CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 32763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMO [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. \[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 10 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha convalidato il provvedimento del Questore della provincia di Bergamo, con cui, ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, è stato disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accedere, per 8 anni, decorrenti dalla notifica del provvedimento avvenuta il 8 marzo 2023, ai luoghi, in Italia ed all'estero, in cui si svolgono le manifestazioni sportive, nonché l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Bergamo negli orari in cui la squadra dell'Atalanta disputerà gli incontri sul territorio nazionale per la durata di 5 anni. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, 178, lett. c), cod. proc. pen., per la compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi con conseguente violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA], notificato al ricorrente il 8 marzo 2023, alle ore 18.13, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 10 marzo 2023, alle ore 14.00, senza valutare la memoria difensiva depositata nei termini alle ore 16.44. Il provvedimento di convalida sarebbe stato, quindi, depositato senza il rispetto del termine di 48 ore concesso a garanzia del contraddittorio, sia pure cartolare; si chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza dei presupposti per la convalida. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione poiché il provvedimento non consentirebbe di determinare quali siano le manifestazioni sportive in relazione alle quali sussiste l'obbligo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore - individuato dalla giurisprudenza per l'esercizio del diritto di difesa mediante la produzione di memorie e deduzioni e l'esame della documentazione - dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341). 1.2. La nullità non si concretizza solo se il destinatario della misura di prevenzione abbia esercitato, in sede di convalida, le proprie prerogative difensive, presentando memoria entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e il Giudice abbia provveduto dopo il deposito di detta memoria, dandone conto, confutandola in merito, nell'ordinanza di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 47811 del 09/11/2022, Pasotti). 1.3. Il provvedimento del Questore della provincia di Bergamo è stato notificato al ricorrente il 8 marzo 2023, alle ore 18.13, come si indica nell'ordinanza impugnata. L'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo è stata depositata il 10 marzo 2023 alle ore 14.00 in cancelleria. La decisione del Giudice per le indagini preliminari è stata depositata prima della scadenza del termine di 48 ore per il diritto di difesa, esercitato dalla parte mediante la trasmissione a mezzo pec della memoria difensiva il 10 marzo 2023 alle ore 16.44. Sussiste, di conseguenza, la nullità eccepita dal ricorrente. Dagli atti risulta il deposito della memoria difensiva, sottoposta però alla visione del Giudice per le indagini preliminari solo il 13 marzo 2023. È invece inammissibile la richiesta difensiva di trattazione orale trattandosi di procedimenti ex art. 611 cod. proc. pen. 2. Pertanto, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio; deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bergamo del 8 marzo 2023 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bergamo del 01 marzo 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente disposi