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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1986

Cassazione n. 22724/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1985 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna nei loro confronti per il reato di concorso in furto aggravato;

2. Considerato che il primo motivo dei ricorsi degli imputati - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. - è inammissibile in quanto costituito da doglianze, formulate in fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno affermato come non residuino dubbi circa l'avvenuta rottura del lucchetto posto a chiusura dell'area, luogo di commissione del fatto, alla luce delle deposizioni rese dal titolare del cantiere; questi ha affermato che il container, ove era collocato il materiale sottratto, era sempre chiuso con un lucchetto e l'asportazione del materiale è stata constatata a seguito del rinvenimento degli imputati nelle immediate prossimità del cantiere, all'interno del veicolo in cui gli stessi avevano caricato il materiale (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);

3. Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che la non trascurabile gravità del danno cagionato, pari ad euro 1.500,00 è stata logicamente posta alla base della valutazione di inapplicabilità della casua di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;

4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1985 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna nei loro confronti per il reato di concorso in furto aggravato; 2. Considerato che il primo motivo dei ricorsi degli imputati - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. - è inammissibile in quanto costituito da doglianze, formulate in fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno affermato come non residuino dubbi circa l'avvenuta rottura del lucchetto posto a chiusura dell'area, luogo di commissione del fatto, alla luce delle deposizioni rese dal titolare del cantiere; questi ha affermato che il container, ove era collocato il materiale sottratto, era sempre chiuso con un lucchetto e l'asportazione del materiale è stata constatata a seguito del rinvenimento degli imputati nelle immediate prossimità del cantiere, all'interno del veicolo in cui gli stessi avevano caricato il materiale (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); 3. Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che la non trascurabile gravità del danno cagionato, pari ad euro 1.500,00 è stata logicamente posta alla base della valutazione di inapplicabilità della casua di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; 4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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