestazione economica.

Trattandosi di elementi esterni al processo penale dei quali è ben a conoscenza la parte stessa essi devono essere allegati, o quanto meno indicati, a cura della parte medesima, sicché solo nel caso in cui vi sia stata una qualche iniziativa in tal senso della parte il giudice della cognizione sarà tenuto agli eventuali approfondimenti del caso, con la conseguenza che in caso di verifica dell'impossibilità di adempiere alla prestazione pecuniaria ne dovrà imporre una di tipo non pecuniario o nel caso in cui essa non sia assoluta calibrarne l'adempimento in maniera da renderlo, in prospettiva, possibile (Sez. 5, n. 19383 del 19/4/2023).

Ebbene, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato, in udienza, ha formulato richiesta di sospensione condizionale della pena, pur avendone già usufruito, prestando quindi implicitamente il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., ma nulla ha rappresentato alla Corte di appello nè la difesa ha allegato alcun elemento dal quale desumere anche solo la difficoltà dell'imputato ad adempiere al pagamento dell'imposta evasa accertata dall'Agenzia delle entrate.

Del resto, dalla stessa contestazione emerge che l'imputato aveva redditi Per un importo pari ad euro 580.909.000 e non risulta che la sua situazione economica sia cambiata nel tempo.

La Corte di appello non era tenuta quindi ad effettuare alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato prima di subordinare la pena sospesa all'integrale adempimento dell'imposta evasa.

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

Occorre premettere che analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, con riguardo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez.

4. N. 13286 del 24/3/2026; Sez. 4, n. 21532 del 17/04/2025; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Rv. 273194 - 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258 - 01).

Giova, inoltre, ricordare che in tema di concordato 5in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n.4665 del 20/11/2019 - 04/02/2020, Furino, Rv. 278114 - 01).

Nel caso in esame, l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, tranne quello riguardante il trattamento sanzionatorio, e dunque non può contestare, in questa sede, il mancato raggiungimento della soglia di punibilità, in quanto vi è stato l'accordo sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto, che peraltro appare corretta.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, limitatamente all'aspetto relativo alla valutazione delle reali condizioni economiche del condannato e, in subordine, rimettere alle Sezioni Unite Penali la questione, in tema di reati tributari, concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa anche nel caso in cui non vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 dicembre 2025, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza, emessa in data 1 ottobre 2024, dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, applicate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. 74/2000. La Corte di appello ha concesso all'imputato la pena sospesa, subordinata all'integrale adempimento dell'imposta evasa, accertata dall'Agenzia delle entrate nella misura di 239.337,00 entro e .non oltre un anno dai passaggio in giudicato della sentenza.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione sollevando tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge per avere il giudice di appello erroneamente subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, in assenza di costituzione di parte civile. Si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, anche con specifico riferimento al reato tributario, in assenza di costituzione di parte civile, pur ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 165 comma 2 cod. pen., la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento del risarcimento del danno. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 165 cod. pen., in quanto la Corte territoriale, nel subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, non ha valutato le reali condizioni economiche dell'imputato. La difesa evidenzia che l'accertamento delle condizioni economiche dell'imputato è finalizzato ad evitare che il beneficio della sospensione condizionale della pena sia reso impraticabile attraverso la subordinazione ad una condizione il cui avveramento sia, sostanzialmente, impossibile, principio che trova fondamento nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 131/79. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine all'accertamento del superamento delle soglie di punibilità. Si osserva che sulla base del solo dato induttivo è stata ritenuta superata la soglia di punibilità, altrimenti non riscontrata: 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente depositata, ha chiesto che la Corte di cassazione voglia in via principale, annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, limitatamente all'aspetto relativo alla valutazione delle reali condizioni economiche del condannato. In relazione al primo motivo, il Procuratore Generale, pur dando atto di un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di reati tributari, è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, anche in assenza di costituzione di parte civile e, in subordine, ha chiesto che sia rimessa alle Sezioni Unite Penali la questione, in tema di reati tributari, concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa anche nel caso in cui non vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell'Agenzia delle entrate. Si sottolinea poi che, il terzo motivo è inammissibile, dal momento che, la natura deflattiva dell'art. 599 bis c.p., basato sull'accordo delle parti, ,previa rinuncia a tutti o a parte dei motivi d'appello, comporta anche la rinuncia2 (7Val diritto di invocare una motivazione giustificativa della qualificazione del fatto-reato, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente omette di considerare le peculiarità dei reati tributari. Infatti, secondo il più recente orientamento di questa stessa sezione, che questo Collegio condivide, il mancato pagamento di quanto dovuto in ottemperanza alle norme di carattere tributario costituisce un'evidente espressione di lesione al bene giuridico tutelato dalle medesime disposizioni, da individuare nell'integrità dell'erario - imprescindibile strumento per il sostenimento della spesa pubblica - alla quale ciascuno è tenuto a concorrere, ottemperando ad un sistema tributario che, per espressa previsione costituzionale (art. 53, comma 2, Cost.), deve essere informato a criteri di progressività. Il pagamento dell'imposta evasa, dunque non versata, non costituisce il risarcimento di un danno arrecato con la condotta di reato, né la restituzione di un bene di cui il soggetto si sia indebitamente appropriato, ma la doverosa ricomposizione di un rapporto economico tra lo Stato ed il contribuente, evidentemente di natura pubblicistica perché finalizzato alla realizzazione di interessi essenziali che coinvolgono l'intera collettività. Ne consegue che la costituzione di parte civile ad opera dell'Agenzia delle entrate non costituisce presupposto necessario affinché il giudice subordini la sospensione condizionale della 'pena al pagamento dell'imposta evasa (Sez. 3, n. 46753 del' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maifredi, Rv. 287218 — 01; in senso conforme Sez. 3, n. 41867 del 18/11/2025). 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato sia pur sommario apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 12553, del 5/12/2025, dep. 2026; Sez. 2, Sentenza n. 20317 del 18/04/2024, Rv. 286410 — 01; Sez. 4, n. 1436 dei 1.2/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01; Sez. 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sez. 6, n. 49718 del 25/07/2017. B., Rv. 271347 — 01). L'onere di motivazione, pertanto, non è predeterminabile in quanto varia a seconda che l'imputato abbia o meno allegato circostanze specifiche dalle quali 3desumere la impossibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio; al contempo, la motivazione va parametrata rispetto agli elementi specificamente dedotti o comunque emersi nel giudizio, nonché all'entità dell'importo dovuto, essendo del tutto evidente che, a seconda dell'entità del risarcimento, potrà risultare più o meno fondato il dubbio dell'incapacità economica del debitore. Il dovere di accertamento sorge qualora siano addotti dall'imputato, o emergano dagli atti, «elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica» (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024,Rv. 287113 - 01, che enumera alcune situazioni che possono sollecitare gli approfondimenti ritenuti doverosi, alludendo, in via esemplificativa: alle dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, all'ammissione al gratuito patrocinio, alla natura del reato contestato e alle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di salute; conf., tra altre, anche più risalenti, Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070 - 01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01). Nel caso di specie, viene innanzitutto in rilievo il principio prevalente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712 - 01). Il discorso si sposta, quindi, sull'onere di indicazione/allegazione incombente sulla parte nell'ambito del processo penale, che è, com'è ovvio, deputato innanzitutto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in tempi ragionevoli con la conseguenza che la necessità, costituzionalmente orientata, della verifica delle condizioni economiche dello stesso, sebbene costituisca il substrato del diritto della parte medesima a non vedersi imposto un sacrificio economico da essa non sopportabile, non può spingersi oltre la rappresentazione stessa della parte interessata, pretendendo un'indagine da parte del giudice della cognizione, in assenza di un benché minimo accenno all'impossibilità di adempimento da parte dello stesso soggetto interessato, che ha chiesto di poter nuovamente usufruire del beneficio, pur nella consapevolezza che ciò comporti la possibile subordinazione ad un esborso in denaro. Sarebbe in un certo senso quasi ultroneo da parte del giudice andare a verificare le condizioni economiche di chi ha chiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena nella consapevolezza che trattandosi della seconda volta ilsuo riconoscimento è per legge subordinato ad una delle prestazioni di cui all'art. 165 cod. pen. tra le quali figurano quelle implicanti un impegno economico. Sicché ove tale soggetto taccia sulle proprie condizioni economiche - e non emerga in alcun altro modo dagli atti la sua condizione disagiata - il giudice che riconosce il beneficio non è tenuto ad effettuare alcuna indagine preventiva in tal senso, dovendo implicitamente ritenere che non sussistano ostacoli all'esecuzione della prestazione economica. Trattandosi di elementi esterni al processo penale dei quali è ben a conoscenza la parte stessa essi devono essere allegati, o quanto meno indicati, a cura della parte medesima, sicché solo nel caso in cui vi sia stata una qualche iniziativa in tal senso della parte il giudice della cognizione sarà tenuto agli eventuali approfondimenti del caso, con la conseguenza che in caso di verifica dell'impossibilità di adempiere alla prestazione pecuniaria ne dovrà imporre una di tipo non pecuniario o nel caso in cui essa non sia assoluta calibrarne l'adempimento in maniera da renderlo, in prospettiva, possibile (Sez. 5, n. 19383 del 19/4/2023). Ebbene, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato, in udienza, ha formulato richiesta di sospensione condizionale della pena, pur avendone già usufruito, prestando quindi implicitamente il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., ma nulla ha rappresentato alla Corte di appello nè la difesa ha allegato alcun elemento dal quale desumere anche solo la difficoltà dell'imputato ad adempiere al pagamento dell'imposta evasa accertata dall'Agenzia delle entrate. Del resto, dalla stessa contestazione emerge che l'imputato aveva redditi Per un importo pari ad euro 580.909.000 e non risulta che la sua situazione economica sia cambiata nel tempo. La Corte di appello non era tenuta quindi ad effettuare alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato prima di subordinare la pena sospesa all'integrale adempimento dell'imposta evasa. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Occorre premettere che analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, con riguardo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 4. N. 13286 del 24/3/2026; Sez. 4, n. 21532 del 17/04/2025; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Rv. 273194 - 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258 - 01). Giova, inoltre, ricordare che in tema di concordato 5in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n.4665 del 20/11/2019 - 04/02/2020, Furino, Rv. 278114 - 01). Nel caso in esame, l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, tranne quello riguardante il trattamento sanzionatorio, e dunque non può contestare, in questa sede, il mancato raggiungimento della soglia di punibilità, in quanto vi è stato l'accordo sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto, che peraltro appare corretta. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20742/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris