Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40686/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati di cui agli artt. 260 e 256 d.

Igs. n. 152/2006 e di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 223, 219 L.F., giudicati con le due sentenze ivi elencate, è stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Emanuele [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi sintomatici dell'invocata identità del disegno criminoso; osservato, in particolare: che il giudice adito, pur riconoscendo l'unicità del contesto in cui maturarono i reati in contestazione (attività di impresa di cui il condannato era amministratore unico), ha evidenziato, quali elementi ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria: a) l'eterogeneità obiettiva degli illeciti, gli uni attinenti alla gestione dei rifiuti e gli altri afferenti alle attività di amministrazione dell'azienda che ne provocarono il fallimento; b) la non coincidenza temporale tra i fatti; letto il ricorso, con cui si denunciano, con tre distinti motivi, violazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la contiguità temporale tra i fatti, la loro comune indole e l'identità del contesto ideativo e programmatico in cui essi maturarono; esaminata la memoria successivamente depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, sia perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, sia perché esprimente censure che propongono, in modo assertivo, una integrale, non consentita, rivalutazione alternativa delle emergenze processuali; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati di cui agli artt. 260 e 256 d. Igs. n. 152/2006 e di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 223, 219 L.F., giudicati con le due sentenze ivi elencate, è stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Emanuele [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi sintomatici dell'invocata identità del disegno criminoso; osservato, in particolare: che il giudice adito, pur riconoscendo l'unicità del contesto in cui maturarono i reati in contestazione (attività di impresa di cui il condannato era amministratore unico), ha evidenziato, quali elementi ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria: a) l'eterogeneità obiettiva degli illeciti, gli uni attinenti alla gestione dei rifiuti e gli altri afferenti alle attività di amministrazione dell'azienda che ne provocarono il fallimento; b) la non coincidenza temporale tra i fatti; letto il ricorso, con cui si denunciano, con tre distinti motivi, violazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la contiguità temporale tra i fatti, la loro comune indole e l'identità del contesto ideativo e programmatico in cui essi maturarono; esaminata la memoria successivamente depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, sia perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, sia perché esprimente censure che propongono, in modo assertivo, una integrale, non consentita, rivalutazione alternativa delle emergenze processuali; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris