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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 22583/2023

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ere - [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21450/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] nazionale di Fisica nucleare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.

Cron.

Rep.

Ud. 07/07/2023 CC       -controricorrente - avverso la sentenza n. 4 970 /201 9 della C orte d’appellodi Napoli, depositata il 2 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 /0 7 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , dipendenti a tempo indeterminato dell’[OSCURATO:PERSONA] nazionale di Fisica nucleare (da ora INFN), hanno chiesto al Tribunale di Napoli che fosse dichiarato il loro diritto all’accensione della polizza assicurativa di cui alla convenzione sottoscritta dall’INFN e dall’INA il 1° luglio 1963.

Essi hanno esposto che la loro richiesta in tal senso era stata respinta dall’INFN sul presupposto, da loro ritenuto erroneo, della natura non retributiva, ma previdenziale, di detta polizza.

Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2848/2015, ha accolto il ricorso.

L’INFN ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4970/2019, ha accolto.

Il giudice di secondo grado, pur affermando la natura retributiva della polizza, ha ritenuto che detto trattamento fosse da considerare soppresso in quanto non previsto né dalla legge né dalla contrattazione collettiva. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’INFN ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza di appello sarebbe stata apparente.

La doglianza è infondata, poiché la corte territoriale ha dettagliatamente chiarito le ragioni della sua decisione.

In particolare, ricostruita la natura della polizza in esame alle pagine 3 e 4 della sua sentenza, il giudice di appello ha ritenuto, poi, la prestazione in questione non compatibile “con la necessaria contrattualizzazione del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici”, argomentando le sue conclusioni alle pagine 4, 5 e 6 della medesima sentenza, ove ha individuato la normativa rilevante in materia. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416 e 436 c.p.c. siccome la corte territoriale avrebbe errato nell’escludere che l’art. 53 del CCNL del novembre 1996 e l’art. 76 del CCNL del giugno 1998 si riferissero anche alla polizza INA oggetto del contendere, nonostante le parti fossero d’accordoin ordine a tale circostanza.

La sentenza gravata sarebbe stata viziata, quindi, da ultrapetizione.

La doglianza è infondata.

La qualificazione della polizza INA come trattamento non previsto né dalla legge né dalla contrattazione collettiva rappresenta un semplice passaggio argomentativo della decisione di merito, che era finalizzata ad accertare non semplicemente la natura, retributiva o previdenziale della polizza, ma l’esistenza o meno di un diritto dei ricorrenti a beneficiare della stipulazione della polizza de qua.Pertanto, il capo della sentenza di primo grado idoneo a passare in giudicato era quello concernente la spettanza di detto diritto agli attuali ricorrenti, ma, sul punto, vi era ancora contrasto in appello fra le parti.

Infatti, per pacifica giurisprudenza di questa S.C., costituisce capo autonomo della sentenza- come tale suscettibile d i formare oggetto di giudicato interno - solo quello che risolva una questione controversa tra le parti caratterizzata da una propria individualità ed autonomia, così da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum indipendente e non anche quello rela tivo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass., SU, n. 16084 del 9giugno 2021; Cass., Sez.

L, n. 9484 del 22 maggio 2020).

In quest’ottica, bene ha fatto la Corte d’appello di Napoli a porsi la questione del fondamento normativo o contrattuale del diritto azionato, non potendo essere riconosciuto dai giudici, nell’ambito del pubblico impiego, un trattamento economico non previsto dalla legge o dagli accordi collettivi. 3)Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., 76 e 53 CCNNLL enti ricerca, 2, 24, 40 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto la corte territorialenon avrebbe considerato che il diritto alla polizza in questione, avente natura previdenziale, era previsto dai menzionati CCNNLL enti ricerca.

La doglianza è infondata.

La polizza INA oggetto di domanda è stata costituita dall ’ INFN in favore dei propri dipendenti nell’anno 1963, era alimentata con un premio determinato in misura percentuale rispetto alla retribuzione del lavoratore (versato per la parte più rilevante dal datore di lavoro) e prevedeva la liquidazione di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa, indipendentemente dal pensionamento.

La qualificazione del trattamento come di natura retributiva o, piuttosto, previdenziale - e del conseguente regime - ha assunto rilievo già per effetto dell’art.14, comma 2 , legge n. 70 del 1975, che ha disposto la conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti nei regolamenti degli enti del parastato per i soli dipendenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Detto comma è stato abrogato, poi, dall ’ art . 18, comma 9, del d . l gs. n. 124 del 1993, nell ’ ambito della prima disciplina sistematica della previdenza complementare; la disposizioneha permesso ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, assunti successivamente alla data di entratain vigore della legge medesima, di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi.

Il medesimo articolo ha fissato i limiti temporali per l’adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge delega (legge n. 421 del 1992) alle nuove disposizioni del decreto legislativo.

Le fonti istitutive delle nuove forme pensionistiche complementari sono state individuate dall’art. 3 dello stesso d . l gs. nei contratti collettivi di lavoro e nei regolamenti aziendali.

In questo quadro, i contratti collettivi del comparto degli enti di ricerca e della relativa area dirigenziale, nella prima tornata, rispettivamente con gli articoli 53 e 76 (postia base del presente motivo di ricorso), hanno stabilito di mantenere in vita la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi «fino alla concreta attuazione, nell’ambito del comparto, dei fondi di previdenza complementare previsti dal d . l gs. 21 aprile 1993 nr. 124 e successive modificazioni ed integrazioni».

Infine, l’art. 64 legge n. 144 del 1999, ha previsto la soppressione, a decorrere dal1° ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativi già esistenti per i dipendenti degli enti disciplinati dalla legge n. 70 del 1975.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha affermato la natura retributiva del trattamento assicurato dalla polizza INAe ha respinto la domanda dei ricorrenti , osservando che si tratterebbe di un’attribuzione non prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Innanzitutto, si rileva che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito natura retributiva alla polizza INA oggetto di domanda, non è conforme alla giurisprudenza di questa IV sezione della Suprema Corte che - con le decisioni n. 32716 del 12 dicembre 2019, n. 986del 17 gennaio 2020, n. 35368, n. 35371 e n. 35372 del 18 novembre 2021 e n. 8780 del 17 marzo 2022, tutte non massimate -ha affermato la natura previdenziale del trattamento, facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4684del 9 marzo 2015.

Nel citato arresto delle Sezioni Unite è stato risolto il contrasto esistente in ordine alla natura dei versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa o complementare, affermandone il carattere previdenziale, fin dalla istituzione di tali fondi (e così escludendone la computabilità nel TFR e nell’indennità di anzianità).

Si sono ivi evidenziat e , tra l ’ altro, la mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra versamenti e prestazione lavorativa e la sostanziale autonomia esistente tra rapporto di lavoro e previdenza complementare.

La natura previdenziale di siffatti versamenti è stata ribadita dalle Sezioni Unite (sentenza n. 6928del 20 marzo 2018 e sentenza n. 16084 del 9 giugno 2021) anche in relazione ai crediti maturati dal lavoratore verso i fondi (le questioni esaminate nelle pronunce riportateconcernevano la natura privilegiata o chirografaria del credito del lavoratore ed il regime degli interessi e della rivalutazione).

Questa sezione, nelle menzionate pronuncen. 32716 del 12 dicembre 2019, n. 986 del 17 gennaio2020, n. 35368, n. 35371 e n. 35372 del 18 novembre 2021 e n. 8780 del 17 marzo 2022 (non massimate), ha qualificato come trattamento previdenziale la polizza costituita dall’INFN presso l’INA, sull’evidente presupposto che l’unica differenza sostanziale- rappresentata dal fatto che esso viene attuato con polizze emesse da un istituto assicuratore che funge da soggetto terzo invece che a mezzo di un fondo gestito dallo stesso datore di lavoro- resta indifferente ai fini della disciplina giuridica.

A tale principio, che ha superato la difforme giurisprudenza rappresentata da Cass., Sez.

L, n. 3188 del 1° marzo 2012, e da Cass., Sez.

L, n. 10960del 9 maggio 2013, si intende assicurare continuità in questa sede, condividendolo (con la conseguenza che la motivazione della sentenza di appello va corretta sul punto, ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c., essendo comunque il relativo dispositivo corretto in diritto).

Del resto, soltanto in epoca successiva all ’ entrata in vigore dell ’art. 15, comma 5, n. 335 del 1995- che ha introdotto il comma 8 quinquies dell ’art. 18 d.lgs. n. 124 del 1993 - l ’ accesso alle prestazioni integrative del trattamento pensionistico è stato subordinato alla liquidazione della pensione mentre, in epoca precedente,era possibile ottenere prestazioni assicurative a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione.

Dalla affermata natura previdenziale della polizza INA discende che la sua attribuzione non si giustifica dopo il 1°ottobre 1999, data dalla quale il comma 2dell’art. 64 della legge n. 144 del 1999 ha disposto la soppressione dei fondi di previdenza integrativa preesistenti.

In ogni caso, la stipula della polizza INA, ove si volesse ipotizzarne la natura retributiva, sarebbe rimasta ingiustificata già a seguito dell’entrata in vigore della leggen. 70 del 1975, il cui art . 26, comma 3 , ha precluso il riconoscimento di trattamenti economici accessori e di trattamenti integrativi relativi (non alla generalità dei dipendenti degli enti del parastato, come previsto dal precedente comma 1, ma) a singoli enti o di categorie di enti (con la limitata eccezione delle quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale).

Successivamente, nel regime del pubblico impiego contrattualizzato, l’art.45 d.lgs. n. 165 del 2001 ha riservato alle parti della contrattazione collettiva l’attribuzione di trattamenti economici.

I contratti della prima tornata del comparto degli enti di ricerca e della relativa area dirigenziale- rispettivamente con gli art t. 38 per il personale non dirigente, 23 e 54 per i dirigenti- hanno determinato la struttura della r etribuzione senza includervi il trattamento assicurativo in questione.

Risultainfondata la tesi dei ricorrent i secondo cui le parti della contrattazione collettiva avrebbe comunque inteso far salva la polizza INA - qualificandola erroneamente tra i trattamenti previdenziali – giacch é, se questa fosse stata l’intenzione dei contraenti, sarebbe comunque evidente la loro volontà di assoggettarla alla disciplina giuridica dei trattamenti di previdenza anche quanto alle condizioni di fruizione. 4)Il ricorso è rigettato, dovendosi affermare i l seguent e principi o di diritto: “Il trattamento previsto in favore del personale dell’Istitutonazionale di Fisica nucleare, per effetto di polizze assicurative attivate, in base alla convenzione sottoscritta in data 1° luglio 1963, singolarmente per ciascun dipendente, dallo stessoIstituto presso la compagnia di assicurazioni INA, ha natura previdenziale e non retributiva e tale personale non ha più diritto, successivamente al 1° ottobre 1999, a che tale polizza sia attivata in suo favore, poiché l’art. 64, comma2, della legge n. 144 del 1999 ha disposto la soppressione dei fondi di previdenza integrativa preesistenti”.

Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzaex art. 91 c.p.c.

Ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico deiricorrenti, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a rifondere all a parte controricorrente le spese del giudizio legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; - dichiara che sussistono le condizioni per dare at to, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21450/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] nazionale di Fisica nucleare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. Cron. Rep. Ud. 07/07/2023 CC       -controricorrente - avverso la sentenza n. 4 970 /201 9 della C orte d’appellodi Napoli, depositata il 2 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 /0 7 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , dipendenti a tempo indeterminato dell’[OSCURATO:PERSONA] nazionale di Fisica nucleare (da ora INFN), hanno chiesto al Tribunale di Napoli che fosse dichiarato il loro diritto all’accensione della polizza assicurativa di cui alla convenzione sottoscritta dall’INFN e dall’INA il 1° luglio 1963. Essi hanno esposto che la loro richiesta in tal senso era stata respinta dall’INFN sul presupposto, da loro ritenuto erroneo, della natura non retributiva, ma previdenziale, di detta polizza. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2848/2015, ha accolto il ricorso. L’INFN ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4970/2019, ha accolto. Il giudice di secondo grado, pur affermando la natura retributiva della polizza, ha ritenuto che detto trattamento fosse da considerare soppresso in quanto non previsto né dalla legge né dalla contrattazione collettiva. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’INFN ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza di appello sarebbe stata apparente. La doglianza è infondata, poiché la corte territoriale ha dettagliatamente chiarito le ragioni della sua decisione. In particolare, ricostruita la natura della polizza in esame alle pagine 3 e 4 della sua sentenza, il giudice di appello ha ritenuto, poi, la prestazione in questione non compatibile “con la necessaria contrattualizzazione del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici”, argomentando le sue conclusioni alle pagine 4, 5 e 6 della medesima sentenza, ove ha individuato la normativa rilevante in materia. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416 e 436 c.p.c. siccome la corte territoriale avrebbe errato nell’escludere che l’art. 53 del CCNL del novembre 1996 e l’art. 76 del CCNL del giugno 1998 si riferissero anche alla polizza INA oggetto del contendere, nonostante le parti fossero d’accordoin ordine a tale circostanza. La sentenza gravata sarebbe stata viziata, quindi, da ultrapetizione. La doglianza è infondata. La qualificazione della polizza INA come trattamento non previsto né dalla legge né dalla contrattazione collettiva rappresenta un semplice passaggio argomentativo della decisione di merito, che era finalizzata ad accertare non semplicemente la natura, retributiva o previdenziale della polizza, ma l’esistenza o meno di un diritto dei ricorrenti a beneficiare della stipulazione della polizza de qua.Pertanto, il capo della sentenza di primo grado idoneo a passare in giudicato era quello concernente la spettanza di detto diritto agli attuali ricorrenti, ma, sul punto, vi era ancora contrasto in appello fra le parti. Infatti, per pacifica giurisprudenza di questa S.C., costituisce capo autonomo della sentenza- come tale suscettibile d i formare oggetto di giudicato interno - solo quello che risolva una questione controversa tra le parti caratterizzata da una propria individualità ed autonomia, così da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum indipendente e non anche quello rela tivo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass., SU, n. 16084 del 9giugno 2021; Cass., Sez. L, n. 9484 del 22 maggio 2020). In quest’ottica, bene ha fatto la Corte d’appello di Napoli a porsi la questione del fondamento normativo o contrattuale del diritto azionato, non potendo essere riconosciuto dai giudici, nell’ambito del pubblico impiego, un trattamento economico non previsto dalla legge o dagli accordi collettivi. 3)Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., 76 e 53 CCNNLL enti ricerca, 2, 24, 40 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto la corte territorialenon avrebbe considerato che il diritto alla polizza in questione, avente natura previdenziale, era previsto dai menzionati CCNNLL enti ricerca. La doglianza è infondata. La polizza INA oggetto di domanda è stata costituita dall ’ INFN in favore dei propri dipendenti nell’anno 1963, era alimentata con un premio determinato in misura percentuale rispetto alla retribuzione del lavoratore (versato per la parte più rilevante dal datore di lavoro) e prevedeva la liquidazione di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa, indipendentemente dal pensionamento. La qualificazione del trattamento come di natura retributiva o, piuttosto, previdenziale - e del conseguente regime - ha assunto rilievo già per effetto dell’art.14, comma 2 , legge n. 70 del 1975, che ha disposto la conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti nei regolamenti degli enti del parastato per i soli dipendenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge. Detto comma è stato abrogato, poi, dall ’ art . 18, comma 9, del d . l gs. n. 124 del 1993, nell ’ ambito della prima disciplina sistematica della previdenza complementare; la disposizioneha permesso ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, assunti successivamente alla data di entratain vigore della legge medesima, di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. Il medesimo articolo ha fissato i limiti temporali per l’adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge delega (legge n. 421 del 1992) alle nuove disposizioni del decreto legislativo. Le fonti istitutive delle nuove forme pensionistiche complementari sono state individuate dall’art. 3 dello stesso d . l gs. nei contratti collettivi di lavoro e nei regolamenti aziendali. In questo quadro, i contratti collettivi del comparto degli enti di ricerca e della relativa area dirigenziale, nella prima tornata, rispettivamente con gli articoli 53 e 76 (postia base del presente motivo di ricorso), hanno stabilito di mantenere in vita la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi «fino alla concreta attuazione, nell’ambito del comparto, dei fondi di previdenza complementare previsti dal d . l gs. 21 aprile 1993 nr. 124 e successive modificazioni ed integrazioni». Infine, l’art. 64 legge n. 144 del 1999, ha previsto la soppressione, a decorrere dal1° ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativi già esistenti per i dipendenti degli enti disciplinati dalla legge n. 70 del 1975. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha affermato la natura retributiva del trattamento assicurato dalla polizza INAe ha respinto la domanda dei ricorrenti , osservando che si tratterebbe di un’attribuzione non prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Innanzitutto, si rileva che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito natura retributiva alla polizza INA oggetto di domanda, non è conforme alla giurisprudenza di questa IV sezione della Suprema Corte che - con le decisioni n. 32716 del 12 dicembre 2019, n. 986del 17 gennaio 2020, n. 35368, n. 35371 e n. 35372 del 18 novembre 2021 e n. 8780 del 17 marzo 2022, tutte non massimate -ha affermato la natura previdenziale del trattamento, facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4684del 9 marzo 2015. Nel citato arresto delle Sezioni Unite è stato risolto il contrasto esistente in ordine alla natura dei versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa o complementare, affermandone il carattere previdenziale, fin dalla istituzione di tali fondi (e così escludendone la computabilità nel TFR e nell’indennità di anzianità). Si sono ivi evidenziat e , tra l ’ altro, la mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra versamenti e prestazione lavorativa e la sostanziale autonomia esistente tra rapporto di lavoro e previdenza complementare. La natura previdenziale di siffatti versamenti è stata ribadita dalle Sezioni Unite (sentenza n. 6928del 20 marzo 2018 e sentenza n. 16084 del 9 giugno 2021) anche in relazione ai crediti maturati dal lavoratore verso i fondi (le questioni esaminate nelle pronunce riportateconcernevano la natura privilegiata o chirografaria del credito del lavoratore ed il regime degli interessi e della rivalutazione). Questa sezione, nelle menzionate pronuncen. 32716 del 12 dicembre 2019, n. 986 del 17 gennaio2020, n. 35368, n. 35371 e n. 35372 del 18 novembre 2021 e n. 8780 del 17 marzo 2022 (non massimate), ha qualificato come trattamento previdenziale la polizza costituita dall’INFN presso l’INA, sull’evidente presupposto che l’unica differenza sostanziale- rappresentata dal fatto che esso viene attuato con polizze emesse da un istituto assicuratore che funge da soggetto terzo invece che a mezzo di un fondo gestito dallo stesso datore di lavoro- resta indifferente ai fini della disciplina giuridica. A tale principio, che ha superato la difforme giurisprudenza rappresentata da Cass., Sez. L, n. 3188 del 1° marzo 2012, e da Cass., Sez. L, n. 10960del 9 maggio 2013, si intende assicurare continuità in questa sede, condividendolo (con la conseguenza che la motivazione della sentenza di appello va corretta sul punto, ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c., essendo comunque il relativo dispositivo corretto in diritto). Del resto, soltanto in epoca successiva all ’ entrata in vigore dell ’art. 15, comma 5, n. 335 del 1995- che ha introdotto il comma 8 quinquies dell ’art. 18 d.lgs. n. 124 del 1993 - l ’ accesso alle prestazioni integrative del trattamento pensionistico è stato subordinato alla liquidazione della pensione mentre, in epoca precedente,era possibile ottenere prestazioni assicurative a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione. Dalla affermata natura previdenziale della polizza INA discende che la sua attribuzione non si giustifica dopo il 1°ottobre 1999, data dalla quale il comma 2dell’art. 64 della legge n. 144 del 1999 ha disposto la soppressione dei fondi di previdenza integrativa preesistenti. In ogni caso, la stipula della polizza INA, ove si volesse ipotizzarne la natura retributiva, sarebbe rimasta ingiustificata già a seguito dell’entrata in vigore della leggen. 70 del 1975, il cui art . 26, comma 3 , ha precluso il riconoscimento di trattamenti economici accessori e di trattamenti integrativi relativi (non alla generalità dei dipendenti degli enti del parastato, come previsto dal precedente comma 1, ma) a singoli enti o di categorie di enti (con la limitata eccezione delle quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale). Successivamente, nel regime del pubblico impiego contrattualizzato, l’art.45 d.lgs. n. 165 del 2001 ha riservato alle parti della contrattazione collettiva l’attribuzione di trattamenti economici. I contratti della prima tornata del comparto degli enti di ricerca e della relativa area dirigenziale- rispettivamente con gli art t. 38 per il personale non dirigente, 23 e 54 per i dirigenti- hanno determinato la struttura della r etribuzione senza includervi il trattamento assicurativo in questione. Risultainfondata la tesi dei ricorrent i secondo cui le parti della contrattazione collettiva avrebbe comunque inteso far salva la polizza INA - qualificandola erroneamente tra i trattamenti previdenziali – giacch é, se questa fosse stata l’intenzione dei contraenti, sarebbe comunque evidente la loro volontà di assoggettarla alla disciplina giuridica dei trattamenti di previdenza anche quanto alle condizioni di fruizione. 4)Il ricorso è rigettato, dovendosi affermare i l seguent e principi o di diritto: “Il trattamento previsto in favore del personale dell’Istitutonazionale di Fisica nucleare, per effetto di polizze assicurative attivate, in base alla convenzione sottoscritta in data 1° luglio 1963, singolarmente per ciascun dipendente, dallo stessoIstituto presso la compagnia di assicurazioni INA, ha natura previdenziale e non retributiva e tale personale non ha più diritto, successivamente al 1° ottobre 1999, a che tale polizza sia attivata in suo favore, poiché l’art. 64, comma2, della legge n. 144 del 1999 ha disposto la soppressione dei fondi di previdenza integrativa preesistenti”. Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzaex art. 91 c.p.c. Ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico deiricorrenti, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a rifondere all a parte controricorrente le spese del giudizio legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; - dichiara che sussistono le condizioni per dare at to, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del d.P.R.
Sentenza Cassazione n. 22583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris